Consiglio di giustizia amministrativa, Sicilia, 14 marzo 2011, n. 214

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Massima

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Massima:
Consiglio di giustizia amministrativa, Sicilia, 14 marzo 2011, n. 214
È legittima la revoca della concessione cimiteriale se il concessionario viola il termine massimo per la realizzazione delle cripte, prescritto dal regolamento cimiteriale, senza dare prova della non imputabilità del ritardo: «L art. 12 del Regolamento dell Ente Camposanto Santo Spirito così recita: I concessionari di terreno sono obbligati a costruirvi le cripte sotterranee nel minor tempo possibile, previa regolare presentazione dei disegni del progetto e secondo le istruzioni regolamentari. Se nel termine di un anno dal giorno della concessione non avranno ancora iniziato i lavori e nel termine di due anni non avranno completato le opere, l Amministrazione nell uno e nell altro caso senza obbligo di preavviso si rimetterà nel possesso del terreno conceduto (…) .Il sig. T. ha sostenuto in prime cure di essere stato impossibilitato a procedere alla realizzazione della sepoltura per la mancata tempestiva approvazione del progetto dallo stesso presentato alle autorità competenti. Senonché, egli non ha fornito alcuna prova di avere presentato i disegni del progetto alle autorità competenti, né di essersi adoperato in qualche modo per ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione a costruire e neppure di avere segnalato all Ente appellante eventuali motivi ostativi alla realizzazione della cappella, per cui appare legittimo il comportamento dell Ente che, con la suddetta delibera n. 325/1981, ha revocato il precedente atto di concessione, adottato con la deliberazione n. 184 del 3 aprile 1978.»