Quesito pubblicato su ISF2000/2-g

La AUSL di… pone un quesito relativo aIl’art. 20: vale a dire a chi competa fornire il registro su cui l’AUSL annota le verifiche annuali di idoneità dei carri funebri. Le ditte di pompe funebri, infatti, utilizzano a questo scopo dei libretti consegnati loro dalle aziende che curano la trasformazione del carro funebre. L’AUSL domanda se gravi su di essa l’obbligo di provvedere direttamente alla predisposizione del registro ex art. 20 DPR n. 285/90, in quanto il libretto fornito dalle autocarrozzerie non è vidimato e quindi non può fungere da registro; inoltre, spesso su questi libretti compare la pubblicità di marche automobilistiche, e questo sarebbe incompatibile con l’ufficialità attribuita ad un registro. La AUSL domanda se esistano disposizioni legislative relative alla “forma” del registro, o che sanciscano l’obbligo della stessa di provvedere alla redazione dei registri oppure alla vidimazione di modelli già esistenti.

Risposta:
In relazione al quesito da Voi posto, relativo al soggetto competente a fornire il registro destinato a contenere le annotazione delle verifiche annuali di idoneità dei carri funebri compiute dalla AUSL, si è del parere che tale soggetto vada identificato nella AUSL che per prima ha riconosciuto idoneo il mezzo. In assenza di disposizioni a riguardo, si potrebbe propendere per una competenza della AUSL del luogo in cui è avvenuta la trasformazione in autofunebre del mezzo oppure della AUSL del luogo in cui è sita l’impresa utilizzatrice. Si esclude, invece, che a tale scopo possa essere utilizzato un libretto fornito dalle autocarrozzerie. Le registrazioni, infatti, appartengono alla categoria degli atti amministrativi non negoziali, sono cioè manifestazioni di conoscenza, che consistono nella annotazione o nella inserzione di atti giuridici in appositi registri tenuti dalla pubblica amministrazione. Trattandosi di atto amministrativo, è essenziale che provenga da una pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la forma, si deve osservare che, di regola, gli atti amministrativi sono atti formali, ma solo nel senso che debbono essere manifestati con lo scritto: in alcuni casi sono imposte forme scritte determinate. Nel caso di specie, nessuna norma detta una forma specifica per il registro, tuttavia appare del tutto incompatibile con la sua funzione, la mancata approvazione di un modello ufficiale da parte della AUSL competente. Se il compito di fornire il registro venisse infatti lasciato alla libera iniziativa di privati, a vario titolo interessati, si assisterebbe ad una ingiustificata mancanza di uniformità di documenti ufficiali, in un medesimo ambito, con la possibilità, quindi, che si verifichino lacune in relazione ad informazioni essenziali ai fini della funzione svolta oppure che si riscontrino, appunto, delle inserzioni pubblicitarie all’interno di un atto amministrativo.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-carro funebre


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