Circolare Ministero Finanze n. 443 del 06/10/1992 – Imposta del 5% sui canoni ed indennizzi dovuti per l’utilizzazione di beni pubblici istituita con d.lgs. 26.02.92, n. 263, in attuazione della delega di cui all’art. 3 della L. 12.07.91, n. 202 e successive modificazioni e del d.l. 24.09.92, n. 338 (art. 8, comma 9)

Circolare, Ministero Finanze, 1992
Circolare allegata

Norme correlate:
Art 823 di Regio Decreto n. 262 del 1942
Art 824 di Regio Decreto n. 262 del 1942
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Circolare del Ministero delle Finanze n 443 del 06.10.1992 Imposta del 5% sui canoni ed indennizzi dovuti per l’utilizzazione di beni pubblici istituita con decreto legislativo 26-02-92, n. 263, in attuazione della delega di cui all’art. 3 della L. 12-07-91, n. 202 e successive modificazioni e del dl 24-9-92, n. 338 (art. 8, comma 9) In attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, come modificato dall’art. 9, commi 6 e 7, della legge 30.12.1991, n. 413, il Governo ha istituito con decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, un’imposta del 5% sull’ammontare del canone o dell’indennizzo dovuto per l’utilizzazione di tutti i beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, degli Enti locali territoriali e delle Aziende autonome statali. Si precisa che, a seguito della disposizione contenuta nel D.L. 24 settembre 1992, n. 388 (art. 8, comma 9) il tributo è stato esteso anche al patrimonio disponibile. All’introduzione del tributo è collegato un censimento dei beni del demanio e del patrimonio pubblico. A tale ultimo scopo la cennata normativa prevede a carico dei concessionari, locatari, comodatari o utilizzatori senza ritorno dei beni de quibus – anche se non soggetti al pagamento dell’imposta – l’obbligo di fare denuncia, entro il 4 novembre p.v., dell’utilizzazione del bene all’Ente proprietario mediante la compilazione dell’apposito modello approvato con D.M. 24 luglio 1992 (G.U. Serie Generali n. 182 del 4 agosto 1992). Il modello, che riporta l’intestazione ed è di colore verde, varrà anche per gli anni successivi ed è stato stampato con passo meccanografico allo scopo di renderlo utilizzabile da parte dei grandi concessionari. Chi deve presentare il modello Sono tenuti a presentare il modello i concessionari i locatari, i comodatari nonchè gli utilizzatori senza titolo, di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle Ragioni, delle Provincie e dei Comuni. Infatti a seguito del D.L. 24.9.1992, n. 388 (art. 8 comma ) il tributo è stato esteso anche ai beni del patrimonio disponibile. La denuncia deve essere presentata per tutti i casi di utilizzazione, anche se per periodi di tempo inferiori all’anno, che si protrarranno oltre il 31 dicembre 1992. Se l’utilizzatore è una società o ente, la denuncia deve essere redatta dal rappresentante legele. Il modello per la denuncia deve essere ritirato presso le Intendenze di Finanza o presso gli Uffici dell’ente proprietario del bene utilizzato. Il modello deve essere compilato in triplice copia dove aver letto attentamente le “norme di compilazione” sullo stesso riportate. Le prime due copie del modello devono essere presentate all’Ente proprietario del bene, la terza deve essere conservata dal contribuente. Per i beni di proprietà dello Stato la denuncia deve essere presentata all’Intendenza di Finanza competente per territorio. Il modello – debitamente compilato – può essere direttamente consegnato all’ente destinatario, che ne darà ricevuta, o spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 4 novembre 1992. Si precisa per ciò che più strettamente concerne le modalità di compilazione del modello che per i concessionari di grandi estensioni di terreno (es.: impianti per acque oligominerali) nei riferimenti catastali andranno indicate le delimitazioni del bene utilizzato cioè quegli stessi dati che sono poi presenti negli atti di concessione. Laddove i beni insistano sul territorio di più comuni dovranno essere compilate altrettante denunce da presentarsi sempre all’Ente o Enti