Anche se non sia passato molto tempo, vi è stata l’epidemia da CoVid-19 che ha comportato, tra l’altro interventi aventi carattere emergenziale.
Se il tempo passato sia stato molto o poco costituisce una valutazione soggettiva.
Tuttavia non mancano occasioni per “percepire” come, talvolta, interventi emergenziali, prevalentemente attuati attraverso ordinanze del Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (vi sono stati però anche D.-L. ed altro), abbiano fatte venire meno alcune “gerarchie” delle norme.
Al punto che, cessato (formalmente) lo stato emergenziale, non sono mancati casi in cui non vi è stata chiarezza sul fatto che le indicazioni date in via di emergenza avevano cessato di produrre effetti e tornava ad essere riferimento normativo quanto vigeva in precedenza.
In quella fase non sono mancate indicazioni come (e.g.) il D.-L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modif., con la L. 17 luglio 2020, n. 77
All’art. 12 recava la rubricazione: “Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi”.
Peccato che il suo comma 4 prevedesse: “Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione senza indicazione di termini, per quanto ordinatori, e incentrando un ruolo di “promotore” nel MEF, che probabilmente doveva “costruirsi” conoscenze in materie rispetto a cui non aveva puntuale dimestichezza.
Questa norma, e la sua possibile applicazione, sembra essere stata rimossa dalla memoria, se si abbia presente la D.d.L. AS 1184 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
L’art. 11, nel testo presentato il 7 luglio 2024, aveva la rubricazione: “Misure di semplificazione in materia di rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all’affido o dispersione delle ceneri”.
Qui non mancano elementi che avevano già avuta una qualche soluzione nell’art. 12 D.-L. 19 maggio 2020 n. 34, magari lasciando intendere una approccio perfino maggiormente esteso, cosicché poteva attendersi anche una qualche modificazione della L. 30 marzo 2001, n. 130.
Tuttavia, dato che i testi dei D.d.L. sono normalmente esposti a possibili emendamenti (in materia ve ne sono stati plurimi) non ha molto significato una qualche valutazione, magari comparatistica, per cui pare utile affrontare come la disposizione (2020) abbia trovato attuazione.
Avendo già ricordato il comma 4 con attribuzione della titolarità in capo al MEF, si segnala che la Gazzetta Ufficiale n. 89 Serie Generale del 16 aprile 2025 ha pubblicato il D.I. (Decreto interministeriale, MEF, di concerto con Min. Salute e Min. Interno) 1° aprile 2025 e suoi Allegati 1, 2 e 3, con il quale è stato provveduto in tal senso. In particolare, l’Allegato 2 reca: “Scambio dati cause morte con ISTAT, comuni e ASL”.
Vi è un aspetto che non sempre è stato rilevato.
Tra le modifiche dell’art. 12 D.-L. 12 maggio 2020, n. 34 vi è il riferimento all’art. 72, comma 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.,.
Si rileva che non sono citate le situazioni di cui allo stesso art. 72, commi 1 e 2, né le 2 situazioni considerate al successivo art. 78, per quanto rarefatte.
Questa scelta porta a dover richiamare l’art. 109, comma 2 del citato D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., con cui si indicano le disposizioni del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, che sono interessate a permanere, transitoriamente, in vigore fino alla data di efficacia, indicata da d.P.CM. ai sensi dell’art. 10, comma 2.
Tra queste disposizioni che transitoriamente continuano ad applicarsi, vi sono, tra gli altri, gli 136 e 137 del R D. 9 luglio 1939, n. 1238, che, tradotto il linguaggio proprio del servizio di stato civile, sono riconducibili all’uso delle Parti I^ oppure 2^ dei registri per gli atti di morte.
Dove la Parte I^ è destinata alle dichiarazione di morte fatte direttamente (cioè alle fattispecie dell’art. 72, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.) e la Parte 2^ ad altre situazioni, principalmente (sotto il profilo della frequenza statistica) la Parte 2^, Serie B, per quanto riguarda l’art. 72, comma 3 citato e, per l’art. 78, la Parte 2^, Serie C.
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