La camera mortuaria

Tra gli “impianti” che sono (sarebbero?) obbligatori in ogni cimitero vi è la camera mortuaria (artt. 64 e 65 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), da non confondere con la sala per autopsie (art. 66 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. che, oltre a certe caratteristiche aggiuntive, non costituisce “impianto” di cui ciascun cimitero debba essere dotato, ma anche potrebbe essere allocato anche in strutture destinate ad altre funzioni, indicativamente nei “luoghi” considerati dall’art. 14 D.P.R. 10 settembre 1990, n.- 285 e s.m.
Nonostante l’espressa previsione regolamentare nell’incipit è stato introdotto un qualche dubbio su quella previsione di obbligatorietà per ogni cimitero, poiché ben si sa come vi siano cimiteri, specie quelli minori e/o a servizio di singole frazioni, che talora ne sono sprovvisti, così come è noto come, a volte, la camera mortuaria sia, di fatto, utilizzata non per la propria funzione, ma per altro, in particolare nelle realtà in cui la “domanda” di tali funzioni sia particolarmente rarefatta, come può avvenire nei cimiteri minori, laddove vi può essere la tendenza a utilizzare, quando del caso, la camera mortuaria del cimitero principale (per i comuni che dispongano di più cimiteri).
Con risultato, forse poco apprezzabile ma di cui si da conto solo come situazione oggettiva, variamente rilevabile, che essa viene a svolgere non le funzioni che le sarebbero attribuite dalle norme, quanto quelle, improprie, di magazzino e/o deposito di attrezzi.

Le caratteristiche della camera mortuaria
L’art. 65 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. individua le caratteristiche cui debbano rispondere le camere mortuarie, prevedendo che (a) debbano essere illuminate, (b) ventilate con ampie (sic! …) finestre, aperte direttamente verso l’interno del cimitero, (c) dotate di acqua corrente.
Le sue parenti (d) devono essere rivestite di lastre di marmo (o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, oppure (e) intonacate a cemento ricoperto di (e.1) vernice a smalto o (e.2) da altro materiale facilmente lavabile.
E questo fino all’altezza di 2 m. (non è poco!). Inoltre, il pavimento, anche questo costituito da materiale (f.1) liscio, (f.2) impermeabile, (f.3) ben unito, (f.4) lavabile, (g) deve inoltre essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, delle quali (h) deve anche essere assicurato il (h.1) facile ed (h.2) innocuo smaltimento.
Infine, le camere mortuarie (i)dovrebbero essere realizzate nelle vicinanze dell'(eventuale) alloggio del custode (se il cimitero disponga di un custode cui sia assegnato, ed effettivo, alloggio di servizio (art. 56, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), opportunamente precisandosi che non deva mai confondersi questa figura con quella di “responsabile del servizio di custodia del cimitero”) e (l) deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.

Le funzioni della camera mortuaria
Al di là delle caratteristiche, tecnico-costruttive, cui devono rispondere le camere mortuaria, maggiore attenzione va posta riguardo alle loro funzioni, le quali possono individuarsi su due livelli, uno generale e principale, l’altro eventuale e sussidiario.
Rientra nella prima fattispecie la funzione “elettiva”, “primaria”, della eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, che, per inciso, è quanto motiva la dotazione di arredi per la deposizione dei feretri, rendendoli necessari.
Va detto che il termine “seppellimento” si estende anche alla deposizione che si renda caso per caso necessaria in caso di trasporto (siano essi in partenza che in arrivo) quando il prosieguo non porti direttamente (spazialmente e/o temporalmente) alla “destinazione finale”.
È accaduto accidentalmente di prendere visione di un video, chiaramente promozionale, di un’I.O.F. in cui nel magazzino di questa, tra manufatti dei materiali di scorta e delle casse in deposito, fosse presente il feretro contenente il cadavere di un defunto asseritamente “per i tempi necessari all’acquisizione del biglietto aereo” (si trattava di persona per cui era stata richiesta l’estradizione, ai sensi dell’art. 29 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), la qualcosa ha lasciato perplessi.
In alcune regioni sono state introdotte “strutture” in qualche modo alternative, come le case funerarie, previsioni che spesso sono state motivo (unitamente ad altri) per l’impugnazione (art. 127 Cost.) di talune leggi regionali avanti alla Corte Costituzionale: a parte ogni considerazione sulla fondatezza di queste impugnazioni, limitatamente alle case funerarie, non può ignorarsi come i feretri non possano “temporaneamente” essere deposti se non nella camera mortuaria o nelle case funerarie, se la legge regionale di riferimento lo preveda.
Non certo in un magazzino scorte di una qualche attività imprenditoriale. Evidentemente, vi possono essere anche latitanze, purtroppo non ignote, da parte dei soggetti che dovrebbero svolgere funzioni di vigilanza e di controllo sull’applicazione delle norme in materia di polizia mortuaria.
Quanto ha stupito è stata, in particolare, l’assenza di, anche minime, esigenze di decoro (cosa diversa dalla pulizia del pavimento).

Nella seconda fattispecie, eventuale e sussidiaria, vi è l’ipotesi in cui il cimitero (per una seconda volta si fa rinvio all’art. 14 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) non disponga del deposito di osservazione (precedente art. 12), le funzioni di questo sono svolte dalla camera mortuaria.
Va precisato che questa previsione ha riguardo al cimitero e non al comune, per cui è (sarebbe?) operante anche quando il deposito di osservazione sia istituito (dal comune) in alcuni degli altri luoghi considerati dall’art. 14.
Data questa funzione, eventuale e sussidiaria, quando vi sia questa supplenza, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all’art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all’art. 12, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

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Sereno Scolaro

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