proprietari. Qualora i riferimenti catastali non siano noti all’utilizzatore perché non presenti nell’atto ovvero perché si tratta di utilizzazione sine titulo dovranno essere richiesti ai competenti Uffici dell’Ente proprietario. Se il bene per il quale si presenta la denuncia è utilizzato da più soggetti si consegnerà un unico modello sottoscritto da uno degli utilizzatori e verranno indicati nel riquadro “eventuali annotazioni” i nomi degli altri utilisti e il relativo codice fiscale. Per i beni di proprietà dello Stato utilizzati direttamente da aziende autonome o Enti var, l’obbligo dell’autodenuncia (art. 7) graverà sulle Aziende o Enti medesimi. Gli Uffici in indirizzo avranno cura di pubblicizzare l’introduzione del previsto obbligo dell’autodenuncia anche mediante comunicati stampa e affissione di manifesti illustrativi. Come pagare l’imposta Per l’anno 1993 sono tenuti a pagare l’imposta i concessionari, i locatori e gli utilizzatori che hanno avuto la disponibilità del bene anteriormente al 31.12.1989 semprechè, dopo tale data, la misura del canone non sia stata rinegoziata o modificata con provvedimenti normativi (es..: art. 5, comma 1 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261 conv. con modificazioni nella legge 12 novembre 1990, n. 331 in materia di concessioni di deviazioni d’acqua per usi industriali). Non è da intendersi rinegoziazione o modifica del canone la rivalutazione del canone stesso dovuta esclusivamente ad indicizzazioni automatiche (es. ISTAT per l’equo canone). Tutti gli altri utilizzatori di beni pubblici dovranno pagara l’imposta a partire dal 1995. L’imposta è dovuta nella misura del 5% del canone annuo o dell’indennizzo di occupazione. Per le concessioni assentite a canone sociale, ricognitorio o senza indicizzazioni di prezzo prima del 31.12.1980 e tuttora in corso l’imposta deve essere commisurata ad un canone annuo determinato dai competenti Uffici degli enti proprietari in relazione al valore di mercato del bene concesso, con riferimento a ciascun atto per il quale è dovuta l’imposta. Gli uffici competenti forniranno senza tali elementi di calcolo. Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato presso l’Ufficio del Registro territorialmente competente. Per quanto riguarda i beni dello Stato, il versamento deve essere contestuale al pagamento del canone o dell’indennizzo di occupazione. Per i beni degli altri enti il versamento deve essere effettuato sempre presso il competente ufficio del Registro entro 5 giorni dal pagamento del canone o dell’indennizzo dell’ente proprietario. Per le concessioni o locazioni aventi scadenza nel corso dell’anno 1993 l’imposta deve essere commisurata al regime di canone afferente il canone dal 1 gennaio 1993 alla data di scadenza dell’atto, o contratto. In tal caso l’imposta deve essere pagata entro il 31.1.1993. Per le utilizzazioni senza titolo che a cessare nel 1993, l’imposta deve essere pagata entro il 31.1.1993, e deve essere commisurata al resto dell’indennizzo afferente del periodo dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione delle del bene. Il pagamento dell’imposta potrà essere rateizzato nei casi in cui sia previsto un pagamento rateale del canone.Nondimeno per venire incontro alle esigenze dei soggetti escussi che nei casi di utilizzazione di beni di proprietà di enti diversi dello Stato sarebbero costretti a recarsi mensilmente presso l’Ufficio del Registro, è data loro la possibilità di liquidare l’intero importo dovuto per l’anno in unica soluzione, contestualmente al pagamento della prima rata, previa esibizione di copia della denuncia. Per i pagamenti successivi, semprechè il non sia soggetto a mutamenti si potrà provvedere anche a mezzo vaglia postale con l’indicazione nella causale degli estremi identificativi del pagamento nonchè del numero posto in alto a destra nel modello utilizzato per l’autodenuncia ovvero sul conto corrente dell’Ufficio del Registro sempre con l’indicazone nella causale dei cennati elementi. Si passa ora a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine