Quesito pubblicato su ISF2015/2-e

Durante l’ampliamento di uno dei 2 cimiteri comunali, finita la disponibilità di loculi nuovi da utilizzare provvisoriamente, l”ufficio cimiteriale provvede alla momentanea sepoltura delle salme in loculi vuoti messi a disposizione da alcuni cittadini per il tempo necessario al termine dei lavori. Una volta che questi si concludono il Comune deve procedere alla traslazione delle salme dai loculi “prestati” a quelli definitivi, già assegnati “sulla carta”.
I genitori di un ragazzo sepolto in uno dei loculi “a prestito”, intestato ad altro concessionario, si rifiuta di trasferire il figlio. Qual è la procedura che il Comune deve seguire?

Risposta:
Dipende da come, a suo tempo, è avvenuto il trasferimento (amministrativamente parlando). Se cioè vi sia stato un provvedimento comunale che ha requisito i loculi vuoti per destinarli a sepoltura di un non avente diritto o se invece, come penso, vi sia stata la disponibilità bonaria di un conoscente della famiglia del defunto. Ed inoltre se il regolamento di polizia mortuaria comunale del Comune tace sull’argomento o, peggio, stabilisce dice ciò non si poteva fare (ordinariamente non si può fare).
Premesso questo, la possibilità di tumulazione di un feretro in un loculo concesso al sig. XY è per le salme delle persone familiari di XY (o anche i non familiari indicati dal concessionario in fase di assegnazione del loculo e iscritti nell’atto concessorio).
Unica eccezione, salvo che il regolamento comunale non sia più ampio in materia, è data dall’art. 93 del D.P.R. 285/1990, cioè ha diritto anche il convivente more uxorio del concessionario o chi vanta benemerenze nei confronti del concessionario (e di coloro che hanno titolo ad essere sepolti nel loculo).
Si ricorda che il loculo può accogliere non solo il feretro, ma anche cassette di ossa e urne cinerarie fino a completamento della capienza e comunque sempre appartenenti a chi ha diritto alla sepoltura in detto loculo (paragr. 13.3. della circ. Min. Sanità n. 24/1993).
Ha titolo ad essere sepolto chi è morto e secondo la data di sepoltura (conseguente a funerale o a traslazione o a riduzione in resti).
È probabile che in quel periodo di carenza di manufatti, il Comune abbia inteso benemerenza anche la tumulazione di un non avente diritto di sepoltura nel loculo per vincoli di sangue, però senza regolamentare la cosa. Ma per legge (art. 93 di cui sopra) la benemerenza deve essere disciplinata dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Comunque il benemerito, una volta sepolto nel loculo, può essere spostato SOLO su richiesta di un avente titolo, che NON è il concessionario del loculo (che ha dato già il suo parere favorevole sine die e non a tempo) ma il familiare del defunto, secondo il criterio di poziorità e cioè ha titolo in primis il coniuge del defunto, in sua assenza tutti i parenti di pari grado più vicino al defunto.
Nel caso in oggetto quindi hanno titolo a disporre la traslazione del feretro del ragazzo solo i genitori dello stesso (se non era sposato, in tal caso la moglie del ragazzo). E nulla può opporre il concessionario legale del loculo. A meno che vi sia un accordo scritto tra il concessionario del loculo e i genitori del defunto che si impegnano, questi ultimi, a liberare il manufatto entro una certa data.
In tal caso occorre rivolgersi al giudice, da parte del concessionario, per far valere le proprie ragioni.
L’amministrazione comunale resta estranea fino che accordo tra le parti o sia pronunciata sentenza del giudice passata in giudicato.

Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-sepolcro, diritto sepoltura.


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

0 Posts

View All Posts
Follow Me :

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.