Estote parati, ovvero opportune cautele

La citazione latina costituisce il motto di formazioni scoutistiche italiane ed è tratta da alcuni passi evangelici: Luca 12, 40 e Matteo 24, 44, e la sua traduzione è abbastanza piana: “tenetevi pronti”.
Negli ambiti funebri e cimiteriali, nonché di cremazione, abbastanza spesso si hanno situazioni in cui, tra diversi “interessati”, si faccia parte diligente, o maggiormente attiva, una persona, cosa che potrebbe non essere condivisa da altri interessati, così come gli altri co-interessati potrebbero non essere neppure a conoscenza dell’attività intrapresa, oppure anche del tutto contrari ad essa.
In altre parole si tratta di individuare la legittimazione soggettiva della persona che agisce, disponendo, richiedendo servizi o prestazioni, a volte anche assumendo obblighi od oneri.

In via generale, il diritto a disporre spetta (spetterebbe) in primis alla persona defunta, che lo dovrebbe esercitare fino a che in vita, eventualmente (ma vi sono situazioni in cui sono previsti per legge anche altre modalità, come (e.g.) in materia di cremazione) anche nella forma testamentaria, cosa che talora pone la necessità di tenere presente l’art. 587, comma 2 C.C.), ma in difetto di disposizioni da parte della persona defunta, esso va individuato nel coniuge (se vi sia) o nella persona a questi assimilabile (Cfr.:: art. 1, comma 20 L. 20 maggio 2016, n. 76), oppure, procedendo per gradi (non considerandosi le linee, che possono essere ascendenti o discendenti, rette o collaterali), alle persone legate alla persona del defunto da rapporti di parentela, secondo il maggior grado di prossimità e, in caso di pluralità di persone parenti nel maggior grado di prossimità tutti costoro.
Si noterà qui la “memoria” di quanto dispone l’art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., il che non è casuale, per il fatto che questa disposizione non è una sorta d’innovazione formulata in sede regolamentare, quanto la sintesi, tutto sommato snella, di quella che è stata l’elaborazione giurisprudenziale, consolidata e conforme, in materia di diritto a disporre delle spoglie mortali delle persone defunte e che vale in tutti i casi, con la sola ed unica eccezione della cremazione dei cadaveri, in questo caso, regolata dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), primo periodo L. 30 marzo 2001, n. 130.
La questione della legittimazione soggettiva si pone anche in materia di concessioni cimiteriali, così come di disposizioni relative ad operazioni cimiteriali, in particolare nei quali vi siano, o possano essere, una pluralità di persone che dispongano di un dato titolo a disporre, frequentemente in posizione di pari-ordinazione.

Anche se, per molti versi, si tratti di questioni implicitamente necessarie, non guasta che il Regolamento comunale di polizia mortuaria presenti una precisa norma in cui si preveda (e.g.) che quanti agiscano siano presunti (o, meglio, dichiarino espressamente di)”: si tratta di una previsione in qualche modo implicita, ma appare utile evidenziarla, sia acciocché le persone che agiscano abbiano chiara coscienza, nonché per il fatto di dichiarare la sussistenza della conoscenza e del consenso da parte delle altre persone che si trovino nella medesima posizione di titolarità di un diritto, consente di sollevare le amministrazioni comunali (o, i soggetti gestori) da responsabilità potenzialmente connesse al fatto di avere operato senza adeguate misure di tutela delle diverse posizioni, spesso pari-ordinate, giuridiche.
In tal caso, rimane chiaro che eventuali dissensi, o conflitti (più frequenti di quanto non si immagini in via astratta) a volte collegati a diverse “visioni” sul servizio o prestazione richieste, tra persone in pari posizione giuridica non possono coinvolgere l’amministrazione (o, il soggetto gestore), anche se potrebbe (dovrebbe?) essere opportuno precisare che queste “dichiarazioni” “lasciano/lasciando indenne il comune (o, il soggetto gestore) da ogni contenzioso tra le parti”.
Gli eventuali conflitti di questa natura, frequentemente collegati allo stato delle relazioni inter-personali e/o endo-familiari tra le diverse persone aventi titolo, sono estranee alla gestione dei servizi, non potendo la funzionalità di questi essere coinvolta in aspetti che le sono del tutto estranei e non possono che trovare soluzioni preventive.
Si tratta di una cautela quanto meno opportuna, anche per il fatto che andare ad argomentare richiamandosi a principi generali di diritto, per quanto elementari, siano, viene a risultare operazione non sempre immediatamente compresa, mentre è più agevole fornire l’informazione, indifferentemente che ciò abbia luogo con forma scritta od orale, che ciò è previsto da una disposizione (citandone, indicandone gli estremi) inserita nel Regolamento comunale di polizia mortuaria.
In altre parole, non solo sarebbe un’opportuna cautela, ma anche di maggiormente agevole comunicazione.

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Sereno Scolaro

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