Quello che gli Ufficiali di Stato Civile non fanno – 1/2

Introduzione

Pochi ricordano (forse anche per il fatto che risulta altamente improbabile che siano ancora in servizio (sia permesso il tono qui scherzoso) persone che, allora, svolgevano queste attività) che, prima del 1° gennaio 1866 (entrata in vigore del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602) le funzioni, oggi, previste dall’art. 74 (e successivi) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.” (di seguito abbreviato nell’acronimo: R.S.C.) costituissero materia regolata dalla Legge sulla sicurezza pubblica (art. 93 L. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B).
Inoltre, va opportunamente premesso come il titolo usato possa apparire, all’inizio, anche fuorviante, potendo lascia intendere una sorta di accidia presente tra gli Ufficiali dello Stato Civile, figura di cui si ha una concezione “alta”, così da indicarla con l’iniziale maiuscola, concessione che, sia permesso, non sempre è presente neppure tra gli stessi operatori.
Il “punto” è che vi sono disposizioni che, de facto, fanno si che non trovino attuazione. Quindi, nessuna critica a questa funzione, ma unicamente il tentativo di evidenziare situazioni che vanno, operativamente, in altra direzione.

L’art. 74 R.S.C.

È largamente noto come l’art. 74 R.S.C. preveda alcune autorizzazioni, all’inumazione oppure alla tumulazione (commi 1 e 2), oppure, ancora, alla cremazione (comma 3), in questo ultimo caso rinviando alle disposizioni dell’art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 275 e s.m., le quali richiedono di tenere conto delle successive disposizioni della L. 30 marzo 2001, n. 130 (e, a volte, anche di norme regionali, emanate pur se si tratterebbe di materia afferente all’ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.)).
Merita di ricordarsi come l’antecedente art. 141, comma 1 R. D. 9 luglio 1939, n. 1238 (a questo proposito non omettendo di ricordare quanto preveda l’art. 109, comma 2 R.S.C.) prevedesse: “Non si dà sepoltura se non precede l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L’(eventuale) omissione delle autorizzazioni alla “sepoltura”

Poiché il sopra citato art. 74 considera le tre – distinte – autorizzazioni alle diverse pratiche funerarie, per ragioni di mera, e strumentale, semplicità espositiva, di seguito le si richiameremo assieme usando il termine, virgolettato, di “sepoltura”, anche se, nel caso di accesso alla cremazione, questo si appalesi improprio.
L’art. 75 R.S.C. considera il caso – eventuale – dell’omissione delle autorizzazioni, ipotizzando che vi sia stata inumazione o, distintamente, tumulazione, oppure, ancora, cremazione senza autorizzazione, attribuendo a chi ne abbia notizia di riferirne – immediatamente – al procuratore della Repubblica, il quale, a propria volta, ne da immediata (ancora!) comunicazione all’Ufficiale dello stato civile, salvo (ovviamente) il caso in cui non sia stato proprio l’Ufficiale dello stato civile a riferire in tal senso al procuratore della Repubblica.
Vanno osservate alcune questioni che sorgono: (a) da un lato l’obbligo di riferire è rivolte a chi ne abbia notizia, indipendentemente se vista una qualche funzione più o meno pubblica (e.g. : pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, altro) o meno; (b) sembrerebbe non tenersi conto di quanto prevedano gli artt. 23 e 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che suggerirebbero di ritenere ben poco probabile che la fattispecie si concretizzi o, che laddove avvenga, questa sia l’esito di ben maggiori irregolarità (per impiegare un termine soft).

Comunque sia, quando vi sia la fattispecie considerata dall’art. 75 R.S.C. e (subordinata) l’atto di morte non sia stato formato, l’Ufficiale non procede alla sua formazione de non sulla base degli elementi contenuti nel decreto (di competenza del tribunale) di rettificazione a seguito di istanza o
(1) di persona che ve ne abbia interesse o
(2) del procuratore della Repubblica.
Il che comporta che vi sia un intervallo temporale non sempre breve, per non dire che accada quando non venga neppure avviato il procedimento di rettificazione (trascurando i tempi che questo procedimento possa dover scontare).

La denuncia di ipotesi di reato

Nell’art. 76 R.S.C. è presa in considerazione una fattispecie che, nella realtà, difficilmente trova applicazione (ed è quanto principalmente motiva il titolo di cui è stato fatto impiego), dal momento che esso dispone (disporrebbe?) che l’Ufficiale dello stato civile (i) accertando la morte (rinvio all’art. 74, comma 2 R.S.C. [1]) (ii) rilievi qualche indizio di morte dipendente da reato, o (iii) ne abbia comunque conoscenza, (iv)deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica (v)dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
In proposito, si osserva come l’art. 74, comma 2 R.S.C. consideri, oltre alla morte dipendente da reato, altresì gli indizi di morte violenta, laddove quest’ultima potrebbe sussistere indipendentemente da fattispecie di reato, nonché il fatto che gli “indizi di morte dipendente da reato” portano a dover considerare anche il sospetto di morte dipendente da reato.
Infine, operativamente poco realistica appare la disposizione finale, quella che attribuisce (attribuirebbe?) all’Ufficiale dello stato civile il potere/dovere di disporre perché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
Infatti, quando l’Ufficiale dello stato civile “accerti la morte per mezzo …” non può sottovalutarsi come l’art. 4, comma 5 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. preveda, per l’effettuazione di questi accertamenti dei termini, cioè, non prima delle 15 ore e non oltre alle 30 (in qualche regione elevato a 36 …, tralasciando qui, intenzionalmente, ogni considerazione sulla sussistenza o meno di competenze legislative regionali).
Sempre rimanendo sulla questione dei tempi, non può evitarsi di fare richiamo all’art. 1, comma 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dato che questa documentazione (in sostanza, la scheda ISTAT/D/4 o ISTAT/D/4-bis) potrebbe costituire fonte di alcune indicazioni rilevanti.
Ne deriva che quando l’Ufficiale dello stato civile ne abbia cognizione, con tale mezzo, è già decorso un tempo predeterminato nelle sue misure minime e massime, con ciò rendendo, quando meno, poco efficace questa titolarità dell’Ufficiale dello stato civile a dare disposizioni che inibiscano ogni rimozione.


[1]D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. – Art. 74.
1.- (omissis)
2.- L’ufficiale dello stato civile non può accordare l’autorizzazione [a] se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e [b] dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all’articolo 10.
[Nota: le sequenze [a] e [b], assenti dal testo, sopra indicate sono inserite per ragioni di maggiore chiarezza.]
3.- (omissis)

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Sereno Scolaro

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