Domanda
Chiedo riscontro sulla corretta interpretazione dell'art. 33 del regolamento reg.le Lombardia n. 6/2004.
Nello specifico, sull'impossibilità per soggetto autorizzato all'esercizio di attività funebre di "c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione".
Come comportarsi nella gestione con contratto quinquennale per l'effettuazione di operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, ecc.) nel cimitero comunale?
Se queste rientrano nella "gestione di cimiteri", tale soggetto deve recedere dal contratto per mancanza di requisiti o mutare lo stesso intestandolo a società creata ad hoc.
Molte amministrazioni comunali non dispongono più delle risorse per effettuare direttamente tali operazioni (anche solo l’inumazione o tumulazione).
Pertanto, esse si affidano alle imprese funebri per garantire il servizio.
Se chi effettua tali operazioni può essere scambiato per un soggetto che gestisce il cimitero sembra scontato che le stesse recederanno dall'incarico.
A questo punto il Comune per garantire una corretta sepoltura dovrà rivolgersi a soggetti diversi, se reperibili sul mercato.
Risposta
L'art. 33 del regolamento 6/2004 interviene, all'interno del Capo sulla Attività funebre, a tutela del dolente e della concorrenza.Tralasciando la parte concernente la liberalizzazione del trasporto funebre, si ritiene di evidenziare come tale garanzia per l'utenza e per l'imprenditoria è data da distinti livelli di separazione nelle attività:
1. obbligo di separazione societaria, tra chi gestisce cimiteri, crematori, ivi compresa la loro manutenzione, e chi esercita l'attività funebre;
2. impossibilità di gestione di obitorio, deposito di osservazione, camera mortuaria all'interno di strutture sanitarie o socio sanitarie da parte di soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre;
3. impossibilità di effettuare denuncia di causa o accertamento di morte (cioè esercizio della professione medica finalizzata a questi atti) da parte di chi esercita l'attività funebre.
Diversi sono i problemi interpretativi, per i quali di seguito si specifica il parere dello scrivente:
a) circa l'obbligo di separazione societaria si ritiene che esso debba essere preliminare e provato al momento della richiesta di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività funebre.
Cosicché il limite massimo ad operare (se non si richiede autorizzazione fino a tale data) è di due anni dalla entrata in vigore del regolamento (10 febbraio 2007) per le imprese funebri che già operano nell'ambito cimiteriale.
Limite recentemente prorogato di altri 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di modifica del regolamento 6/2004;
b) per i nuovi affidamenti di gestione di cimiteri l'obbligo di separazione societaria con l'attività funebre è immediato, come nel caso di richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività funebre;
c) l'impossibilità per l'esercente l'attività funebre di quanto specificato decorre dal 10 febbraio 2007 (ora prorogato di ulteriori 90 giorni) o prima per chi richiede il rilascio dell'autorizzazione funebre;
d) l'impossibilità da parte di esercente l'attività funebre della gestione di camera mortuaria di struttura sanitaria (Servizio mortuario sanitario), del trasferimento di salma all'interno di struttura sanitaria e di obitorio, è già in vigore dal 10 febbraio 2006 (art. 35/3).
Non possono essere attivati nuovi rapporti in violazione della norma.
Legge e regolamento non contemplano il caso della separazione societaria obbligatoria tra attività cimiteriale e chi effettua distinta attività di vendita commerciale al minuto in posto fisso di articoli funebri e/o chi esercita la sola attività di agenzia d'affari.
Analogamente non vi è esplicito divieto di gestione di deposito di osservazione, camera mortuaria dentro strutture sanitarie, ecc..
La ratio della norma è però tale da confermare sia la separazione societaria che il divieto di operatività, perché si ritiene che il divieto abbia natura oggettiva.
E ciò indipendentemente dalla natura del soggetto che opera o del segmento di attività svolta.
Quel che conta è la tutela del dolente da un lato e quella della concorrenza dall'altro.
Mentre la norma della regione Lombardia è chiara nella definizione di attività funebre, essa non presenta però una definizione univoca di attività cimiteriale ai fini della separazione.
Ne consegue che occorre riferirsi al regolamento regionale, interpretato in base alle definizioni di cui all’art. 2, finché il regolamento comunale di polizia mortuaria non abbia specificato con maggiore chiarezza tali ambiti.
E laddove non li abbia precisati ogni decisione comunale in materia può essere soggetta a giudizio del giudice di merito.
Il comma 4 dell'articolo 33 così recita: "I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre non possono:
" omissis " c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale (n.d.r. 22/03)."
La norma è da intendersi solamente riferibile al gestore di cimitero, inteso come soggetto affidatario del servizio pubblico locale in questione.
La modalità di gestione di un servizio pubblico locale è stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000.
E, per la Regione Lombardia, con integrazioni specifiche date dalla norma sui servizi pubblici locali ivi vigente.
Tale servizio pubblico è quindi identificato dal comune che può limitarlo o ampliarlo, a seconda della decisione assunta.
Ad es. affidando a terzi la manutenzione dell’infrastruttura cimiteriale, la cessione d'uso di manufatti cimiteriali, l'esecuzione di operazioni cimiteriali e la loro registrazione nelle forme di legge, ecc.
Il comune può anche prevedere di far intervenire diversi soggetti nel cimitero autorizzati ad operare.
Lo strumento per definire tali ambiti e prerogative è il regolamento di polizia mortuaria comunale e la (eventuale) delibera di affidamento del servizio a terzi.
Ciò premesso, è chiaro che l'affidatario di pubblico servizio locale non possa svolgere attività funebre, se non a mezzo di società separata da quella affidataria della gestione cimiteriale.
Rispetto al contratto in essere: se stipulato prima del 7/12/2003 - entrata in vigore della L.R. Lombardia n. 22/03 - il rapporto contrattuale sorto, allora legittimamente, prosegue fino alla sua naturale scadenza.
Potrebbero porsi problemi laddove il contratto preveda forme o modalità di rinnovo, rispetto a cui dovrebbe considerarsi che in sede di rinnovo debbano tenersi conto delle previsioni dell’art. 9, comma 3 L.R. Lombardia 22/03 e dell’art. 33, comma 4 Reg. reg. Lombardia n. 6/2004.
In conclusione anche alcune annotazioni di politica funeraria.
La L.R. Lombardia 22/03 e il regolamento attuativo 6/04, tendono a separare le attività funebri da altre attività e favorire aggregazioni dei singoli soggetti su territori più ampi.
Per gli esercenti l'attività funebre ciò discende dai requisiti strutturali per poter operare.
Mentre, per i gestori di cimiteri la conseguenza è altrettanto ovvia, per la necessità di ampliare la propria dimensione operativa su bacini ampi.
Restando loro impedita (per l'obbligo della separazione societaria) la diretta esecuzione dell'attività funebre, con le economie di scala derivanti.
La tendenza è avvertibile in tutti i settori dei servizi (da quelli del gas a quelli ferroviari, di vettoriamento, ecc.).
Per ultimo la questione posta sul termine del trasporto funebre (al cancello del cimitero o sulla tomba) è materia risolvibile con il regolamento di polizia mortuaria comunale.
- del: 2007 su: Attività funebre e casa funeraria per: Lombardia Tag: CMesumazione | CMinumazione | Cadavere-tumulazione | Cimitero | Crematorio | Gestione | Impresa Funebre | Quesiti | cadavere in: ISF2007/4-d Norma: L. 267/2000 art. 112