ad alcuni dubbi sollevati sull’ambito di applicazione delle disposizioni in esame. I problemi maggiori concernono l’individuazione delle singole fattispecie (es.: tombini, passi carrabili, attraversamenti di linee elettriche). Per tutti i casi il criterio di discrimine per stabilire l’applicabilità o meno dell’imposta è dato dall’obbligo del pagamento di un canone ovvero di un indennizzo che tenga luogo del canone (es: occupazione sine titulo). Pertanto, in linea con l’esempio riportato, in materia di beni degli Enti locali territoriali, per l’apertura dei passi carrabili non è dovuto il pagamento di un canone ma è richiesta solo una denuncia finalizzata al pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico; in questo caso il tributo del 5% non va pagato anche se la tassa di occupazione di suolo pubblico, riferendosi all’uso di un bene immobile, assume sempre più la connotazione di un corrispettivo, congruo o meno che sia. Altro esempio gli attraversamenti di linee elettriche dell’ENEL. Bisogna operare una distinzione: a) Attraversamenti di linee elettriche aeree o in cavo sotterraneo di strade comunali. Per queste fattispecie (centinaia di migliaia in tutto il territorio nazionale) non sono rilasciate licenze o concessioni particolari. Nè viene pagato ai comuni alcun canone se non in casi del tutto eccezionali e per importi modestissimi. Sono invece presentate ai singoli comuni le denunce, aventi carattere obbligatorio, ai fini del pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi degli artt. 192 e seguenti del T.U. della Finanza Locale R.D. 14.9.1931 n. 1175. b) Altre utilizzazioni di suolo pubblico comunale (passi carrai, griglie intercapedini ecc). Anche per queste occupazioni sono presentate le prescritte denunce per il pagamento della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche. (Nei casi di cui alle lettere a) e b) l’imposta non si applica). c) Attraversamenti con linee elettriche aree o in cavo sotterraneo di strade statali, provinciali, di corsi d’acqua, di zone marittime e lacuali, di zone militarmente importanti Ai sensi dell’art. 120 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici – R.D. 11.12.1933 n. 1775 – le condutture elettriche che in particolare devono attraversare fiumi, torrenti, canali, strade pubbliche o beni di pertinenza dell’Autorità Militare non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate. A tal fine l’ENEL, sempre ai sensi del citato articolo, stipula appositi atti di sottomissione con le competenti autorità e corrisponde un canone annuo ai sensi del successivo art. 125 del T.U. n. 1775/1933. Per quanto riguarda le strade gestite dall’ANAS si fa presente che gli atti di sottomissione sono stipulati con la predetta azienda. d) Concessioni per la derivazione d’acqua per la produzione di energia elettrica e) Concessioni in uso di locali adibiti a cabine elettriche di trasformazione f) Concessioni di aree per l’installazione di impianti e depositi di olii minerali impiegati per la generazione di energia elettrica g) Concessioni per coltivazioni minerarie e per l’utilizzazione delle energie del sottosuolo h) Concessioni per l’uso di aree portuali Nei casi di cui alle lettere da ad h) ricorre l’obbligo del pagamento di un canone e, pertanto, si applica l’imposta. Tutti i casi di attraversamenti o di reti fognarie, che non escludono usi diversi del bene così come pure i passi carrai, rimangono altresì esclusi dall’obbligo previsto dall’art. 7, 1 comma del decreto legislativo in non risultando confacente la soluzione inversa alla finalità del censimento perseguita dal legislatore. Fuori da tali ipotesi permane in tutti gli altri casi ove l’imposta non sia dovuta perchè non è il pagamento di un canone (es. concessione in comodato di stabili comunali a comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti) l’obbligo dell’autodenuncia ai fini del censimento. Per ragioni analoghe a quelle dei passi carrai rimangono fuori dall’obbligo dell’autodenuncia anche i loculi cimiteriali che sono altresì esentati dal pagamento dell’imposta