Quesito pubblicato su ISF2012/1-a

Il Comune di … ha concesso per 99 anni (con regolare contratto di concessione) al signor X un’area di 12 mq per la realizzazione di una tomba gentilizia nel cimitero, area sulla quale ha realizzato una cappella di famiglia contenente 8 loculi, rimasti inutilizzati.
In seguito, ad insaputa dell’Ente, il signor X ha ceduto il manufatto realizzato al Signor Y, attraverso uno strumento giuridico informale senza darne comunicazione al Comune. Il signor Y, nella stessa maniera, ha poi ceduto al signor Z il manufatto realizzato, ovviamente sempre ad insaputa dell’Ente e senza lui darne comunicazione. Oggi il signor Z, ritenendosi titolare di quanto oggi a sua disposizione, chiede all’Ente di traslare nella cappella la salma della moglie da poco deceduta e provvisoriamente locata in un loculo prestato e fornisce, come prova di titolarità, una scrittura privata non registrata da cui si evince una “pseudo vendita” avvenuta tra i signori Z ed Y (e di fatto la traslazione viene bloccata).
Dando per assodato che il terreno cimiteriale concesso, per 99 anni, è patrimonio indisponibile, sarebbe pensabile acconsentire alla sola disposizione del manufatto realizzato sul terreno, ricorrendo ad esempio ad un diritto di “uso”, che il signor Z presenta al Comune, stipulato con il signor Y? Se sì, sarà possibile rapportare la durata dell’ “uso” ai restanti anni della concessione originaria?


Risposta:
Dal contratto di concessione si evince che la concessione di area cimiteriale è soggetta alle norme del regolamento generale (senza però citarne i riferimenti, quindi è presumibile dal contesto che si tratti del regolamento statale di polizia mortuaria approvato – all’epoca – con D.P.R. 803/1975), “nonché a tutte quelle altre disposizioni eventualmente emanande dal Comune”
Allo stato attuale, pertanto, poiché sembra non sussistere un regolamento di polizia mortuaria comunale, vale il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che, con l’art. 108, comma 2 abroga qualunque disposizione contraria o con esso incompatibile (e quindi se vi fosse stato un regolamento di polizia mortuaria remoto, questo sarebbe comunque valido per le sole parti non in contrasto con detto regolamento statale).
Il D.P.R. 285/90 tratta delle concessioni cimiteriali in pochi articoli del Capo XVII, rimettendone una disciplina puntuale e completa al regolamento comunale in materia. Per il caso da Lei prospettato però sono importanti diversi articoli.
Con l’art. 90 (si rammenta che l’area cimiteriale non appartiene al patrimonio indisponibile, ma al demanio comunale), il Comune ha facoltà di concedere l area per provvedere alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione (individuale, per famiglie e collettività).
Nel caso di specie ci si trova dinnanzi ad una concessione di suolo cimiteriale per la costruzione da parte del concessionario originario, sopra di esso, di cappella per la sepoltura di salme appartenenti alla famiglia dello stesso (art. 93, comma 1). Per tale motivo nessuna salma può esservi tumulata se non appartenente alla famiglia dell’originario concessionario, tranne i casi previsti esplicitamente dall’art. 93, comma 2 (convivenza, benemeriti ma secondo i criteri fissasti dal regolamento comunale, che non esiste). Inoltre il diritto di sepoltura è non solo in funzione dei rapporti familiari con l’originario concessionario, ma nei limiti di capienza del sepolcro. Non c’è altra possibilità di tumulazione stabile. Inoltre il concessionario originario è tenuto a mantenere in buono stato di conservazione e per tutta la durata della concessione la sepoltura (art. 63).
In base all’art. 92, comma 4: “non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione”. Questa specificazione è stata introdotta col D.P.R. 803/1975 che ha eliminato la possibilità previgente (art. 72 del R.D. 1880/1942) di trasferimento dell’uso di sepolture con atti inter vivos o mortis causa, non più consentiti (sempre ché non si fosse provveduto con regolamento comunale antecedente) per norma statale dal 10/2/1976.
In base all’art. 92, comma 3 il Comune può imporre nell’atto di concessione determinati obblighi – tra cui quello di costruire la sepoltura entro un determinato termine. E tra le uniche norme che il Comune di … ha previsto nel contratto di concessione di suolo cimiteriale vi è il rispetto del regolamento di polizia mortuaria comunale (inesistente) e di un regolamento generale non meglio specificato (oltre ovviamente al rispetto delle leggi e regolamenti statali in materia, anche se fattispecie non esplicitamente menzionata) e, si aggiunge, “tutte quelle altre disposizioni eventualmente emanande dal Comune”.
Col termine disposizioni si potrebbero, in termini restrittivi, prevedere le sole norme regolamentari comunali e gli atti previsti da leggi e norme statali in capo al Comune (ad es. ordinanze), ma dal punto di vista etimologico anche “deliberazioni”.
Ciò premesso si è del parere, allo stato dei fatti, nel Comune di &, per il caso indicato o similari:
1) che non è possibile la tumulazione di salma diversa da quella di appartenente alla famiglia del primo concessionario, salvo convivente (per i benemeriti occorre una specifica norma regolamentare);
2) che le cessioni di diritto di sepoltura intervenute tra privati, con atti inter vivos, siano nulle di diritto e quindi al Comune non sia consentito autorizzare tumulazioni di salme di persone diverse da quelle legate da vincoli familiari col fondatore del sepolcro (si veda l’esplicito riferimento di cui anche all’art. 50, co. 1, lett. c) del D.P.R. 285/90);
3) che le cessioni della proprietà del soprasuolo per atti inter vivos non siano legittime: può essere consentito unicamente il trasferimento di quote ereditarie (al decesso del concessionario) e comunque fermi restando gli originari diritti di sepoltura per i familiari dei concessionari, secondo le norme previste per i subentri dal regolamento di polizia mortuaria comunale;
4) che sia compito del Comune provvedere alla istruttoria di decadenza della concessione originaria laddove si sia chiaramente accertato che vi è stato lucro o speculazione da parte dell’originario concessionario: il problema è che ordinariamente la specificazione delle cause di decadenza e delle procedure per pronunciarla sono previste dal regolamento di polizia mortuaria comunale, oggi non presente nel Comune di & (dove avrebbe dovuto essere specificato con maggior chiarezza che in questo e in altri casi ricorrono le condizioni per pronunciare la decadenza della concessione).
Pertanto:
a) o si mantiene fermo lo stato di fatto (e quindi non si autorizza la tumulazione di salma non appartenente al nucleo familiare del concessionario), in attesa di avere la disponibilità di un regolamento di polizia mortuaria comunale nuovo di zecca, che presenti con chiarezza le motivazioni di decadenza e le procedure per attuarle;
b) o si adotta un atto deliberativo di Giunta Municipale che pronuncia la decadenza per le motivazioni su esposte e sulla base dei principi generali che regolano tutte le concessioni e la giurisprudenza in materia, provvedimento che potrebbe però essere impugnato.
Si consiglia l’adozione veloce di un buon regolamento comunale di polizia mortuaria che, rientrando sicuramente nelle “disposizioni eventualmente emanande” fornisce elementi di maggiore sicurezza e minori rischi di impugnazione.
Non si vedono altre soluzioni compatibili col diritto.


Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-demanialità,CONCESSIONE-sepolcro,SEPOLCRO-cessione di tomba,SEPOLCRO-ius sepulcri,SEPOLCRO-sepolcro familiare


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