Quesito pubblicato su ISF2000/4-m

Il Comune di … domanda quale procedura vada seguita per effettuare il trasporto di una salma, destinata a cremazione, di un cittadino italiano deceduto in Turchia.

Risposta:
In merito alla procedura da seguirsi per un trasporto di salma, destinata a cremazione, di un cittadino italiano deceduto in Turchia, stato che aderisce alla convenzione internazionale di Berlino, si è del parere che la soluzione ottimale sia quella di far eseguire la cremazione in Turchia e poi trasportare le ceneri in Italia. Ciò per due ordini di motivi: 1. Per evitare l’autopsia della salma al suo arrivo in Italia. Autopsia diretta ad attestare che la morte non è dovuta a reato, in conformità a quanto disposto dall’art. 79, comma 4, del DPR 10 settembre 1990, n. 285 (non appare, infatti, concepibile che il Comune possa rilasciare l’autorizzazione alla cremazione esclusivamente sulla base di quanto risulta dalla documentazione che accompagna la salma, rilasciata dalle competenti autorità turche). 2. Per semplificare al massimo le procedure di trasporto. Perché il trasporto dell’urna non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme (ex Circ. del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993, punto 8.1.).

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo16 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-autopsia,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-cremazione cadaveri


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