Quesito pubblicato su ISF2000/2-b

Il Consolato Spagnolo avendo ricevuto richiesta di trasferimento in Spagna della cassettina contenente resti mortali di un defunto attualmente sepolto in uno dei cimiteri cittadini, ha informato la prefettura di ……. che in data 5/2/92 lo Stato Spagnolo ha ratificato l’accordo riguardante il trasporto di salme da Stato a Stato, che venne stipulato a Strasburgo il 26/10/1973. Inoltre il suddetto accordo riguarderebbe anche gli Stati aderenti all’Accordo Internazionale stipulato a Berlino il 10/2/1937. Il Consolato chiede pertanto che, in applicazione dell’art. 9 dell’accordo di Strasburgo venga rilasciata per il trasferimento dei suddetti resti mortali, la sola autorizzazione da parte del Sindaco. Poiché all’Ufficio del Comune di ……. risulta che il trasporto di resti mortali e/o ceneri è libero solo per gli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, chiede, alla luce di tale considerazione, se il trasferimento di resti mortali in Spagna possa essere effettuato senza il rilascio, da parte della Prefettura, del passaporto Mortuario.

Risposta:
Occorre premettere che il trasporto “internazionale” di salme è disciplinato da due trattati multilaterali. Uno è l’Accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con RD 1° luglio 1937, n.1379, l’altro è l’Accordo di Strasburgo del 26 ottobre 1973 adottato in seno al Consiglio di Europa, ratificato dalla Spagna ma non dall’Italia. Dal momento che, da un riscontro effettuato su indicazione del Ministero degli Esteri italiano nel repertorio delle convenzioni internazionali, edito dal Poligrafico dello Stato (anno 1996), ci risulta che la Spagna non faccia parte degli stati aderenti alla convenzione di Berlino, il trasporto di ceneri o resti mortali verso tale Paese non può seguire la procedura semplificata prevista, appunto per gli stati aderenti, vale a dire la sola autorizzazione del sindaco. Pertanto, il trasferimento di resti mortali in Spagna, richiede le normali autorizzazioni di cui agli art.28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n.285, ad esclusione delle misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri (ex par.8.1 e 8.2 della circ.Min.Sanità n.24/93), vale a dire che il Consolato Spagnolo dovrà rivolgere domanda al prefetto di ……., allegando: 1) certificato dell’azienda USL attestante che i resti sono stati raccolti in una cassetta di zinco, con spessore non inferiore a 0,660 mm., saldata, per evitarne la profanazione, e recante le generalità del defunto; 2) estratto dell’atto di morte. Istruita la pratica il prefetto rilascia l’autorizzazione, dandone notizia al prefetto di frontiera o di transito o di scalo ed al sindaco del Comune di ……. .

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-resti mortali,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-resti mortali


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