Domanda
Sulle caratteristiche delle urne cinerarie, oltre ai limiti di capienza garantiti per ottenere l'inserimento di tutte le ceneri, esistono altri aspetti strutturali da tenere in considerazione?
Quali ad esempio doppia camera, tipo di materiale usato, ecc.?
Risposta
Salvo le leggi regionali, le norme sono previste dall’articolo 80 del D.P.R. 285/90 (comma 2, obbligo di capacità dell'urna tale da contenere tutte le ceneri di una cremazione).Il comma 4 - letteralmente - stabilisce che sia il Comune nel proprio regolamento a definire le dimensioni limite delle urne.
Ma, leggendo il contesto, si comprende come sia un errore del legislatore, che invece si riferisce al vano che contiene le urne.
In effetti l'unico vero riferimento dettagliato è una circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993.
Al paragrafo 14.1, lettera d) definisce con esattezza le caratteristiche delle urne, da riportare integralmente nei vari regolamenti comunali, cioè:
materiale resistente ed infrangibile, soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
L'urna deve essere sigillata.
Il D.M. Interno 1/7/2002, all'art. 2, comma 1, lettera f) prevede la caratteristica dell'urna minimale: deve essere di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno l'identificazione delle ceneri.
Questo è quanto regolato in materia in Italia.
- del: 2010 su: Ceneri e urne cinerarie per: Italia Tag: Cremazione | Quesiti | ceneri in: ISF2010/2-b Norma: DPR 285/1990