Peculiari previsioni afferenti al diritto d’uso di sepolcro privato nei cimiteri

Premessa
Come largamente noto la “regolazione” del diritto d’uso di sepolcri privati nei cimiteri è data dall’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nonché dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, questo ultimo, in particolare, per l’individuazione delle persone qualificabili quali appartenenti alla famiglia del concessionario.
Può essere buona norma, in rede di formulazione di questa ultima “fonte normativa”, specie quando si tratti di concessioni di una certa durata, individuare questo ambito della “famiglia” con impostazioni che siano abbastanza ampie, in modo da assicurare un uso adeguato del sepolcro, avendo presente come generalmente non sia prevedibile, a priori, conoscere chi o quali persone possano usufruirne, essendo la morte un elemento imprevedibile sul quando.
Accidentalmente, si è avuto modo di reperire un Regolamento comunale di polizia mortuaria in cui sono presenti “scelte” peculiari. Ovviamente e come sempre, non si criticano queste “scelte”, partendo dal presupposto che solamente nella situazione locale possono essere colte le esigenze ed aspettative della popolazione, nonché per il profondo rispetto delle “scelte” fatte nell’esercizio dell’autonomia locale (art. 5 Cost.), autonomia che si assume non sindacabile.
Ciò non toglie che, almeno accademicamente, possano studiarsi le criticità che questa o quella “scelta” possa produrre, nel corso della durata delle concessioni cimiteriali.

Il caso de quo
Dato lo scopo di approfondimento e studio, appare utile riportare i testi cui si fa riferimento.
“”” Art. x – Ammissione in sepolture familiari – Per sepoltura familiare si intende qualsiasi manufatto destinato a contenere, salme e resti mortali fra cui ossa o ceneri di più defunti. In mancanza di espresse indicazioni da parte del fondatore, si presume che il sepolcro sia destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del fondatore stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del fondatore, salvo che questi sia deceduto senza discendenza.
Salvo diversa indicazione del fondatore, l’utilizzo della tomba da parte di tutti gli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale, rispetto al momento del decesso.
Il fondatore può attribuire il diritto di sepoltura anche a persone estranee alla sua famiglia, a lui legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.
Art.
x+1 – Esercizio dei diritti inerenti le sepolture familiari – Le sepolture nell’ambito della tomba di famiglia devono essere di volta in volta richieste dal fondatore.
In caso di decesso del fondatore, ed in presenza di una pluralità di aventi diritto di sepolcro, questi ultimi devono designare per iscritto colui che, tra loro, assuma l’esercizio dei diritti derivanti dalla concessione.
Colui che dichiara di agire in nome e per conto di tutti gli interessati, si intende ne abbia acquisito il preventivo consenso.
Anche per ciò che riguarda la manutenzione, gli interventi statico-funzionali ed il decoro del sepolcro, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i contitolari del diritto di sepolcro, si osservano le disposizioni previste ai commi primo e secondo del presente articolo.
Art.
x+2 – Rinuncia al diritto di sepolcro – Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri contitolari, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.”””.
Si noterà come vi sia un’accentuazione della posizione del fondatore del sepolcro (di seguito: F.d.S.), anche se all’art. x+1, 2° periodo, si consideri il caso del previo decesso di questi e, subordinatamente, l’ipotesi della pluralità di aventi diritto, situazione nella quale viene prevista una “designazione” (scritta) di chi, tra loro, assuma l’esercizio dei diritti derivanti dalla concessione, formulazione che comporta una sostanziale sminuizione della posizione degli altri aventi titolo (che, prima della “designazione”, si trovano ad essere in posizione paritaria).
La formula: “ … assuma l’esercizio dei diritti derivanti dalla concessione … lascia aperta la questione se l’avente titolo “designato” assuma, o meno, la qualità di “concessionario, ma, in via interpretativa, si propenderebbe per una soluzione negativa, proprio in ragione del ruolo attribuito al F.d.S., che (e.g.) è evidenziato dall’ultimo periodo dell’art. x.
Certo, si potrebbe (forse, ma se ne dubita fortemente) anche sostenere che questa previsione possa estendersi anche all’avente titolo “designato” ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione”, anche se, sinceramente, questo orientamento appare (od, è?) una forzatura rispetto all’intero impianto normativo considerato.

Chi sono gli aventi titolo all’accoglimento nel sepolcro privato?
L’art. x, 2° periodo definisce chi siano le persone che hanno titolo all’accoglimento nel sepolcro, prevedendo – fatta salvaguardia di espresse indicazioni da parte del F.d.S. – ed attraverso una “presunzione” (ha senso, trattandosi di una posizione oggettiva?) secondo la quale il sepolcro sarebbe (o, sia?) destinato ad accogliere le salme, i resti o le ceneri del F.d.S. stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi, mentre esclude i collaterali, anche se fratelli (= parenti il linea collaterale di 2° grado) del F.d.S. (salvo che questi sia deceduto senza discendenza).

Si fa notare come non vi sia cenno alla posizione degli affini (art. 78 C. C.). Tuttavia la “scelta” dell’esclusione dei fratelli (estesa o meno alle sorelle? Probabilmente si, almeno lo si auspica per il principio di pari trattamento in relazione al genere; art. 3 Cost.) non sembra trovare (o, almeno, dalla normativa riportata non se ne individua la ratio) motivazione.
Non si critica la “scelta” per il suo contenuto, ma una qualche motivazione avrebbe consentito di comprenderne l’origine. È questa carenza motivazionale che solleva perplessità.

Che cosa ha portato a queste analisi?

A questo punto, può illustrarsi anche quella che è stata la causa che ha portato a queste considerazioni. Nella realtà de qua, vi è una concessione, rilasciata prima del 10 febbraio 1976 e, all’epoca, rilasciata in perpetuo, in cui sono stati accolti defunto da oltre 50 anni, per cui la persona risultante F.d.S. (nel caso di specie, questi aveva perfino “dimenticato” di esserlo) ha valutato l’opportunità di valutare le possibilità di un ri-uso del sepolcro, ipotizzando la raccolta delle spoglie mortali tumulate in apposita cassetta ossario, e di prevedere, ora (ipotesi non formulata in sede di atto di concessione), di “suggerire” ai propri fratelli, e sorelle (non vi sono altre persone, se non discendenti di costoro ed alcuni di tali parenti erano anche pre-morti e collocati in tumulazioni di durata limitata), e, magari, al relativi coniugi, di optare (se liberamente lo ritengano) per l’accesso alla cremazione, in modo da utilizzare il sepolcro quale “sepolcro di famiglia”, considerando che le dimensioni delle urne cinerarie sono tali da consentire plurimi accoglimenti.
A ben vedere, si tratterebbe di una soluzione intelligente e del tutto razionale e che consentirebbe un uso “ampio” dello spazio (capienza) del sepolcro, che si coordinerebbe con il fatto di accentuare il carattere di coesione familiare del sepolcro.
Per non sottovalutare come una tale prospettiva sarebbe di beneficio anche per il comune (leggi: comunità locale), riducendo la “domanda” di posti feretro e, per questo, producendo altresì un innegabile “interesse pubblico”.

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Sereno Scolaro

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