Quesito pubblicato su ISF2000/2-f

Una Agenzia per il disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone che opera nel Comune di X chiede di poter esercitare, anche l’attività di Pompe Funebri avvalendosi di personale e mezzi di altra Impresa la cui sede legale si trova in altra provincia della regione medesima. Chiede se sia possibile autorizzare per l’esercizio di tale attività all’interno del Comune di X la ditta anzidetta e se la normativa esistente fornisce precise indicazioni al riguardo.

Risposta:
Non si comprende in cosa consista l’autorizzazione che deve rilasciare il Comune di X. Difatti l’attività di pompe funebri si può considerare composta di 3 grandi filoni: 1) disbrigo pratiche amministrative (cioè agenzia d’affari); 2) vendita di beni e servizi del settore pompe funebri (oggi possibile con qualunque autorizzazione al commercio non alimentare); 3) esecuzione del trasporto funebre. Attualmente non sussistono norme di legge specifiche per il settore funebre. Ci si rifa solo al DPR 285/90 e a circolari ministeriali (la Min.San. 24/93 per il trasporto funebre) o a sentenze (che individuano la impresa di pompe funebri nel soggetto dotato contemporaneamente di autorizzazione al commercio e licenza per agenzia d’affari). Pertanto (senza avere alcuna autorizzazione del Comune) è possibile che un’agenzia d’affari (del Comune X) agendo in nome e per conto del cliente, acquisisca beni e servizi da un soggetto terzo (anche fuori del Comune X), per l’organizzazione di un funerale. La consegna dei beni e l’esecuzione del servizio è a cura dell’impresa titolata a farlo. Il trasporto funebre è fatto dal fornitore di beni e servizi e, se non si ha la privativa, può essere fatto da chiunque abbia un carro funebre in regola. Ovviamente sussiste il problema di compatibilità

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
IMPRESA_FUNEBRE-autorizzazioni,IMPRESA_FUNEBRE-onoranza funebre,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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