Quesito pubblicato su ISF2009/1-a

Le agenzie di onoranze funebri operanti sul territorio del Comune di … utilizzano, al momento della chiusura del feretro alla partenza del funerale, un modulo di attestato di garanzia per trasporto cadavere in Emilia Romagna che riporta, a volte, informazioni incomplete.
Si chiede quindi quale valore giuridico abbia questo documento e se possa essere considerato autocertificazione? È poi possibile prendere provvedimenti su false dichiarazioni ricevute con questo stampato?


Risposta:
L’attestato di garanzia per il trasporto di cadavere trova fonte nella determinazione del responsabile del Servizio Sanità pubblica della regione Emilia-Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004 (anche in B.U.R. Emilia-Romagna n. 144, parte II, del 27 ottobre 2004, determinazione emanata in esecuzione dell’art. 10 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.).
Si precisa che il modello dell’attestato di garanzia utilizzato è conforme all’allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Sanità pubblica della regione Emilia Romagna 6/1072004 n. 13871, e nella stessa determinazione è esplicitamente indicato che tale procedura è sostitutiva di quella di cui all’articolo 29 comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90. In particolare, l’art. 10, comma 8 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif. attribuisce agli addetti al trasporto l’attestazione dell’esecuzione delle seguenti incombenze:
a) verifica dell’identità del defunto con quella del cadavere per cui è stato autorizzato il trasporto;
b) verifica della corrispondenza del feretro appropriato in relazione al tragitto, al luogo di destinazione, alla tipologia di pratica funebre richiesta;
c) verifica dell’avvenuto regolare confezionamento e della sua chiusura, che presuppone, altresì;
d) l’apposizione di un sigillo recante, almeno, la denominazione del comune che ha autorizzato l’esercente l’attività funebre all’esercizio di tale attività (art. 13 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif.) e il numero dell’autorizzazione di cui sia in possesso e; e) la verbalizzazione di tali attività compiute, nello specifico, con la compilazione e sottoscrizione dell’anzidetto attesto di garanzia.
La previsione dell’art. 10, comma 8 L.R.Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., determina la conseguenza per la quale gli addetti al trasporto di cadavere vengano a trovarsi nella condizione di incaricati di pubblico servizio (valutazione che, per altro, era già stata individuata dal punto 5.4), secondo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993), sussistendo le condizioni previste dall’art. 358 C.P., essendo in presenza di un’attività disciplinata delle stesse forme della pubblica funzione, pur senza i poteri propri di quest’ultima.
Qualora l’addetto al trasporto di cadavere, nell’adempiere alle funzioni attribuitegli dall’art. 10, comma 8 L.R.Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 e succ. modif., non provveda ad indicare nell’attestazione di garanzia l’attività svolta, in quanto da lui dovuta in forza dalla legge regionale, o riporti indicazioni non corrispondenti alla realtà, si determina la fattispecie del reato falsità ideologica (artt. 479, 480, 481 C.P.), per l’estensione di cui all’art. 493 C.P. (eventualmente, in concorso con i reati di falsità materiale di cui agli artt. 476, 477 e 478 C.P.).
Trattandosi di fattispecie penali perseguibili, tutte, d’ufficio, opera quanto previsto dall’art. 331 C.P.P. che comporta l’obbligo dell’immediata segnalazione all’A.G. (obbligo che, se omesso o ritardato, espone il pubblico ufficiale omittente al reato considerato all’art. 361 C.P.).
Si potrebbe osservare come l’art. 493 C.P., nell’estendere agli incaricati di pubblico servizio le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali, faccia riferimento agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, possa essere valutato come non pertinente, dato che gli addetti al trasporto di cadavere non abbiano, tecnicamente, tale qualificazione: tale prospettazione aveva fondamento fin tanto ché la qualificazione di incaricati di pubblico servizio era individuata, in via interpretativa (come avvenuto con la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993), ma che essa sia superata nel momento in cui la norma di legge regionale sopra indicata ha, espressamente, attribuito agli addetti al trasporto di cadavere tali funzioni con la conseguente e connessa attribuzione della titolarità all’attribuzione di pubblica fede all’atto di verbalizzazione dell’esecuzioni di tali incombenze.
Tuttavia, proprio un richiamo strettamente testuale all’art. 493 C.P. potrebbe consentire di argomentare per l’inapplicabilità delle disposizioni penali in materia di falsità compiute da pubblici ufficiali rispetto a tale specifica posizione di incaricati di pubblico servizio, aspetto che, per altro, non può essere apprezzato se non sollevato in corso di giudizio, restando in ogni caso una tale valutazione, evidentemente pre-giudiziale, sottratta al pubblico ufficiale che, avendo notizia di tali fatti, sia chiamato ad adempiere all’obbligo della denuncia all’A.G. ai sensi dell’art. 331 C.P.P.
Accanto agli aspetti penali, si deve considerare come, probabilmente, nelle ipotesi in cui si abbia un’incompletezza dell’attestazione o una sua non veridicità (ad esempio, laddove si impieghino casse non rispondenti alla singola fattispecie di trasporto di cadavere oppure altrimenti il confezionamento del feretro non tenga conto, osservandole, delle disposizioni che regolano il confezionamento del feretro, oppure quando il trasporto non avvenga con le modalità prescritte), trovano applicazione altresì le disposizioni sanzionatorie di cui:
– all’art. 358, comma 2 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, quale modificato dall’art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, che importano l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.549,00 euro a 9.296,00 euro (che, per altro, può essere oggetto di oblazione in via breve, entro 60 giorni dall’accertamento e contestazione dell’infrazione, con il versamento della somma di 3.098,00 euro), per la violazione della parte normativa espressamente prevista dal regolamento statale;
– se invece la violazione è relativa ad una violazione di materia prevista dalla Regione, si applica l’articolo 7 della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19 e nel caso di mancata regolamentazione comunale la sanzione è tra un minimo di 1350,00 e un massimo di 9.300,00 euro (e in tal caso l’oblazione comporta il versamento di 2.700,00 euro, qualora il regolamento comunale non abbia individuato la sanzione);
con la sola precisazione che tali sanzioni amministrative non sono alternative alle sanzioni penali, ma concorrenti con esse (se sussistano entrambe).


Norme correlate:
dpr90-285_29
Art 358 di Regio Decreto n. 1265 del 1934
Art 358 di Regio D

Riferimenti:
Circolare allegata

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