Quesito pubblicato su ISF2008/1-h

Si chiede se in fase di estumulazioni straordinarie è necessaria – oltre alla presenza del Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale del Comune di … – anche la presenza del medico ASL. Si precisa che nel 1997 il Responsabile è stato autorizzato, con ordine di servizio dirigenziale, ad effettuare le operazioni di cui sopra senza la presenza del medico, e che nel 2002 il Responsabile di custodia ha cambiato settore, passando dai LL.PP. ai Servizi Finanziari.
Si chiede inoltre se l’ordine servizio del 1997) ha perso efficacia con il cambio di settore e, in caso affermativo, se il Dirigente dei Servizi Finanziari, dal quale dipende attualmente il Responsabile, deve adottare un nuovo atto nel quale si riconferma l’assegnazione di compiti di vigilanza igienico sanitaria durante le operazioni di estumulazione straordinaria.


Risposta:
La L.R. Regione Marche 1/2/2005, n. 3, pur prevedendo la emanazione di regolamento attuativo entro 180 giorni, trascorsi senza che fosse stato emanato, non risulta che abbia modificato la parte di norme del D.P.R. 285/90 che riguarda la presenza di personale ASL alle estumulazioni.
Il D.P.R. 285/90 non identifica le estumulazioni come ordinarie o straordinarie.
Il D.P.R. 285/90 prevede che sia presente personale individuato dall’ASL.
Pertanto ove l’ASL deleghi le funzioni previste dagli articoli 86 e 88 del D.P.R. 285/90 a personale comunale ciò risulta del tutto legittimo. Tale delega può, però essere ritirata in qualunque momento.
Il responsabile del servizio di custodia cimiteriale è comunque tenuto alla vigilanza e a segnalare eventuali violazioni per la irrogazione delle sanzioni. Ciò in base a varie norme del D.P.R. 285/90 (sia al momento dell’accettazione del feretro in cimitero, sia in caso di esumazioni ed estumulazioni.
Ciò premesso si ritiene che la procedura a suo tempo individuata dal vostro Comune sia viziata di eccesso di potere. Difatti le competenze dell’ASL possono essere delegate ad altro soggetto solo da chi ha le competenze citate e quindi non da un dirigente comunale.
La presenza del responsabile del servizio di custodia o di chi per lui è prevista per le esumazioni (art. 83), per le estumulazioni (art. 89 che richiama l’83) e art. 87 comma 2.
Inoltre con l’ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni si possono specificare meglio i compiti di questa figura, come degli operatori cimiteriali.
Circa i quesiti specifici da voi posti si precisa:
1) Il cambio di settore non determina una perdita di efficacia di un provvedimento (si pensi che ancor oggi diversi decreti concernenti la sanità vennero emessi quando il Ministero competente era ancora quello dell’interno). In sostanza è l’autorità vigente al momento che determina regole che possono poi essere cambiate da altra autorità successivamente intervenuta. Nel vostro caso è però viziato il provvedimento fin dall’origine, in quanto l’autorità competente è l’ASL.
2) La risposta al secondo quesito è implicita: deve provvedere alla delega intersoggettiva l’ASL, se lo vuole. Si potrebbe far riferimento alla circolare Ministero sanità n. 10/1998, che identifica con chiarezza le procedure da seguire e che prevede la presenza obbligatoria dell’ASL solo in presenza di parti molli e al D.P.R. 254/03. Quindi, con specifica ordinanza del sindaco (in quanto autorità sanitaria locale) che regola – ai sensi art. 83 e 89 D.P.R. 285/90 – le esumazioni ed estumulazioni, su cui vi sia il parere favorevole dell’ASL si potrebbe rivedere l’intera materia.


Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decreto

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione,VARI-autorità sanitaria


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