C’era tanto tempo fa: il profilo funzionale del medico necroscopo.

I problemi, oggetto di questo breve saggio, possono essere correttamente scrutinati solo se affrontati muovendo da lontano, da momenti storici ormai molto risalenti nel tempo. Dunque: c’era una volta …

La presenza dell’Ufficiale sanitario previsto dal T.U. Leggi Sanitarie era prescritta, nella pianta organica dei Comuni, per i Comuni con popolazione legale oltre 20.000 abitanti (negli altri, le relative funzioni avrebbero potuto essere affidate ad uno dei medici di libera professione con cui il Comune fosse convenzionato ai fini di assicurare l’assistenza sanitaria ai poveri, successivamente divenuti, non senza ipocrisia, gli aventi diritto all’assistenza sanitaria a carico del Comune stesso).

Questi ultimi erano chiamati medici condotti, in quanto la porzione di territorio comunale loro affidata era denominata “condotta”).

In quel lontano tempo, l’art. 1 D.P.R. n. 803/1975 contemplava che:

● il registro delle cause di morte fosse tenuto presso l’Ufficio Igiene del Comune (era, probabilmente, l’unico caso in cui una norma conferisse funzioni non al Comune, ma ad uno specifico “ufficio” del Comune);

● giusta l’art. 4 stesso D.P.R. 21 n.803/1975 (come anche il suo “predecessore”, R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880) i medici necroscopi fossero nominati dal sindaco (“capo” dell’Ufficiale sanitario, il quale era dipendente comunale o, nei Comuni minori, convenzionato con il Comune), ma che dovessero riferire, anche per quanto riguardasse l’art. 365 Cod. Penale, all’Ufficiale sanitario (e spettava a questi informare l’autorità giudiziaria per morti sospette o, peggio ancora, dovute a fatto criminoso).

In quell’evo assai remoto, nel rivolgere tumultuoso delle epoche storiche (e giuridiche) essendo l’Ufficio igiene (o, sanitario) un preciso plesso del Comune e l’Ufficiale sanitario un dipendente del Comune, gli oneri della fornitura del materiale d’ufficio di normale consumo sarebbe spettato, ovviamente, al Comune. Allora, per questo motivo, non vi erano “stampati” standard per il certificato di avvenuta visita necroscopica, ma ogni Comune avrebbe dovuto provvedere autonomamente.

Poi, prima del Natale, nell’anno di grazia 1978, Gesù Bambino (o, Babbo Natale, a seconda della tradizione religiosa o laica, a cui ci si ispiri) ha portato in dono la c.d. Riforma sanitaria (L. 23 dicembre 1978, n. 833) e, tempi tecnici a parte, sono state costituite le U.S.L., verso cui sono “transitate” le funzioni già dell’ufficio igiene (o, sanitario), dell’Ufficiale sanitario, magari anche locali e personale ed altro, trasferendo, per quanto qui riguarda, “oneri e onori” alle U.S.L.

Poi, 1992, le U.S.L. hanno cambiato veste giuridica, divenendo A.S.L. (dapprima come aziende speciali della Regione, poi questo riferimento all’azienda speciale è venuto meno, nel 1993). Gli oneri di funzionamento delle USL/ASL sono divenuti, dall’istituzione delle U.S.L., delle Regioni, che detenevano anche il potere organizzativo e la titolarità ad impartire loro direttive, istruzioni e ordini.

In questo quadro, pare abbastanza fuori discussione sia il fatto che la Regione possa avere, con gli strumenti propri, individuato una sorta di modello unificato (e possa, nel tempo averlo mutato/adeguato), sia il fatto che l’onere della disponibilità di tali ciclostilati fosse a carico delle USL/ASL destinatarie delle misure organizzative necessarie al funzionamento delle U.S.L. (poi, ASL) una volta che queste siano state istituite (1980-1982). Del resto, dalla creazione delle U.S.L. i Comuni non hanno più pagato gli stipendi al personale di queste ultime, anche se si trattasse di forza lavoro precedentemente dipendente dei Comuni stessi, né altri oneri per il funzionamento delle U.S.L..

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Carlo Ballotta

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