Emilia-Romagna, autorizzazione alla cremazione: il corretto timing nelle pieghe del regolamento di Stato Civile

Da mesi, su questo blog, ci arrovelliamo su questo dubbio procedurale, senza trovarvi possibile soluzione: come specificato dal Ministero di Grazia e Giustizia, con nota Min. G.G. n. 1/50/FG/33 (92) 114 del 12/6/1992, l’autorizzazione alla cremazione è alternativa a quella alla più classica sepoltura (Art. 74 D.P.R. n.396/2000), cioè ad inumazione o tumulazione, solo tre, infatti, sono le pratiche funebri ammesse dalla Legge Italiana.

Essa, secondo interpretazione autentica, non è un ordine di seppellimento, bensì un permesso, ragion per cui non può esser accordata prima delle 24 ore canoniche (fatti salvi i casi espressamente contemplati dal regolamenti speciali, richiamati dallo stesso D.P.R. n.396/2000, come appunto quello di polizia mortuaria). L’autorizzazione alla sepoltura, nella sua tempistica, quale procedimento amministrativo di Stato Civile, ex Art. 14 D.Lgs n. 267/2000, ai sensi dell’Art. 2 comma 3 L. n. 241/1990 non è regolata da apposito D.M., ma da fonte di rango superiore cioè dallo stesso D.P.R. n.396/2000.

L’autorizzazione alla sepoltura è propedeutica a qualsiasi atto irreversibile da compiersi sul cadavere ex Art. 8 D.P.R. n.19285/90, senza essa, quindi, non si può sostanzialmente chiudere la cassa. L’autorizzazione alla cremazione non ha, se non ricordiamo male, un tempo prestabilito e certo per il proprio rilascio, essa, addirittura potrebbe, paradossalmente, anche eccedere i trenta giorni previsti dall’Art. 2 comma 2 L. n. 241/1990, se ad esempio, occorre il Nulla Osta della Magistratura, tutto l’iter autorizzativo si sospende, ex se, ed è ad esso subordinato, ex Art. 116 D.Lgs n.271/1989 per ovvie e preponderanti esigenze di Giustizia, ma immaginiamo pure un impedimento degli aventi diritto a pronunciarsi, secondo il principio di poziorità ex Art. 79 comma 1 D.P.R. 285/90, nel silenzio del de cuius, o, peggio, una loro irreperibilità, ancorché parziale.

Allora, se manca quest’autorizzazione fondamentale e fors’anche sovraordinata, rispetto al decreto di trasporto, “come”, e soprattutto, “quando” provvedere alla chiusura del cofano ed alla consegna dello stesso decreto di trasporto a cassa chiusa? Il problema, in prospettiva, parrebbe risolvibile col buon senso, ma meglio sarebbe un pronunciamento inequivocabile delle stesse Autorità, preferibilmente se Statali, perché la Regione ex Art. 117 comma 2 Lett. I) Cost. non ha titolo a legiferare in materia di Stato Civile. Azzardiamo una possibile risposta: si concede la sola autorizzazione al trasporto con la specifica indicazione che esso avviene posteriormente alla visita necroscopica, ed una volta decorso il periodo d’osservazione, quindi a cassa chiusa. Chiaramente si implementa questo metodo se vi deve essere un trasporto non verso il crematorio.

Poi vi sarà un’altra autorizzazione al trasporto in genere annessa al decreto di cremazione, ai termini dell’Art. 26 D.P.R. 285/90 (senza mai dimenticare l’Art. 10 comma 7 L.R. emiliano-romagnola n.19/2004 con cui, per elementari motivi di semplificazione burocratica, il Legislatore Regionale auspica per tutti i passaggi del trasporto funebre, l’emissione di un unico decreto di trasporto) che chiude il circuito autorizzativo. Ma è vero, indubbiamente questo possibile “bug”di sistema nasce dalla ordinarietà del tempo della sepoltura più tradizionale (inumazione o tumulazione). Più razionalmente e, de iure condendo, l’autorizzazione dell’ufficiale di Stato Civile, dovrebbe essere sostituita da un Nulla Osta alle successive forme di “sepoltura”, indipendentemente dal fatto che esse siano inumazione, tumulazione o cremazione. E poi dovrebbe esserci una vera e propria autorizzazione alla inumazione, alla cremazione, alla tumulazione, se del caso, in base ai titoli di sepoltura acquisiti.

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Carlo Ballotta

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6 thoughts on “Emilia-Romagna, autorizzazione alla cremazione: il corretto timing nelle pieghe del regolamento di Stato Civile

  1. X Lucia,

    per la competenza funzionale: organo ed ufficio preposto (se la Legge Regionale così stabilisce) è lo Stato Civile, per, quella, invece, territoriale di veda il pagargafo 14.2 della Circ. MIn. 24 giugno 1993 n. 24, (ma anche, per analogia, l’art. 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254) esplicativa del regolamento nazionale di polizia mortuaria; in buona sostanza autorizza lo Stato Civile del distretto amministrativo presso cui insiste il cimitero dove il feretro temporaneamente staziona.

    NOn vedrei, male quest’altra soluzione, per altro logicissima: sarà lo Stato Civile che ha formato il permesso di seppellimento ad annullare le relative autorizazioni ad inumazione/tumulazione ed a rilasciare una nuova autorizzazione alla cremazione, dopo tutto è il Comune di decesso ad esser, pur sempre, fulcro di tutto il procediment autorizzativo, specie se ” a caldo”, ovvero subito dopo il decesso del de cuius.

