Commerciabilità manufatti inter vivos

Domanda

Un concessionario chiede alla Direzione Cimiteriale di rivendere a terzi la propria cappella gentilizia - di recente realizzazione e mai utilizzata.
Tale richiesta rispetterebbe l’attuale Regolamento locale di polizia mortuaria comunale, vigente dal 1972 e quindi in netto contrasto con i DPR 803/76 e 285/90, in merito al diritto d’uso e destinazione di un manufatto su suolo demaniale cimiteriale.
Mentre, nella bozza del nuovo Regolamento locale di polizia mortuaria comunale, si precisa che il diritto d’uso non è commerciabile e trasferibile per atti "inter vivos".
Si chiede se tale richiesta debba essere o meno avallata.

Risposta

Il fatto che il regolamento di polizia mortuaria del Comune preveda ancora la commerciabilità di manufatti ed aree non determina obbligo di accogliere la compravendita tra terzi di sepolture. Ogni norma in contrasto con il regolamento di polizia mortuaria nazionale si abroga nel momento in cui il nuovo regolamento nazionale acquista efficacia.
Le norme sulla possibilità di contratti inter vivos o mortis, causa trasferimento di sepolture, erano presenti nel regolamento di polizia mortuaria nazionale R.D. 1880/1942.
Ma questo regolamento è stato cambiato con il DPR 803/1975, che negli ultimi articoli prevede l’espressa abrogazione di ogni norma incompatibile con questo.
Attualmente è vigente il DPR 10/9/1990, n. 285, che anch’esso non contempla la possibilità di compravendita diretta tra privati.
Anzi permette l’uso di area per sepoltura in cimitero solo a coloro che la ottengono in concessione dal Comune.
Inoltre devono costruirvi il monumento funerario entro un tempo determinato. La norma sancisce che non sono consentiti lucro e speculazione (art. 92 comma 4) e limita l’uso della cappella alla sola famiglia, fino al completamento dei posti (art.93).
É quindi interdetto al concessionario vendere il manufatto o trasferire la concessione a terzi diversi dal Comune.
Alla luce della vigente normativa il Comune può solamente procedere, se lo ritiene, all’accoglimento della rinuncia di concessione cimiteriale già effettuata.
Per l’accoglimento occorre che la sepoltura sia libera (o l’impegno a liberarla prima della consegna) da salme, resti mortali, ossa, ceneri.
É giusto riconoscere un importo al concessionario sia per il terreno, sia per il costruito (sopra o sotto il suolo).
In genere si utilizza per l’area un valore pari a 1/198 per il numero di anni di residua concessione, se a tempo determinato, calcolato sulla tariffa vigente.
Ad esempio, se per 10 mq. di area la tariffa vigente è di 5.000 euro, trascorsi 6 anni dalla concessione (di 99 anni), spetta al concessionario un importo pari a 93/198mi [cioè (99-6)/198 dei 5.000 euro].
Se la durata originaria della concessione era perpetua si calcola in via convenzionale il 50% del valore attuale.
Per il costruito va effettuata una stima dell'ufficio tecnico in base al valore di costruzione di opera analoga, da sottoporre ad un abbattimento pari al 50% del valore.
Occorre poi l’accettazione preventiva da parte dell’interessato di tale valore.
Queste norme dovrebbero essere presenti nel regolamento comunale.
In assenza, si può procedere con deliberazione di consiglio comunale modificativa del regolamento (o del sistema tariffario).
Si potrebbe anche procedere con deliberazione comunale caso per caso, ma si consiglia di costruire un sistema normativo che possa poi essere valido per tutti.