Cappelle gentilizie esterne al cimitero

Domanda

È possibile erigere una o più cappelle gentilizie da parte di un Trust o in alternativa da un ente senza finalità di lucro?

Risposta

Occorre principalmente valutare le caratteristiche della cappella gentilizia.
Per semplicità espositiva verrà, d’ora in avanti, chiamata così ciò che il DPR 285/90 ha definito cappella privata ex art. 340 del T.U.LL.SS..
Al fine di poterla considerare tale e per potervi effettuare sepolture, una cappella fuori del cimitero deve essere:
a) “privata e gentilizia” (art. 340 del T.U.LL.SS.). Con il termine gentilizia si intende “di famiglia”;
b) “non aperta al pubblico”, ma alla sola famiglia titolare della concessione di realizzazione.
Se fosse aperta a distinte famiglie, le persone di una di queste famiglie, estranee all’altra famiglia, costituirebbero il “pubblico” per quest’ultima;
c) “posta a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati” (l’art. 28 della L.166/2001 riguarda la deroga unicamente per i cimiteri);
d) “attorniata da fondi di proprietà della famiglia che ne chiede la concessione, sui quali si assume vincolo di inalienabilità e di inedificabilità”.
Tali vincoli vanno costituiti con atto unilaterale autenticato, registrato e trascritto o pubblico notarile bilaterale, sempre registrato e trascritto.
La proprietà dei terreni deve essere del fondatore il sepolcro, l’unico che può restringere il diritto di uso a sola parte dei membri della famiglia;
e) conforme a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 per le sepolture private entro i cimiteri (artt. 92 e 93 del DPR 285/90).
Si esclude che il Comune conceda la possibilità di realizzare un sepolcro gentilizio a chi miri di farne oggetto di lucro e speculazione.
La norma si riferisce ad una concessione da parte del Comune, con iter autorizzatorio particolare, stabilito dal Capo XXI del DPR 285/90.
Si presenta come eccezione alla regola della demanialità comunale del cimitero e del diritto del Comune sull'edificabilità di sepolcri sul suo territorio.
La circostanza è ben chiarita dall’uso del termine “concessione” da parte del Comune, ai commi 2 e 3 dell’art. 104 DPR 285/90, e all’art. 103.
Se la costruzione delle cappelle gentilizie fosse libera, una reiterata costruzione vanificherebbe la riserva posta per legge sulla demanialità del cimitero.
L’art. 103 DPR 285/90 consente inoltre di imporre tasse di concessione per la sepoltura gentilizia.
Ciò avvalora l'eccezionalità rispetto alla possibilità di erigere la sepoltura privata all’interno del cimitero.
E consente al Comune di incassare entrate che avrebbe acquisito se la concessione fosse stata nel cimitero.
Si è quindi del parere che la cappella gentilizia non possa che consentire sepolture di familiari del fondatore del sepolcro.
Con le limitazioni e le estensioni ai benemeriti, dallo stesso stabilite nell’originario atto di richiesta della concessione al Comune.
In base alla vigente legislazione non è quindi possibile che il fondatore di una cappella gentilizia possa essere un Trust o un ente senza scopo di lucro.
Laddove si intendesse realizzare una serie di cappelle gentilizie, queste dovrebbero ciascuna essere attorniata da fondi di proprietà del solo fondatore.
Va valutato se una serie di cappelle gentilizie organizzate non costituisca invece un nuovo cimitero particolare, vietato dalla legge a far tempo dalla entrata in vigore del TU delle leggi sanitarie.
Il limite temporale è desunto dal comma 4 dell’art. 104 del DPR 285/90.