Provincia autonoma di Trento: prossime modifiche al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Con D.G.P. n. 157 del 1° febbraio 2008, la Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento, a seguito dell’autorizzazione conferitale dall’art. 16, comma 7 L.P. (Trento) 22 dicembre 2004, n. 13, ha adottato lo schema di regolamento di modifica – per il territorio della Provincia autonoma – del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, regolamento che sarà emanato con d.P.G.P. , registrato alla Corte dei Conti e, quindi, oggetto di pubblicazione nel B.U.R.T.A.A.
Nello schema di Regolamento si prevede la distinzione tra constatazione di morte, istituto non formalmente presente nell’ordinamento quanto di larga prassi attuato, e l’accertamento della realtà della morte (certificato necroscopico di cui all’art. 4 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), individuandone la competenza, per il primo, in una serie di figure esercenti la professione medica e, per il secondo, nei medici dell’APSS (Azienda provinciale per i servizi sanitari), per altro consentendo, quando la salma permanga nel luogo di decesso una competenza dei medici di medicina generale (decessi nelle abitazioni) o del direttore, coordinatore sanitario o altro medico da questi delegato (decessi presso strutture residenziali sanitarie private e/o strutture residenziali socio-sanitarie).
Nell’ipotesi di decesso in una delle strutture anzidette, l’identità del defunto è attestata dal personale delle strutture medesime o da partesonale comunale, mentre la verifica del feretro è attribuita all’incaricato del trasporto, che attesta la corretta esecuzione delle operazioni di confezionamento del feretro, inclusa l’apposizione dei sigilli.
Nei trasporti di salma svolgentisi in ambito provinciale non è previsto alcun trattamento antiputrefattivo.
Viene superata la previsione della presenza di personale dell’APSS in caso di esumazioni od estumulazioni, in via generale, salva attività di supporto o di parere su richiesta del comune.
La profondità delle fosse per le sepolture ad inumazione viene prevista non inferiore a m. 1,50 e la distanza tra esse ridotta a 0,30 m.

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Sereno Scolaro

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