    1. x Carlo
      salve carlo nella tua risposta del 31/01/2018 ore 12.34 mi fai capire che praticamente è compito dello stato civile o quanto meno puo lo stato civile del comune dove la salma è giunta per essere tumulata o inumata, redigere l’atto di cremazione.

      poi però mi dici testualmente……”NOn vedrei, male quest’altra soluzione, per altro logicissima: sarà lo Stato Civile che ha formato il permesso di seppellimento ad annullare le relative autorizazioni ad inumazione/tumulazione ed a rilasciare una nuova autorizzazione alla cremazione, dopo tutto è il Comune di decesso ad esser, pur sempre, fulcro di tutto il procediment autorizzativo, specie se ” a caldo”, ovvero subito dopo il decesso del de cuius.” ??????
      capisci che se la salma è deceduta a es. milano è giunta a catania, non sarà molto semplice mettere d’accordo i due stati civile.
      che facciamo??????

      1. X Lucia,

        bel problema, ‘nevvero? Se ci invischiamo nel conflitto di attribuzione/competenza tra organi di comuni diversi, per giunta, è la fine; e si rischia di finire nelle gore del contenzioso amministrativo e giudiziario. Qua, invece, l’atto da rilasciare deve esser accordato in modo tempestivo, rapido e solerte, con il minor riflesso e disagio possibile per l’utenza del servizio…mortuario!

        Visto il Titolo XI D.P.R. n. 396/2000 -recante il regolamento per revisione e semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile si potrebbe tentare una revisione/riforma delle autorizzazioni già perfezionate, interessando il Comune a quo, quello, cioè da cui è partito il trasporto funebre.

        Il suddetto Titolo XI D.P.R. n. 396/2000, tuttavia, forse citato a sproposito (mea culpa!), contempla le procedure per la rettifica degli atti propri di stato civile, mentre i permessi di cui all’art. 74 D.P.R. citato a mio avviso hanno altra natura e funzione e, sono, quali autorizzazioni amministrative, soggetti alla disciplina generale della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni o integrazioni…ma è pur sempre opinabile.

        Se lo Stato Civile si rende disponibile ad annullare le precedenti autorizzazioni a tumulazione/inumazione ex art. 74 D.P.R. n. 396/2000 (sulla base di una nuova manifestazione di volontà magari postuma) si può tentare di percorrere questa via, sempre che sia l’Ufficiale di Stato Civile (in base a specifica legge regionale) la figura legittimata ad approntare l’autorizzazione alla cremazione attraverso il ricevimento di apposito processo verbale di cui alla Legge n. 130/2001. Se, come temo, sono coinvolti due differenti uffici tra l’altro di due diversi Comuni che in tema di cremazione applicano diversi principi legislativi (ex Art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 l’autorizzazione alla cremazione spetta al dirigente di settore di cui all’art. 107 comma 3, lett) F) D.Lgs n. 267/2000) propenderei personalmente per investire della questione il Comune di arrivo, quello, ossia, dove si trova fisicamente il feretro, il quale, sosterà, nel frattempo, in camera mortuaria cimiteriale, con eventuali oneri a carico del richiedente.
        Certo, tra i Due Comuni dovrebbe, comunque, sussistere un feed-back, perchè il trasporto funebre, a questo punto, giungerebbe a destinazione senza i titoli di sepoltura più tradizionale o cremazione, accompagnato solo dal decreto di trasporto, atto che esaurisce la sua funzione, nelle mani del responsabile del servizio di custodia, una volta giunti in cimitero
        C’è, dopo tutto, un postulato, implicito e quindi fondativo di tutto il nostro ormai sgangherato sistema funerario italiano, che governa ogni azione amministrativa: l’insopprimibile competenza territoriale!

        Terrei, per mia cultura personale, ad approfondire il caso, per le sue implicazioni anche sullo Stato Civile, e non solo sulla più classica polizia mortuaria, mi tenga, per cortesia, informato sui possibili sviluppi del fatto narrato. IL blog è sempre aperto.

  2. X Lucia,

    veramente strano questo ripensamento in itinere sulla forma di sepoltura per il de cuius, una volta varcato il cancello del cimitero, di solito le idee dovrebbero esser chiare già molto prima.

    Ad ogni modo un “ribaltone” è sempre possibile, si procede così:

    Secondo i principi generali della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo le precedenti autorizzazioni rilasciate dallo Stato Civile (autorizzazione al tumulazione/inumazione ex art. 74 D.P.R. n. 396/2000) saranno annullate, secondo le norme di diritto amministrativo introdotte dalla Legge n. 15/2005 nel corpus pre-esistente della Legge n. 241/1990, nel frattempo il soggetto istituzionale competente per funzione e territorio (Dirigente di settore ex 107 comma 3 lett.) f) se si segue l’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 o Ufficiale di Stato Civile secondo il dettato della Legge n. 130/2001 in materia di cremazione) su istanza di parte provvederà, dopo aver acquisito agli atti la necessaria manifestazione di volontà, a perfezionare la nuova autorizzazione alla cremazione. Il feretro per il tempo strettamente necessario sosterà in camera mortuaria cimiteriale in attesa della sua incinerazione, se il cimitero in cui staziona è dotato di crematorio, altrimenti sarà necessaria una nuova autorizzazione al trasporto.

    1. Quindi sarà lo stato civile del comune dove la salma è giunta a destinazione ad autorizzare la cremazione !!!!!???????

  3. e nel caso che la salma arrivata al cimitero x proveniente dal comune y la si voglia cremare
    invece di inumare anche avendo i documenti per inumazione o tumulazione.
    ???????????

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