Quesito pubblicato su ISF1998/1-l

In caso di cremazione di prodotti abortivi, il successivo trasporto delle ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o deve, invece, essere autorizzato dalla A.U.S.L.?

Risposta:
In questo caso la legge, DPR 285/90, diventa difficile da applicare: – secondo l’art. 7 il permesso di trasporto deve essere rilasciato dall’A.USL; – secondo l’art. 79/1 l’autorizzazione alla cremazione è competenza del Sindaco; – in base all’art. 26 vi è un unico decreto del Sindaco per trasportare il corpo al crematorio e poi le ceneri a sepoltura. Non si vede altra soluzione che la firma congiunta sia del Sindaco che del personale dell’A.USL incaricato!

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo04 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-feto,CADAVERE-nato morto,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto


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