Domanda
Si pone il seguente quesito inerente il diritto di sepoltura di un’urna cineraria all’interno di una tomba di famiglia.
A seguito della morte del Fondatore della Cappella di famiglia, gli eredi A, B, C e D ne chiedono, ottenendola, la volturazione a proprio nome.
L’erede C divorzia dalla propria moglie (con la quale ha avuto 3 figli) ed entrambi, poi, contraggono nuove nozze.
Dopo la morte di C (tumulato nella cappella), muore in tempi brevi anche la prima moglie da cui aveva divorziato.
I 3 figli ne chiedono la tumulazione delle ceneri nella stessa tomba di famiglia.
Allegano alla richiesta l’autorizzazione di B, che dichiara di agire in nome e per conto di tutti gli interessati.
Il giorno successivo la vedova di C (la sua seconda moglie) trasmette ai servizi cimiteriali una nota in cui si dichiara contraria a tale tumulazione nella tomba.
E chiedendo all’Amministrazione di non concedere il permesso alla tumulazione.
A parere dello scrivente la vedova non ha titolo a porre veti sulla tumulazione nella tomba dei concessionari A, B, C e D.
Al contrario gli stessi concessionari (o uno di essi in rappresentanza) possono per particolari benemerenze accogliere salme o ceneri di defunti estranei alla famiglia.
Essendo questo previsto dal regolamento comunale di polizia mortuaria.
Tale regolamento nulla dice riguardo a volturazioni (o subentri) delle concessioni perpetue o 99ennali.
Anche se è in itinere una integrazione al medesimo, poiché è prassi concedere i subentri alle concessioni in favore degli eredi, previa formulazione di specifica istanza.
Risposta
Innanzitutto bisogna verificare se, alla morte di C, è avvenuto il subentro da parte degli eredi. E, se sì, con successione testamentaria oppure legittima.In ogni caso, una quota parte della eredità spettava ai figli.
Conseguentemente in caso di subentro dei figli di C nella intestazione della tomba per la quota di propria competenza, essendo i figli concessionari hanno titolo a collocare nella tomba le spoglie mortali della loro madre.
Ella aveva divorziato dal marito, ma resta pur sempre la madre di un concessionario.
Il divorzio cioè ha effetti tra i due coniugi, ma resta comunque il rapporto di sangue della madre coi figli.
Se invece alla morte di C non si è avuto il subentro nella quota di intestazione, il concessionario risulta (pro-quota) sempre il defunto C.
Certo è che la seconda moglie non è subentrata nella intestazione e pro-quota della concessione.
Quindi non ha titolo ad esprimersi in merito alla collocazione o meno di una qualsiasi salma dentro tale tomba.
Hanno titolo ad esprimersi solo i restanti concessionari A, B, D fino a che non si ha il subentro.
Nel primo caso (con il subentro degli eredi di C) la prima moglie di C ha diritto di sepoltura nella tomba (a cui nessuno può opporsi) perché madre di concessionari pro-quota.
Essi – come figli – sono gli unici (dopo il marito in seconde nozze della defunta, che però appare silente) a poter decidere in merito.
Nel secondo caso sono sempre i figli a stabilire (dopo il marito in seconde nozze della defunta, che però appare silente) il luogo di sepoltura tra quelli consentiti.
Tra i luoghi consentiti vi è anche una tomba per la quale i concessionari (A, B, D) siano consenzienti a veder compressi i loro diritti di sepoltura.
Ciò per estendere l’accoglienza alla salma di una persona che essi reputano benemerita.
Quindi B, con il consenso degli altri concessionari A e D (gli eredi di C non sono concessionari in quanto non subentrati) ha consentito la tumulazione della defunta prima moglie, come benemerenza.
Si consiglia comunque di richiedere la regolarizzazione del subentro degli eredi di C.
Una volta tumulata l’urna cineraria nella tomba, come noto, può essere traslata solo su richiesta di un avente titolo.
Cioè, in primis, del marito in seconde nozze della defunta e, a seguire, da tutti i 3 figli.
- del: 2015 su: Concessioni cimiteriali e diritti di sepolcro per: Italia Tag: Concessione di sepoltura | subentro in: ISF2015/4-b Norma:
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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