[fun.news.034] Lavori pubblici: approvazione di programmi triennali senza il progetto preliminare

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 29 settembre un decreto del ministro dei Lavori pubblici, risalente al 4 agosto, che va ad integrare i contenuti del precedente decreto del 21 giugno 2000 (n.5374/21/65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno) che era stato emanato ai sensi dell’articolo 14 della legge quadro sui lavori pubblici e si propone di dettarne un’interpretazione autentica. La precisazione più importante riguarda i progetti preliminari: vale a dire le amministrazioni avranno la possibilità di predisporre il programma triennale, sempre entro il 30 settembre, senza, tuttavia, aver gia’ effettuato o approvato la progettazione preliminare. L’approvazione del progetto preliminare deve essere verificata nel momento in cui l’elenco delle opere da includere nella programmazione viene sottoposto all’approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio. Per quanto concerne la conformità dei progetti compresi nell’elenco annuale agli strumenti urbanistici, il decreto dispone che, nel caso in cui al momento dell’approvazione del bilancio questa manchi, dovrà comunque essere verificata nel corso dell’anno cui si riferisce la programmazione stessa e comunque prima dell’avvio della fase di attuazione del programma stesso. Dal punto di vista della pubblicità, il decreto chiarisce che gli adeguamenti al programma che vengono introdotti di volta in volta nel corso degli anni, non necessitano di pubblicità o di un riavvio di procedimento, sarà nella discrezionalità della stazione appaltante se procedere o meno a tali adempimenti. Al contrario, le integrazioni di carattere sostanziale devono sempre essere pubblicizzate. Il decreto, inoltre, precisa che la formazione in più fasi del programma annuale comporta che l’assolvimento degli oneri di informazione nei confronti dell’Osservatorio non può avvenire

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