Domanda
Il Comune chiede se sia possibile estumulare una salma prima della scadenza della concessione (raccogliendone poi i resti in cassetta di zinco), considerato che:
- tale salma è stata inumata in campo comune dopo il 1961;
- nel successivo 1972 è avvenuta l’esumazione della stessa, trovata inconsunta e quindi tumulata in colombario a concessione quarantennale (con scadenza nel 2012).
Risposta
Salvo non diversamente stabilito dal regolamento comunale, l’estumulazione è sempre possibile a richiesta degli aventi titolo per il trasferimento ad altra sede, ex art. 88 del DPR 285/90.Vi sono zone d'Italia in cui è regolamentata la cosiddetta tentata riduzione in resti.
In altre zone, invece, è pur sempre consentito il trasferimento in altra sede (anche in un ossarietto) per liberare il posto nel loculo.
Ad esempio in previsione di un decesso che sta per avvenire o per tumulare un feretro con decesso appena avvenuto, per trasferimento in altro Comune, per retrocedere il loculo, ecc..
In pratica, non è detto che si debba attendere il termine della concessione (ex art. 86 DPR 285/90), se vi è istanza di un avente titolo per il trasferimento ad altra sede del feretro.
Al momento dell'estumulazione si valuta se sussistano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 86.
Si attende il termine della concessione se, invece, non c'è alcuna richiesta di estumulazione.
Nel caso in esame trova piena applicazione la circolare Min. Sanità 10/98, essendo già classificabile resto mortale (più di 20 anni di tumulazione), con ciò che ne deriva per il trattamento dei resti.
- del: 2003 su: Esumazioni, estumulazioni e resti mortali per: Italia Tag: CMestumulazione | Cadavere-tumulazione | Quesiti | resti mortali in: ISF2003/2-h Norma: DPR 285/1990, capo 17