in quanto per gli stessi non è prevista la corresponsione di un canone di un corrispettivo una tantum non rapportato al tempo di utilizzazione bensì al costo iniziale di costruzione del bene. Viceversa sarà dovuta l’imposta e sussiste l’obbligo dell’autodenuncia in tutti i casi di occupazione temporanea o d’urgenza di beni pubblici del demanio o del patrimonio disponibile ed indisponibile per la realizzazione di opere pubbliche, posto che l’indennità di occupazione è a tutti gli effetti un canone. Resta altresì inteso che tutti i beni statali (demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili) nonchè quelli di identica natura degli enti pubblici territoriali ancorchè non gestiti direttamente rimangono soggetti al pagamento del tributo e all’obbligo dell’autodenuncia (es.: alloggi gestiti dagli IACP o i pontili di attacco dell’ENEL per i quali viene corrisposto un canone all’Ente Porto). In tali ipotesi i modelli per l’autodenuncia debitamente compilati dagli utilizzatori potranno essere consegnati all’Ente gestore che dovrà curarne l’inoltro alla competente Intendenza di Finanza entro il 4 novembre p.v. Ulteriore problema sollevato è quello della prevista non tassabilità dei canoni corrisposti dallo Stato agli Enti locali per l’attuazione di beni appartenenti a quest’ultimi art. 2, comma 2 (è stato chiesto perchè non è valido l’inverso). A questo riguardo si precisa che mentre nel primo caso si determinerebbe una mera partita di giro, appare, per contro, giustificata l’esenzione per canoni dovuti allo stesso titolo dagli Enti locali allo Stato, in quanto non si realizza in tale ipotesi una semplice partita di giro stante la diversità fra il soggetto creditore (Stato) e il soggetto debitore di imposte (Ente locale). Nè sembrano sussistere le asserite ragioni di equità, ove si consideri che mentre l’esonero dello Stato si appalesa privo di riflessi sul piano finanziario, la non tassabilità del canone dovuto dall’Ente locale si tradurrebbe in mancato introito per l’Erario. Circa inoltre la disposizione contenuta nell’art. 2 che prevede il versamento dell’imposta pure nel caso di utilizzazione, anche di fatto, da parte di circoli ricreativi, società, cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti, di beni, solo apparentemente destinati ad uso pubblico ed intestati ad Ente pubblico, è chiaro che l’individuazione dell’effettivo impiego del bene ai fini dell’applicazione del tributo dovrà avvenire dall’esame dell’atto che disciplina il rapporto (se sia previsto o meno il pagamento di un canone) ovvero in mancanza di questo mediante appositi accertamenti (es. le concessioni di impianti a società sportive al fine di favorire lo sviluppo dell’attività sportiva sarà soggetta al pagamento del tributo allorchè le concessioni medesime siano disciplinate da apposita convenzione in base alla quale è dovuto il pagamento di un canone). Si chiarisce poi che la previsione dell’applicazione della pena pecuniaria di Lire 1.000.000 nel caso di omessa denuncia e di Lire 500.000 nel caso di denuncia incompleta o infedele contenuta nel 5 comma dell’art. 7 si riferisce agli utilizzatori e non già agli Enti soggetti attivi. Gli Enti proprietari sono invitati – qualora che non abbiano già provveduto – a recarsi tempestivamente alle Intendenze di Finanza territorialmente competenti per il ritiro dei modelli per l’autodenuncia da distribuire agli utilizzatori. Le Intendenze di Finanza dal canto loro provvederanno alla ripartizione dei modelli secondo il piano di distribuzione inviato con nota prot. n. 16029 del 28.9.1992. Quanto sopra illustrato e precisato, si raccomanda che gli Enti interessati si attivino immediatamente per la distribuzione dei modelli di autodenuncia ai soggetti passivi che ne facciano richiesta. Le Intendenze di Finanza dal conto loro sono inviate a trasmetter copia della presente circolare agli Uffici Tecnici Erariali ed agli Uffici Registro siti nelle proprie circoscrizioni. Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

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