TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 10 marzo 2011, n. 1403

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Massima:
TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 10 marzo 2011, n. 1403
In difetto della stipula del contratto di concessione, la posizione economica dei soggetti assegnatari dei lotti siti nella zona di ampliamento del Cimitero Comunale non può considerarsi cristallizzata e su di essa ben possono incidere gli atti normativi ed amministrativi successivi, in forza del principio tempus regit actum: «Peraltro anche la censura di violazione del divieto di irretroattività, dedotta con il terzo motivo di ricorso, riferita agli atti presupposti delibera della Giunta Comunale di Poggiomarino n. 119 del 01/06/2010 e delibera del Consiglio Comunale di Poggiomarino n. 67 del 07/10/2010 – si presenta infondata.Ed invero la posizione del ricorrente, sebbene qualificata, in forza dall avvenuta identificazione dello stesso fra i soggetti assegnatari di lotto cimiteriale, non si era ancora compiutamente cristallizzata, in considerazione della mancata stipula dell atto di concessione, alla quale era subordinato nell atto concessorio il perfezionamento della concessione. Infatti con la delibera del Comune di Poggio Marino n. 367 del 1976 si era deciso di effettuare in favore degli istanti fra cui il ricorrente generalizzati nell allegato elenco, la concessione dei lotti siti nella zona di ampliamento del Cimitero Comunale, del pari indicati nell allegato medesimo, sulla base delle tariffe approvate nella delibera consiliare n. 286 del 30/09/1971. Si precisava peraltro in prosieguo che la concessione in questione era subordinata all osservanza delle norme regolamentari e di leggi vigenti in materia di polizia mortuaria e soprattutto all accettazione, in sede contrattuale, da parte dei concessionari, di quanto indicato nei punti a),b),c) della delibera medesima. Da ciò si evince che, in difetto della stipula del contratto di concessione, la posizione economica dei soggetti assegnatari dei lotti non poteva considerarsi cristallizzata. Su tale posizione, quindi, in quanto non ancora cristallizzata, ben potevano incidere gli atti normativi ed amministrativi successivi, in forza del principio tempus regit actum, e in via prioritaria il regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 366 del 1996. Lo stesso all art. 86 prevede che per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare l originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova di avvenuto pagamento del canone di concessione ritenute valide dall Ufficio di ragioneria. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione . Ben poteva pertanto il Comune rideterminare, in base a tale disposto, il canone di concessione, non essendo avvenuto il pagamento integrale del canone di concessione.»