Concessioni cimiteriali e possibili criticità nella capacità di agire – 1/2

Premessa
Come noto la capacità giuridica, almeno nell’ordinamento italiano (non mancano ordinamenti giuridici in cui la capacità giuridica si acquista con il concorso della nascita unitamente ad altri fatti, quali (e.g.) una vita post nascita di una certa durata, oppure con altre impostazioni), si acquista con la nascita (art. 1 C.C.), mentre la capacità di agire con il raggiungimento della c.d. maggiore età, cioè l’età per compiere atti per i quali non sia stabilita un’età diversa (art. 2 C.C.).
In materia di concessioni cimiteriali, cioè di stipula di atti che fanno sorgere diritti (art. 823, comma 1 C.C.), opera il principio generale per il quale il concessionario (o, meglio, ancora potenziale concessionario) debba godere della capacità di agire.
Quanto si considererà di seguito cerca di mettere a fuoco le questioni afferenti alla capacità di agire, o alle criticità di questa, unicamente sotto il profilo delle concessioni cimiteriali, cosa che vale tanto per il momento originario di queste quanto per eventuali ipotesi di loro rinnovo, laddove ammesso.

Possibili criticità relativamente alla capacità di agire
Per altro, ben possono aversi situazioni in cui la capacità di agire difetti o non risulti piena.
I casi, che possono essere maggiormente frequenti, sono quelli dell’età o dei c.d. istituti di protezione degli incapaci (interdizione, inabilitazione detta anche curatela) o del peculiare istituto dell’amministrazione di sostegno, peculiare in quanto, per espressa disposizione di legge, la persona interessatavi (definita: beneficiario) conserva la piena capacità di agire, salvo che per quanto non attribuito (attribuzione che può avere il carattere di sostituzione oppure quello di assistenza, o entrambi in relazione a differenti tipologie di atti) nel decreto (di competenza del giudice tutelare) di nomina dell’amministratore di sostegno.

L’incapacità connessa all’età
Anche se, operativamente, sia abbastanza diffusa la prassi di rifuggire dallo stipulare un atto di concessione cimiteriale in cui il concessionario, fondatore del sepolcro, risulti persona in minore età, tuttavia si tratta di una situazione oggettiva agevolmente affrontabile, nel senso che vi soccorre l’art. 320 C.C. (o, se del caso, anche il successivo art. 321 C.C.), per il quale i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale (come attualmente, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, denominato l’istituto che, nel passato, aveva altre denominazioni, richiamanti una “potestà”, più recentemente genitoriale, in precedenza “patria”, nel senso di paterna) hanno un potere (nel senso di “titolarità”) di rappresentanza in tutti gli atti civili, con distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione, precisandosi che sono esclusi dagli atti di ordinaria amministrazione i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
Conseguentemente rientrano in tale esclusione le concessioni cimiteriali, in quanto aventi ad oggetto il diritto d’uso di un bene, o pozione di bene, diritto d’uso che rientra per l’appunto tra i diritti personali di godimento. Non solo, ma la questione della distinzione tra ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione riemergerà anche di seguito, nello specifico con riguardo all’istituto dell’inabilitazione (o, curatela).
Per altro, la norma sopra citata fa riferimento a chi eserciti la responsabilità genitoriale, la quale può sussistere non solo sulla base di un rapporto di genitorialità, ma, altresì, estensibile al caso di tutela (artt. 345 e ss. C.C.), ipotesi nella quale va fatto rinvio all’abbastanza simile, sotto il profilo dei poteri, art. 357 C.C.
Va ricordato come la tutela del minore privo di genitori (o di genitore), caso da considerare anche quando vi siano stati provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, non vada confusa, nonostante la omofonia terminologica, con la tutela della persona che, compiuta la maggiore età, sia stata giudizialmente dichiarata incapace.

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Sereno Scolaro

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