Trasporto a cassa aperta

Domanda

Durante il periodo di osservazione il trasporto di salme deve avvenire a cassa aperta. Quindi - in detto periodo - può il Comune autorizzare il trasporto extra comunale delle stesse?

Risposta

Sì. Non è vietato, anzi occorrente per il trasporto al deposito di osservazione o all’obitorio se non nello stesso Comune.
Si può trasferire la salma dal deposito di osservazione in camera ardente, con le cautele stabilite dall’art. 17 DPR 285/90 e con l’autorizzazione di cui all’articolo 24.
Salvo il caso in cui Sindaco, con apposita ordinanza, o regolamento comunale prevedano cose diverse o autorizzazioni sanitarie aggiuntive a quelle minime di legge.
In base all'art. 25 DPR 285/90 che prevede cautele per morti di malattia infettivo-diffusiva, occorre la certezza che il cadavere non sia portatore di tali malattie.
Allo stato attuale il Comune può verificarlo dalla scheda ISTAT e/o da una certificazione del medico curante.
Pertanto, condizione necessaria per l’autorizzazione al trasporto funebre a cassa aperta è la certificazione di morte redatta dal medico curante.
Essa deve riportare l'esplicita menzione della non pericolosità del trasporto funebre eseguito a cassa aperta.
Indi si procede all’avvio al Comune della scheda ISTAT da cui si evince tale circostanza.
Nello specifico, il Comune riceve avviso di morte dalla direzione sanitaria ove è morta la persona (o dai parenti o chi è informato del decesso negli altri casi).
Tutta la serie di altre prescrizioni (puntura antiputrefattiva, doppia cassa, ecc.) dovrebbe riguardare il trasporto funebre vero e proprio.