Lo zibaldone della polizia mortuaria (parte I)

Note, chiose, postille e codicilli sulla normativa di riferimento per il settore funerario e cimiteriale

FUNZIONI DEI SOGGETTI CON COMPETENZA SULL’ATTIVITÀ DI POLIZIA MORTUARIA

Premessa:
Con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 è stato disposto il trasferimento alle regioni, unico soggetto destinatario di questa tipologia di conferimenti alle regioni delle risorse umane, finanziarie, strumentali relativamente ad alcune funzioni e compiti di cui era titolare il Ministero della Sanità, divenuto successivamente Ministero della salute. Tra le funzioni oggetto di tale provvedimento di conferimento sono state individuate anche le autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che presentano uno spettro altamente differenziato, anche per il fatto che, in taluni casi, la fonte (D.P.R. 10 settembre 1990) prevede istruttorie tecniche da parte di organi diversi. Tra le autorizzazioni vi sono pure quelle previste dagli articoli da 27 a 30 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, cioè i provvedimenti di autorizzazione in materia di trasporti di salma tra Stati.
il conferimento ha avuto luogo nei confronti delle regioni e che, eventualmente, queste possono attribuire l’esercizio e delle funzioni e compiti amministrativi ad altri livelli di governo, unicamente attraverso lo strumento della legge regionale (art. 4 D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267)

– Ufficiale di Stato Civile:


Riceve:

  • la denuncia o dichiarazione di morte (Art. 72 DPR 396/2000).
  • il certificato necroscopico (Art. 72 e 74 ordinamento di Stato Civile)
  • la denuncia sulla causa di morte (quest’ultima dovrebbe esser presentata al sindaco, ma il modello ufficiale non prende in considerazione tale figura, ed almeno in teoria non dovrebbe riguardare alcun procedimento del servizio di Stato Civile, tuttavia una parte della scheda ISTAT è redatta e sottoscritta dall’Ufficiale di Stato Civile, che periodicamente riceve e trasmette ad altri organi questa documentazione)
  • la terza copia del verbale di consegna per le urne cinerarie (per la Lombardia si veda l’allegato alla delibera 20278 del 21 gennaio 2005
    Predispone l’atto di morte, con allegazione ex post del certificato necroscopico ex D.M 27/02/2001
    Rilascia autorizzazioni all’inumazione o alla tumulazione (Art. 74 Ordinamento di Stato Civile ed Art. 6 DPR 285/90).
    Invia il Medico necroscopo. L’Ufficiale di Stato Civile è necessariamente tenuto a questo atto solo in caso di morte per malattia infettivo-diffusiva (Art. 1 comma 2 DPR 285/90). In Lombardia, invece, l’ufficiale di Stato Civile richiede espressamente al medico necroscopo l’accertamento del decesso.
    Denuncia all’autorità giudiziaria eventuali sospetti di reato (Art. 3 DPR 285/90, Art. 76 DPR 396/2000). Va aggiunto che l’inadempimento degli artt. 76 o 77 RSC comporta, a carico dell’USC, la fattispecie dell’art. 361 CP. Il DPR 396/2000 essendo un regolamento, ossia una fonte secondaria del diritto, non comporta le sanzioni di cui al vecchio Ordinamento di Stato Civile (Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238)

Autorizza:

  • la sepoltura in cimitero di parti di cadavere oppure ossa umane (Art. 6 comma 2 DPR 285/90) esclusi i feti ed i nati morti (art. 6 del DPR 285/90),
  • la cremazione dei cadaveri (solo in Lombardia) ai sensi della Legge n.130/2001
  • la dispersione delle ceneri nelle regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Valle d’Aosta, Liguria, Campania, Lazio, Friuli Venezia Giulia per effetto dell’Art. 3 della Legge 130/2001 implementato, volta per volta, dalle diverse legislazioni regionali.
  • Riceve comunicazione del trasporto ” a cassa aperta” della salma dal luogo del decesso verso il deposito d’osservazione, il servizio mortuario ospedaliero o la sala del commiato (Solo nella Regione Lombardia , ai sensi dell’Art. 4 comma 4 Legge n. 22/2003 ).

– Medico Necroscopo:

  • è nominato dall’A.S.L in quanto soggetto esercente funzioni di medicina pubblica.
  • negli ospedali è il direttore sanitario o altro medico da lui delegato
  • dipende dal direttore sanitario dell’A.S.L. ed a lui riferisce
  • redige il certificato di avvenuta visita necroscopica (Art. 74 comm2 DPR 396/2000)
  • segnala eventuali sospetti di reato (Art. 74 comma 2 DPR 396/2000)
  • stabilisce il periodo d’osservazione (nel DPR 285/1990, ex Art. 10 DPR 285/1990 questa funzione, in realtà spetta al sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale.
  • effettua la visita non prima delle 15 ore e non dopo le affinché si formino i cosidetti signa mortis
  • in Lombardia (Art. 4 comma 3 L,R. n.22/2003 ed Emilia Romagna (Art. 9 L.R. n.19/2004) adotta tutte le cautele di profilassi se il decesso è avvenuto a causa di morbo infettivo-diffusivo
  • In caso di decesso senza assistenza medica compete a lui la stesura della denuncia sulla causa di morte di cui all’Art. 103 Regio Decreto n. 1265/1934 ex comma 4 Art. 1 DPR 285/1990.

– Medico Curante

L’obbligo della compilazione della scheda di morte compete al medico curante (art. 1, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285) o, per i casi di decesso senza assistenza medica, al medico necroscopo (comma 4 stesso art. 1). Va ricordato come l’art. 103, comma 1, lettera a) TULLSS approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 individui tale competenza nel medico in quanto esercente la professione. Sul punto va anche ricordata la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. In caso di accertamento diagnostico od autopsia, il medico che esegua tali trattamenti è tenuto a dare comunicazione al sindaco (autorità sanitaria locale) per l’eventuale rettifica della denuncia della causa di morte (art. 39 DPR 10 settembre 1990, n. 285), ciò altro non significa se non che la denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) deve essere già stata compilata.

[….] continua

Written by:

Carlo Ballotta

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