Testamento valido o un semplice…pezzo di carta?

Regione Lombardia, -ad oggi – come dovrei agire se io ipoteticamente fossi un Ufficiale di Stato Civile e mi venisse esibito un cartiglio leggibile, datato e firmato – per altro – con manifestazione di dispersione in ordine alle proprie ceneri, del de cuius, Sig. XYZ, postuma, però, rispetto alla volontà di sola cremazione sempre dello stesso XYZ?
L’operazione di cremazione già per altro eseguita.
Quale, allora, la destinazione davvero ultima delle risultanti ceneri?.

Il legislatore regionale, naturalmente auspicherebbe una certa contestualità nel rilascio delle due distinte autorizzazioni, tuttavia non si può disconoscere come un successivo atto del de cuius di ulteriore disposizione sulle proprie ceneri possa esser rinvenuto anche in un secondo momento.
Si opta per l’inammissibilità della relativa istanza all’ufficiale di stato civile, se non si sia provveduto alla pubblicazione del testamento olografo con le disposizioni circa il destino delle ceneri.

Lo Stato Civile è disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000, e (per il nostro caso concreto di polizia mortuaria) dalla L. n. 130/2001.
L’ordinamento del notariato, invece, reperisce la sua fonte giuridica nella L. n. 89/1913 e dal Cod. Civile.
Sono due ambiti distinti per ruoli e compiti, e, quindi, non sovrapponibili.
Non compete al personale del Comune attendere ad atti di diritto privato, di matrice squisitamente civilistica, se non strettamente previsti dalla Legge, soprattutto quando essi esercitino una qualche “pubblica funzione”, nel caso di specie L’Ufficiale di Stato Civile NON è notaio e non può attendere ad altre mansioni contemplate sì dall’Ordinamento Italiano per i pubblici ufficiali, ma non annoverate tra i servizi di cui all’art. 14 D.Lgs n.267/2000.
In Lombardia siamo ancora in attesa della nuova modulistica ufficiale per la polizia mortuaria, nel periodo transitorio, si continua a seguire lo schema ben consolidato di quella precedente, approvata con D.G.R. LOMBARDIA 21 GENNAIO 2005 – N. 7/20278.
L’autorizzazione alla dispersione va accordata, senza aderire, indebitamente, ad aggravi soggettivi del procedimento amministrativo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle modalità previste dalla L. 130/2001. Mentre per aderire alla richiesta postuma di dispersione dele ceneri, occorre il rispetto della prova di volontà scritta del de cuius.

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Carlo Ballotta

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