[Fun.News 2317] Ordinariamente le fatture si devono pagare entro 30 giorni

Con il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 è stata data attuazione alla direttiva 2011/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , modificando anche alcune disposizioni del D. Lgs. 9 novembre 2002, n. 231.
Per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013, i termini ordinari per il pagamento sono di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, a certe condizioni, di ricevimento delle merci , termini raddoppiati (60 giorni) nelle situazioni nei casi dellart. 1, comma 5 (dove alcuni associati potrebbero rientrare nelle previsioni della lett. a).
E’ ammesso, nelle transazioni commerciali tra imprese, che le parti possano pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto di 30 giorni, con l’avvertenza che termini superiori a 60 giorni, a condizione che non siano gravemente iniqui per il creditore (esponendo alla dichiarazione giudiziale di nullità), devono essere pattuiti espressamente e per iscritto.
L’art. 2 prevede che, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di, ora, di otto punti percentuali , salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.