Quesito pubblicato su ISF1996/2-b

Il Comune di ……………. chiede come deve comportarsi per la sepoltura di parti anatomiche, provenienti dal locale Ospedale.

Risposta:
Le parti anatomiche provenienti da strutture sanitarie sono assoggettabili ai trattamenti individuati dall’All. 2 al D.M. Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, 25/5/1989 che, per la parte riguardante i punti 6 e 7, non ha subito modifiche successive. Nello specifico vengono individuate due categorie ben precise di parti anatomiche: a) denti e parti non riconoscibili, da avviare ad inceneritore; b) parti anatomiche riconoscibili (considerate come residuali rispetto al punto che precede), da avviare a forno crematorio cimiteriale o inumazione. Come parti anatomiche riconoscibili generalmente si individuano gli arti o membra compiute. Queste vengono collocate in contenitori lignei, aventi caratteristiche tali da poter essere inumati in cimitero (senza materiali non biodegradabili) o avviati ad impianto di cremazione. Le parti anatomiche non riconoscibili, provenienti in genere da camere operatorie e sale settorie, devono essere trattate e confezionate secondo quanto previsto al punto 2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 in attuazione del DPR 925/82. Si precisa che per effetto del citato D.M. 25/5/89 queste vanno termodistrutte in inceneritore.

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Ministeriale n. 219 del 0

Riferimenti:

Parole chiave:
VARI-parti anatomiche


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