Illegittimità costituzionali: alcune considerazioni – 1/2

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 62 del 29 aprile 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1^ Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 18 del 30 aprile 2025 (indicazione che si riporta in relazione al disposto dell’art. 136 Cost., nonché art. 30, comma 3 L. 11 marzo 1953, n. 87), si è pronunciata come segue:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», nella parte in cui vieta alle imprese funebri l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta l’esercizio di attività funebre ai soggetti che gestiscono il solo servizio di noleggio con conducente con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, limitatamente all’inciso «nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
”, ritenendosi opportuna l’integrale riproduzione del dispositivo.
Già con l’ordinanza del TAR Calabria, Sez. stac. Reggio Calabria del 30 luglio 2024, n. 503 (assunta al n. 175/2024 del registro ordinanze), con cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, si evidenziava, tra le altre argomentazioni, come le disposizioni oggetto dell’impugnazione vedessero comportamenti differenziati tra le regioni.
Alcune presentavano disposizioni simili a quelle considerate, altre non consideravano consimili motivi di incompatibilità (per non aggiungere come non manchino regioni che neppure danno una qualche regolazione all’attività funebre).
Con il ché si avevano difformità di trattamento delle medesime situazioni nelle diverse regioni (anche qui merita aggiungere che i diversi operatori funebri, autorizzati sulla base di una qualche norma regionale, ben possono operare anche in regioni diverse da quelle in cui hanno sede).
La questione potrebbe porsi anche in termini più generali, considerando quali possano essere gli effetti di una dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una qualche norma regionale, la quale, per propria natura, non ha effetti al di fuori della regione che l’ha emanata.
La questione si era già posta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 174 dell’8 aprile 1991 che aveva dichiarato: “…. che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l’esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l’adempimento previsto dall’art. 39, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.”.
La formula “limitatamente alla Regione …” (ricorrente), apriva delle criticità, nel senso che emergeva come una qualche disposizione dichiarata incostituzionale lo fosse limitatamente ad una parte limitata del territorio e non su base nazionale.
In via incidentale, si potrebbe richiamare l’art. 134, in particolare sulla prima fattispecie relativa alla giurisdizione della Corte Costituzionale, cui si fa solo cenno, preferendo affrontare l’aspetto dell’ambito, anche territoriale, delle pronunce della Corte Costituzionale.
Non sarebbe aspetto secondario. Né da sottovalutare.

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