Regolamentazione installazione di forni crematori

L’onorevole Ilaria Fontana, del Movimento 5 Stelle, ha presentato un’interrogazione parlamentare in cui chiede conto al Ministro dell’Ambiente della normativa in merito alla regolamentazione sulla realizzazione dei forni crematori.
Di seguito il testo:


ILARIA FONTANA. — Al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, al
Ministro della salute, al Ministro dell’interno.

— Per sapere – premesso che:
nel corso degli ultimi anni, si è osservata in Italia una crescita nel ricorso alla pratica della cremazione. Sebbene il ricorso a questa pratica sia spesso dovuto alla necessità di fare fronte alla carenza di spazi nei cimiteri, l’utilizzo di forni crematori rappresenta comunque una sorgente di emissioni inquinanti in atmosfera;
la realizzazione di forni crematori è regolamentata in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e dalla legge n. 130 del 30 marzo 2001.
L’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 prevede infatti che i crematori debbano essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e che siano soggetti alla vigilanza del sindaco del comune in cui si trovano, mentre l’articolo 6 della legge 30 marzo 2001 n. 130 prevede invece che le regioni elaborino dei piani regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale;
a quanto consta all’interrogante, non esistono ad oggi particolari disposizioni circa la distanza di tali impianti di cremazione dai centri abitati, se non quella dell’articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 1934 che, malgrado la modifica introdotta dall’articolo 4 dalla legge 30 marzo 2001 n. 130, circa i cimiteri di urne, prevede la distanza minima di 200 metri dai centri abitati per i cimiteri;
l’articolo 8 della legge 30 marzo 2001 n. 130 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute siano definite « le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione »;
il decreto di cui al citato articolo 8 della legge n. 130 del 2001 non risulta essere stato mai emanato;
le emissioni dagli impianti di cremazione possono includere macroinquinanti quali polveri, ossidi di carbonio, azoto e zolfo e metalli pesanti tra cui il mercurio;
in assenza del citato decreto di cui all’articolo 8 della legge 30 marzo 2001 n. 130, così come nei casi in cui le regioni non abbiano ottemperato a quanto previsto dall’articolo 6 della medesima legge, si assiste ad una proliferazione di richieste di autorizzazione per impianti di cremazione in contesti nei quali non è prevista alcuna forma di pianificazione circa i fabbisogni impiantistici
– quali iniziative di competenza siano state intraprese per ottemperare a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 30 marzo 2001 n. 130 circa le norme tecniche per la realizzazione di forni crematori;
quale sia lo stato di attuazione dell’articolo 6 della legge 30 marzo 2001 n. 130;
se sia prevista la definizione delle migliori tecnologie disponibili e di standard qualitativi in relazione agli obiettivi di qualità dell’aria ambiente. (4-02438)

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