Norme correlate:
Art 22 Legge n. 1034/1971
Riferimenti: Foro amm. 1993; 406
Massima:
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 febbraio 1993, n. 220
Nel processo amministrativo è ammissibile l’intervento da parte di enti o soggetti che vantino un interesse, anche di mero fatto, alla controversia, purchè detto interesse sia proprio dell’interveniente e sia autonomo rispetto a quello delle parti necessarie al giudizio. Deve ritenersi, quindi, ammissibile l’intervento “ad opponendum” spiegato dalla associazione nazionale esercenti impianti lampade votive elettriche, nella vertenza relativa all’affidamento di un “servizio di illuminazione votiva” ad una ditta sprovvista delle qualità professionali e tecniche da essa tutelate.