Palermo: sindaco nomina commissario per emergenza cimiteri

Sarà Vincenzo Messina, comandante della polizia municipale di Palermo, il commissario per l’emergenza cimiteri del capoluogo siciliano.
L’incarico, valido fino al 15 luglio 2020, gli è stato conferito dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando che una settimana fa aveva annunciato il nome dell’ex comandante dei caschi bianchi Gabriele Marchese come commissario.
A fare cambiare idea al primo cittadino sarebbe stato proprio la richiesta di Marchese di voler tornare alla guida del comando di via Dogali dal quale era stato rimosso a giugno dello scorso anno.

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4 thoughts on “Palermo: sindaco nomina commissario per emergenza cimiteri

  1. X Edith,

    lo stato di coniugio va valutato al momento del decesso di uno tra i due coniugi.
    IL problema è un altro, però, se la concessione della nicchia cineraria è strettamente nominativa (= dedicata solo a quel particolare defunto) potrebbero sorgere difficoltà, ma se si segue alla lettera il combinato disposto tra gli art. 50 e 93 comma 1 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte, indipendentemente dalla tipologia del vano sepolcrale e dalla durata del rapporto concessorio) sorge sibi familiaeque suae, ossia per il concessionario ed i suoi famigliari, ovviamente nei limiti della capienza della tomba, oltre la quale lo jus sepulchri spira ex se, non divenendo più esercitabile per mancanza materiale di spazio fisico (art. 93 comma 1 II periodo D.P.R. n. 285/1990). Consiglio, pertanto di consultare attentamente l’atto di concessione ed il regolamento comunale di polizia mortuaria, da cui si potrebbe evincere qualche informazione aggiuntiva molto importante.

    1. LA CONCESSIONE NON E’ NOMINATIVA,IL DE CUIUS COMPRO’ IL LOCULO QUANDO MORI’ LA MOGLIE, POI NEL FRATTEMPO SI E’ RISPOSATO MA IL SUO DESIDERIO ERA POTERSI RICONGIUNGERE APPUNTO CON LA PRIMA MOGLIE.
      NEL REGOLAMENTO DEL COMUNE NON VI SONO SPECIFICATE REGOLE NELL’USO DELLE CONCESSIONI DEI CINERARI.
      QUINDI SI COMMETTE UN ILLECITO NEL PERMETTERE LA TUMULAZIONE NELLO STESSO LOCULO, VISTO CHE LA CONCESSIONE NON E’ NOMINALE ED E’ A LUI INTESTATA?

      1. X Edith,

        memento semper art. 102 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (da leggersi in modo estensivo per tutte le sepolture private e non solo per quelle extra moenia coemiterialia).
        Per ogni immissione di defunto (quale che sia la sua trasformazione di stato, quindi non solo per feretri, ma anche per cassette ossario ed urne cinerarie) l’ufficio locale della polizia mortuaria deve attentamente ponderare il titolo di accoglimento nel loculo (nicchia cineraria, cappella gentilizia…).
        Se non sussistono le ragioni ostative di cui al mio precedente post, nulla osta e si proceda pure, avete tutte le carte in regola per provvedere alla tumulazione.

  2. BUONGIORNO,
    IL SIG. MARIO BIANCHI E’ DECEDUTO, E’ CONCESSIONARIO DI UN LOCULO CINERARIO DOVE VI HA TUMULATO LE CENERI DELLA PRIMA MOGLIE.
    ADESSO CHE E’ DECEDUTO I FIGLI VOGLIONO CHE LE CENERI DEL PADRE VENGANO TUMULATE INSIEME A QUELLE DELLA PRIMA MOGLIE (LORO MADRE).
    LA SECONDA MOGLIE E’ D’ACCORDO IN QUANTO ERANO LE VOLONTA’ DEL DE CUIUS.
    IN QUANTO CONCESSIONARIO DEL LOCULO, PUO’ ESSERE TUMULATO ALL’INTERNO CON LA PRIMA MOGLIE NON ESSENDOVI PIU’ LO STATO DI CONIUGIO?

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