Domanda
Il quesito riguarda le modifiche normative da parte della Regione Lombardia sui requisiti per gli operatori funebri.
Si richiede se un impiegato addetto ad accoglienza e vendita ed espletamento delle relative pratiche deve essere in possesso di tutti i tre moduli formativi.
Essi sono quelli previsti per operatore funebre, addetto al trasporto, direttore tecnico.
La risorsa umana da inserire non è in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado.
Quindi non può accedere al terzo modulo.
Ma la nuova normativa regionale, allegata al Regolamento Reg.le lombardo 6/2004, prevede nella formazione dell’operatore funebre gli aspetti di accoglienza e negoziazione.
In più identifica il terzo modulo per addetti con funzioni direttive.
Tale operatore non dovrà gestire sedi autonomamente, ma sarà alle dipendenze del direttore tecnico.
Si chiede se per l’attività da espletare sopra descritta sia sufficiente il possesso degli attestati relativi ai primi due moduli.
Risposta
Il regolamento regionale 6/2004 e s.m.i.
Innanzitutto la normativa di riferimento è il regolamento regionale 6/2004 e s.m.i. e le delibere attuative.
Esso prevede all’art. 32 che il rilascio della autorizzazione dei soggetti esercenti l’attività funebre sia subordinato al possesso di determinati requisiti, tra cui:
“ … omissis … d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;
e) la dichiarazione, da parte del richiedente l’autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro. … omissis …
4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre.
5. Per l’apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l’attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.
6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori) e decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale.
I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.”
Pertanto tali requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta di rilascio della autorizzazione, e mantenuti nel tempo.
Inoltre possono intervenire fatti imprevisti (malattia grave, decesso, licenziamento, ecc.).
In questi casi l’esercente dovrà dimostrare di essersi attivato per tamponare al più presto la situazione.
Egli potrà continuare ad operare sostituendo con altro personale di formazione adeguata il vuoto determinatosi, anche ricorrendo a terzi (come prevede il regolamento).
La vostra impresa funebre è dotata di direttore tecnico-addetto alla trattazione degli affari.
E anche di un numero di necrofori e operatori funebri sufficiente sia a garantire l’apertura della sede principale che di una o più secondarie.
Ciò prevedendo per ogni sede secondaria un’ulteriore persona con requisiti formativi di direttore tecnico-addetto alla trattazione degli affari.
E quindi siete in possesso delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni interessati.
Inoltre l’art. 2 del citato regolamento, contiene definizioni e tra queste:
operatore funebre, necroforo o addetto all’attività funebre: colui che effettua operazioni correlate all’attività funebre, previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;”.
Il caso specifico
Ciò premesso la situazione che potrebbe determinarsi vede:1) rapporto con la clientela da parte di un impiegato in possesso di formazione di operatore funebre e di necroforo;
2) rapporto che può svolgersi dentro la sede dell’impresa in presenza del direttore tecnico (a cui rivolgersi per la sottoscrizione del preventivo).
Ma anche dentro la sede in assenza per diversi motivi del Direttore tecnico, e fuori dell’impresa, su richiesta del dolente, in luogo consentito.
Un direttore tecnico addetto alla trattazione degli affari non è detto che sia sempre presente in tutte le ore di apertura di una impresa funebre.
Tra l’altro può pure partecipare ad incontri esterni, ammalarsi, ecc..
Quindi si ritiene che un impiegato (formato come operatore funebre) possa legittimamente impegnare l’impresa per cui lavora sottoscrivendo il preventivo del funerale.
Nell'organizzazione dell’impresa egli ha il compito di accogliere la clientela, raccoglierne i voleri, esporre i prezzi relativi alle richieste formulate dai dolenti.
Questo se sia stato delegato a questi compiti esplicitamente dal Direttore tecnico e sempre che abbia un inquadramento contrattuale che lo consenta.
Il Direttore tecnico dovrà, poi, valutare i preventivi e siglarli per presa visione, per prendere contezza di ogni affare che impegna l’impresa funebre.
Diversa è la situazione ove si operi in sede distaccata, dove chi vi è preposto deve avere una autonomia specifica.
Inoltre, valutando i programmi formativi delle figure e le abilità richieste, appare che tra le materie vi siano quelle che riguardano la fattispecie prospettata.
La questione si pone nei termini se la firma del preventivo impegnativo per l’impresa funebre da parte di impiegato diverso dal Direttore tecnico sia consentita nell'organizzazione.
E se l’inquadramento contrattuale sia corrispondente ai livelli di responsabilità richiesti.
Conclusivamente non si ritiene che il problema posto abbia rilevanza ai fini della sospensione dell’esercizio dell’attività funebre, ma dell’organizzazione della impresa.
Nello specifico, si aggiunge ai livelli di verifica dell’operato degli impiegati che si rapportano al Direttore tecnico, seguendo le procedure da questi stabilite.
- del: 2017 su: Attività funebre e casa funeraria per: Lombardia Tag: in: ISF2017/1-b Norma: D.L.19 settembre 1994, n. 626; D.L.23 giugno 2003, n.195
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.