Con l’auspicio che il D.L. 1° aprile 2025 non rimanga lettera morta – 2/2

Se ne deduce, in via interpretativa, che vi sia stata una scelta di privilegiare i procedimenti previsti per il caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento.
In questi ambiti il direttore, o chi delegato dall’amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all’Ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell’articolo 73 o, con altra formulazione.
In applicazione di quanto sopra, si introduce, per la maggioranza dei casi di morte (con le eccezioni individuate) un’informatizzazione dei procedimenti, prevedendo di superare pregresse modalità di comunicazione attraverso l’invio come segue:

i) l’avviso di decesso è trasmesso dal direttore sanitario o suo delegato, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, entro il termine di 24 ore dal decesso, che viene reso immediatamente disponibile a ANPR (che li rende disponibili ai comuni mediante uno specifico servizio di invio telematico, per il tramite dei servizi dell’ANSC) e all’ISTAT;
ii) la denuncia delle cause di morte è trasmessa dal medico che ha assistito il deceduto, dal medico necroscopo, nel caso di decesso senza assistenza medica, o dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, entro 24 ore dall’accertamento del decesso e parimenti reso disponibile ad ANPR, ISTAT e ASL di decesso (e, quando quest’ultima sia diversa dall’ASL di residenza, anche all’ASL di residenza della persona defunta).
iii) il certificato necroscopico è trasmesso dal medico necroscopo ed è reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all’ISTAT, secondo le modalità previste dal presente decreto.

La formazione informatica di tali documenti esonera i soggetti tenutivi di cui all’art. 2 all’invio ai comuni di ulteriore attestazione cartacea (e la sottoscrizione dei documenti informatici ha luogo a mente del C.A.D.).
Si fa peculiare riferimento alla trasmissione dei dati della denuncia della causa di morte (e loro disponibilità ad ISTAT, Comuni e ASL), con la compilazione della «Parte A» della denuncia della causa di morte, che avviene da parte del medico, ovvero dalla struttura sanitaria.
Il medico inserisce il codice fiscale del deceduto oppure il numero di ricezione assegnato da ANPR nei corrispondenti avviso di decesso e certificato necroscopico eventualmente precedentemente trasmessi e, acquisita la compilazione della «Parte B» [a cura dell’Ufficiale dello stato civile] della denuncia della causa di morte da parte del comune, ANPR la rende disponibile al Sistema TS includendo anche il numero di ricezione assegnato da ANPR alla corrispondente «Parte A».
Nell’eventualità di futuri aggiornamenti del modello ISTAT D.4 (o ISTAT D.4-bis) è già previsto l’aggiornamento del predetto D.L. 1° aprile 2025.
Si tratta di innovazioni da non considerare solo come aspetti materiali, ma tali da semplificare (accelerare, in linea di massima) i procedimenti.
Ciò superando anche comportamenti che vedono, a volte, coinvolte figure che non avrebbero a stretto rigore neppure accesso a queste informazioni.
Per altro, vi potrebbe essere il rischio che il D.I. 1° aprile 2025, citato, non venga attuato con tempestività, ma trovi, qui o là, freni o pretesti di rinvio.
Magari nascondendosi dietro a ritenute indisponibilità di strumentazioni.
Non guasterebbe se i diversi soggetti, che potrebbero beneficiarne, ponessero in atto comportamenti sollecitatori adeguati, quanto meno nella prospettiva di “smuovere le acque”.
Non basta, infatti, l’adozione di un provvedimento e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per avviare le “azioni” necessarie e opportune per la sua concreta attuazione.
Spesso si rende necessaria un’azione di avvio, oppure l’adozione di particolari metodologie, nel rispetto delle norme tecniche previste.
Altre volte può servire una fase di formazione, affinché ogni attività sia di stimolo per essere meritatamente accolta e per evitare che il tutto diventi un flop o, peggio, che si abbiano realizzazioni non uniformi.
Le probabilità giocano contro.
Anche se nel Dossier predisposto (28 ottobre 2025) a corredo dell’AC 2655 dagli Uffici studi si rinvengano elementi, su più punti, da cui sono individuabili cognizioni che in precedenza sembravano assenti, cosa che rincuora.

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