Quesito pubblicato su ISF1997/5-b

Il Comune di ……….. chiede come deve comportarsi nel caso in cui in una richiesta di traslazione proposta dai figli, effettuata con l’intento di affiancare un coniuge all’altro, manchi il consenso di uno di essi. Chiede inoltre se esistano norme che regolino la materia.

Risposta:
Si è del parere che in genere debba essere il regolamento di polizia mortuaria comunale a definire il comportamento, con una norma del seguente tenore, estratta dal regolamento di polizia mortuaria tipo elaborato dalle maggiori associazioni di categoria nazionali: “ARTICOLO 87: Cautele (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l’apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. (2) In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue. (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.” Bisogna innanzitutto stabilire se la mancanza del consenso di uno dei figli è un dissenso scritto e motivato o è puro disinteresse. Se vi è disinteresse, nulla osta alla traslazione. Se vi è dissenso motivato occorre comprenderne la natura. Ma se non vi sono motivi più che validi (ad es. volontà del de cuius di permanenza in un sepolcro anziché in un altro) non si vede perché non consentire l’affiancamento delle salme (in posti distinti) dei due coniugi. Si segnala inoltre che la pretura di Genova (decreto 30/12/95) Est. Belfiore ha stabilito che: “Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cemeteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione”. La massima, con il decreto per esteso ed il commento, è pubblicato sul trimestrale “Il diritto di famiglia e delle persone”, Ed. Giuffré, Anno 1997, Gennaio-Marzo (pag. 223 e segg.).

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-annullamento,SEPOLCRO-assenso congiunti,SEPOLCRO-sepolcro familiare


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