Rinuncia alla concessione in fase di subentro nella intestazione

Domanda

Due distinte famiglie, concessionarie 500/1000 cadauna, in caso di decesso di un solo concessionario, dichiarano disinteresse al subentro.
Gli stessi, mantengono comunque il diritto alla sepoltura?

Risposta

Per rispondere al quesito, sono necessarie le seguenti precisazioni.
Si tratta di un atto unico di concessione, in cui intervengono due persone appartenenti a diverse famiglie.
Questo atto ha come oggetto la concessione di porzione di area cimiteriale ai fini della costruzione, da parte del/i concessionario/i, di monumento sepolcrale a sistema di tumulazione.
Inoltre, l’atto di concessione nulla indica circa i posti riferibili all’uno o all’altro dei due concessionari.
Anche questo quesito ripropone la concezione che assimilerebbe il manufatto sepolcrale ad un condominio negli edifici.
Pertanto, si ripete il principio per cui il sepolcro costituisce una comunione indivisa ed indivisibile.
Al punto che esso va utilizzato in ragione dei decessi delle persone aventi titolo di accoglimento.
Di conseguenza, l’una o l’altra delle famiglie di riferimento potrebbe eccedere un’ideale ripartizione per la metà del sepolcro.
Questo, con il solo limite della capienza, risultante dai posti feretro determinati ai sensi dell’art. 94, comma 2 D.P.R. 285/1990.
Ciò anche se, comprensibilmente, le due famiglie possano presumere che vi sia un uso paritario del sepolcro; ma il decesso delle diverse persone non può essere “programmato” a priori.
Proseguendo, si considerano le ipotesi in cui una o più persone, appartenenti ad uno dei 2 “rami familiari”, rinuncino:
1) al subentro. Rinunciare (o non avere interesse) al subentro è aspetto del tutto distinto ed autonomo rispetto al titolo di accoglimento nel sepolcro.
Ritorna qui, ancora una volta, la questione di come (ed a quali effetti) il Regolamento comunale di polizia mortuaria regoli l’istituto del subentro.
In assenza di altri elementi, la (sola) rinuncia/disinteresse al subentro non incide sul titolo di accoglimento nel sepolcro, né sulle posizioni soggettive di cui all’art. 93 D.P.R. 285/1990;
2) al diritto di sepoltura. Innanzitutto, va rilevato che in materia (soprattutto nel caso di concessione di porzione di area cimiteriale per la costruzione di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione) occorre distinguere tra:
a) il diritto di sepolcro, come diritto/titolo di accogliere o far accogliere nel sepolcro alcune persone (art. 93 D.P.R. 285/ 1990);
b) la posizione sul manufatto sepolcrale, che, fino a che duri la concessione, è di proprietà dei concessionari e determina una serie di obbligazioni (principalmente quelle individuate dall’art. 63 D.P.R. 285/1990).
Il primo elemento attiene a diritti personali (secondo alcuni personalissimi), come l’appartenenza alla famiglia mentre il secondo attiene alle componenti patrimoniali del sepolcro.
Si tratta di posizioni che non sempre, né necessariamente, possono coincidere, anche se sia maggiormente diffusa la situazione di coincidenza.
Pertanto, se vi sia una rinuncia al diritto di essere sepolti, questa non produce effetti sulla persistenza delle obbligazioni di natura patrimoniale.

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