Diritto di sepolcro e titolo a disporre delle spoglie mortali

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 1° giugno 2022, n. 4473 (per gli Abbonati PREMIUM accessibile alla Sezione SENTENZE) solleva alcune perplessità.
Non ci si riferisce al fatto che, nel caso, alcune sepolture siano da ritenere completamente mineralizzate riferendosi a disposizioni che si richiamano a disposizioni relative alla pratica dell’inumazione assieme anche alla pratica della tumulazione, pratiche in cui i processi trasformativi cadaverici sono per diversi (e non solo per i termini temporali), non senza considerate che queste norme pongono una finalità, ma non provano che questa sia raggiunta.
Per inciso, dal complesso del testo, il sepolcro considerato pare inequivocabilmente realizzato quale sepolcro a sistema di tumulazione, caso nel quale l’art. 86, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non considera alcuna “presunzione”, ma rinvia ad un accertamento “tecnico” se ci sia completa mineralizzazione o meno.
La cosa poco rileva dato che le parti possono ricorrere ad alcune impostazioni, la cui sostenibilità spetta al giudice.
Di maggior spessore è, semmai, il fatto che la Sezione dia come scontata l’ammissibilità della trasmissione del diritto di sepolcro per atti di natura privatistica, dal momento che questa ipotesi sussisteva (fino al 9 febbraio 1976!) sulla base dell’allora vigente art. 71 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 (entrato in in vigore il 1° luglio 1943 e abrogato con l’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, avvenuta il 10 febbraio 1976). Altro sarebbe stato avere approfondito se e quanto disposizioni previgenti potessero considerarsi ancora efficaci dopo la loro abrogazione.
Non solo, ma si va oltre: nel caso di specie in sepolcro originariamente sorto quale sepolcro di famiglia (o, gentilizio, che nel contesto ne è sinonimo) è divenuto ereditario, ponendo il fondatore del sepolcro altresì un onere di “rispetto delle sepolture” (pregresse), statuizione testamentaria prudentemente considerata dal dante causa con la specificazione;: “se e in quanto possibile ai sensi delle disposizioni vigenti all’epoca della mia morte…“: rispetto a quest’onere, la Sezione afferma come si tratti di un onere a valenza privatistica e, come tale, non opponibile alla Pubblica Amministrazione (richiamandosi a principi elaborati in tutt’altra materia), ma non è stato punto considerata la previsione del già citato art. 71 R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui comma 3 (ammesso che possa avere efficacia dopo la sua abrogazione …) qualcosa diceva.
Tuttavia, il fattore di maggiore criticità è ulteriormente altro, non essendo stata colta la differenza tra i diritti del soggetto titolare della concessione cimiteriale e il titolo a disporre delle spoglie mortali dei defunti accolti nel sepolcro (almeno di quelli di cui il ricorrente aveva richiesto al comune l’autorizzazione all’estumulazione). Infatti, la posizione del concessionario si colloca si di un piano, mentre il titolo a disporre delle spoglie mortali su tutt’altro.

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Sereno Scolaro

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