Registrazione in caso d’uso e reintegrazione del titolo concessorio non rintracciabile…

Cara Redazione,
approfitto della Vostra sicura attenzione e certa comprensione verso i miei enigmi funerari (periodici, come il cambio di stagione!), abbastanza parossistici peraltro, per alcune delucidazioni:

1) Atto concessorio stipulato con scrittura privata…”registrabile in caso d’uso“. Questa locuzione non mi è nuova, ma non me ne sovvengono appieno gli effetti giuridici.
Quale la norma cardine e soprattutto la ratio di questo istituto applicato al diritto funerario?
Comportando appunto una “registrazione” può fungere da strumento probatorio sulla sussistenza di un rapporto concessorio, di cui – magari – si siano smarriti i titoli formali e cartacei veri e propri?

2) Secondo il Codice Civile (non ricordo l’art. di riferimento, ma a mente dovrebbe esser l’art. 2220) ricevute, fatture e, più in generale tutti i titoli di pagamento debbono esser conservati per un periodo minimo di anni 10.
Come si interseca la disciplina codicistica con la procedura di scarto prevista, per le pubbliche amministrazioni dalla cosiddetta “legge archivistica”.
Se non sbaglio dovrebbe trattarsi di un antico D.P.R. degli anni ‘60, poi parzialmente abrogato da un d.lgs a me ignoto ed infine integrato dal vigente T.U. Codice Urbani (dal cognome dell’allora ministro?) sui beni culturali.

Vi ringrazio sin d’ora per la Vostra disponibilità ad aiutarmi, in questa ricerca.

Lettera firmata.


Risposta:

1) Trattandosi di registrazione occorre operare rinvio al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro“.
La registrazione in caso d’uso è regolata dall’art. 5, comma 1, che rinvia alla Parte II della Tariffa.
Il concetto di caso d’uso è individuato dall’art. 6 per il quale si ha, appunto, caso d’uso quando un atto si depositi, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
La registrazione in caso d’uso presuppone l’esistenza della scrittura privata e, quindi, di un titolo concessorio ed è, dunque, valevole strumento di prova sulla sussistenza dei diritti e doveri afferenti ad un rapporto concessorio posto in essere.

2) La normativa “archivistica” richiamata è il D.P.R.  30/09/1963, n. 1409, abrogato dall’art. 184 D. Lgs. 22/01/2004, n. 42.
Per le procedure di scarto, con relativi verbali, in estrema sintesi, si demanda la soluzione del caso prospettato ai disposti di cui all’art. 21 D. Lgs. n.42/2004.
Va tenuto presente che non vi è una regola generale per la conservazione dei documenti, ma quest’ultima può variare a seconda della loro natura.

Written by:

Carlo Ballotta

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