Quesito pubblicato su ISF1994/3-b

Nel 1930 sono stati dati in concessione n. 5 loculi nel locale cimitero di ….., ma alla data odierna non si trova agli atti alcun documento relativo a tale concessione. L’erede della concessione, avendo costruito presso lo stesso cimitero una cappella di famiglia, ha traslato le salme ed i resti tumulati in tali loculi nella suddetta cappella, intendendo mantenere la concessione dei manufatti. Secondo quanto previsto dall’art. 10 del vigente regolamento comunale del 1975 “il trasferimento di salme da sepolture a pagamento ad una diversa sistemazione costituisce rinuncia e dà luogo alla corresponsione al concessionario da parte del Comune di un indennizzo”. E’ legittima l’applicazione di tale articolo per il caso in questione considerando che i loculi sono stati dati in concessione prima dell’entrata in vigore del vigente DPR 285/90 e del regolamento comunale?

Risposta:
Le modalità relative all’atto di rinuncia non sono mai state previste da alcun regolamento nazionale di polizia mortuaria. Solitamente spetta ai regolamenti comunali di polizia mortuaria definire nello specifico le modalità di rinuncia, revoca e decadenza della concessione. Dobbiamo comunque riconoscere che quanto previsto dall’art. 10 del vs. vigente regolamento comunale di polizia mortuaria è alquanto atipico, in quanto la rinuncia solitamente parte con una espressione scritta della volontà del concessionario. E’ poi facoltà del Comune accettare la rinuncia a concessioni di manufatti, di durata a tempo determinato o perpetua, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una determinata somma. Il Comune ha invece facoltà di revocare concessioni o di pronunciare lo stato di decadenza delle stesse, allorquando si verifichino determinate circostanze. Riteniamo applicabile l’art. 10 del Vs. regolamento di polizia mortuaria comunale, a patto che con la domanda di traslazione di salma sia stata espressa da tutti gli interessati la volontà di rinuncia o, in alternativa, laddove non espressa, sia l’Amministrazione comunale a portare esplicitamente a conoscenza di tutti gli interessati l’effetto della loro richiesta per l’accettazione. L’applicazione di norme di un regolamento di polizia mortuaria comunale emanato in data posteriore ad una concessione effettuata in tempi passati è legittima laddove non vi sia nel contratto una clausola pattuita espressamente contraria. Suggeriamo tuttavia di procedere quanto prima all’elaborazione di un nuovo regolamento di polizia mortuaria comunale aggiornato rispetto al DPR 285/90 ed alla recente circolare Ministero Sanità 24/93.

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-decadenza,CONCESSIONE-revoca,CONCESSIONE-rinuncia


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