Quesito pubblicato su ISF2006/4-a

L’ufficio cimiteriale di un Comune sito in Lombardia desidera sapere cosa prevede l’attuale normativa per la inumazione di urne cinerarie nel sottosuolo e di che materiale queste devono essere.

Risposta:
Allo stato della vigente legislazione statale (art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 343, comma 2 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e del paragrafo 14.3 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24) le urne cinerarie possono essere custodite nel cimitero, in loculo, colombario, nicchia o cappella privata, o in altre sepolture fuori dai cimiteri (art. 101 e ss. del D.P.R. 285/90). Debbono cioè essere custodite in spazi aventi destinazione stabile e garantiti contro ogni profanazione. Si è del parere che non sia possibile seppellire l’urna cineraria nella nuda terra, in quanto le norme citate, relativamente alla collocazione delle urne cinerarie, contengono esclusivamente riferimenti alle caratteristiche edilizie di edifici o spazi dati in concessione. Una soluzione possibile è analoga a quella che viene adottata in materia di cassetta resti ossei, vale a dire la collocazione in ossario sito in concessione per sepolture a sistema di inumazione. Potrebbe consentirsi, attraverso disposizione regolamentare locale, la collocazione dell’urna cineraria in un contenitore (di materiale resistente, ad es. pozzetto di cemento armato, plastica, ecc.) situato in un’area in concessione (quindi non in una fossa in campo comune). Si segnala che per effetto della L. 30/3/2001, n. 130 sarà possibile l’interramento delle urne secondo quanto sarà stabilito in via regolamentare. Questo però non è possibile in Lombardia (che ha ammesso la sola tumulazione ipogea). È invece possibile, collocare l’urna in un vano ricavato nel copritomba, dietro pagamento della tariffa comunale stabilita e mantenimento fino alla esumazione ordinaria. È il caso (ad es.) di marito premorto e inumato, con moglie morta dopo e cremata. I figli potrebbero scegliere di avvicinare le due salme (una inumata e l’altra tumulata con urna cineraria nell’apposito vano). All’esumazione ordinaria del feretro inumato le ossa sono recuperate e collocate in cassetta e assieme all’urna (o distintamente) messe in ossarietto avente la capienza. Oppure, in caso di disinteresse, le ossa vanno in ossario comune e le ceneri in cinerario comune. Se venisse consentito l’interramento dell’urna cineraria si possono aprire nuove problematiche: difatti l’urna dovrebbe essere di materiale biodegradabile (come è previsto per ogni cosa che va inumata dal D.P.R. 285/90). Questo può determinare che al termine di un certo periodo le ceneri si siano mischiate col terreno, essendosi rotto il contenitore biodegradabile, realizzandosi nei fatti una dispersione nel terreno. Pertanto tale eventualità sembrerebbe più configurare una dispersione in natura che non un interramento.

Norme correlate:
dpr90-285_80
dpr90-285_101

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CADAVERE-ossa,CADAVERE-ossario,CADAVERE-tumulazione,CADAVERE-inumazione,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-cineraio comune,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-nicchie


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