Quesito pubblicato su ISF2021/Spec-n

Due distinte famiglie, concessionarie 500/1000 cadauna, in caso di decesso di un solo concessionario, la quota di 500/1000 da parte degli eredi entro il 6° grado dello stesso, dichiarano disinteresse al subentro, gli stessi, mantengono comunque il diritto alla sepoltura?
Risposta
Per rispondere al quesito, sono necessarie le seguenti precisazioni, che sono state fornite durante il corso: si tratta di un atto unico di concessione, in cui intervengono due persone appartenenti a diverse famiglie, avente ad oggetto la concessione di porzione di area cimiteriale ai fini della costruzione, da parte del/i concessionario/i, di monumento sepolcrale a sistema di tumulazione; infine, l’atto di concessione nulla indica circa i posti riferibili all’uno o all’altro dei due concessionari.
Anche questo quesito ripropone la concezione di cui sopra, cioè quella che assimilerebbe il manufatto sepolcrale ad un condominio negli edifici.
Pertanto, si ripete il principio per cui il sepolcro costituisce una comunione indivisa ed indivisibile, al punto che esso va utilizzato in ragione dei decessi delle persone aventi titolo di accoglimento, con la conseguenza che l’una o l’altra delle famiglie di riferimento potrebbe anche eccedere un’ideale ripartizione per la metà del sepolcro (anche se, comprensibilmente, le due famiglie possano presumere che vi sia un uso paritario del sepolcro, ma il decesso delle diverse persone non può essere “programmato” a priori), con il solo limite della capienza (risultante dai posti feretro determinati ai sensi dell’art. 94, comma 2 D.P.R. 285/1990).
Si aggiunge che, a titolo personale, non si apprezza l’espressione di “eredi” (salvo che per il caso di sepolcro ereditario, ma ciò richiederebbe ulteriori specificazioni), preferendosi quello di “discendenti” (o di “aventi titolo”), proprio per il fatto che il subentro non costituisce una successione.
Proseguendo nella trattazione, nel quesito sottoposto, come integrato durante lo svolgimento del corso, si considerano le ipotesi in cui una o più persone, appartenenti ad uno dei 2 “rami familiari”, rinuncino:
– al diritto di sepoltura. Innanzitutto, va rilevato che in materia (e soprattutto nel caso di concessione di porzione di area cimiteriale per la costruzione di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione) occorre distinguere tra:
a) il diritto di sepolcro, come diritto/titolo di accogliere o far accogliere nel sepolcro alcune persone (art. 93 D.P.R. 285/ 1990);
b) la posizione sul manufatto sepolcrale, che, fino a che duri la concessione, è di proprietà dei concessionari e determina una serie di obbligazioni (principalmente quelle individuate dall’art. 63 D.P.R. 285/1990).
Il primo elemento attiene a diritti personali (secondo alcuni personalissimi), come l’appartenenza alla famiglia (ricordiamo ad es. come la persona che sia esclusa dalla successione per indegnità non cessi di essere appartenente alla famiglia), mentre il secondo attiene alle componenti patrimoniali del sepolcro.
Si tratta di posizioni che non sempre, né necessariamente, possono coincidere, anche se sia maggiormente diffusa la situazione di coincidenza. Pertanto, se vi sia una rinuncia al diritto di essere sepolti, questa non produce effetti sulla persistenza delle obbligazioni di natura patrimoniale.
– al subentro.
Si segnala che rinunciare (o non avere interesse) al subentro è aspetto del tutto distinto ed autonomo rispetto al titolo di accoglimento nel sepolcro.
Ritorna qui, ancora una volta, la questione di come (ed a quali effetti) il Regolamento comunale di polizia mortuaria regoli l’istituto del subentro.
In assenza di altri elementi specificativi, la (sola) rinuncia/disinteresse al subentro non incide sul titolo di accoglimento nel sepolcro, non influendo sulle posizioni soggettive di cui all’art. 93 D.P.R. 285/ 1990.

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