Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.

Si deve immantinente cogliere, nel merito, un aspetto importante nella conduzione della complessa “macchina” cimiteriale: spesso vi può essere divaricazione tra concessionari (= titolari della concessione con annessi diritti di gestione) e persone che hanno titolo jure sanguinis o jure coniugii, ossia per vincolo coniugale o di consanguineità a disporre delle spoglie mortali (si fa ricorso a questa espressione volutamente vaga ed indefinita con una precisa intenzione didascalica, al fine di superare la possibili distinzioni medico-legali circa il “cadavere”, i “resti mortali” (quali oggi definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), e ossa umane rinvenibili a compiuto processo di mineralizzazione, o le ceneri, cioè prescindendo dallo stato, anche intermedio, in cui si trovi il corpo umano privo di vita con le sue trasformazioni di stato).

Benchè frequentemente vi possa essere coincidenza tra concessionario e persone che abbiano titolo a disporre delle spoglie mortali, non mancano casi in cui tali qualificazioni giuridiche siano divergenti, come è nella fattispecie che vorremmo scrutinare.

Il concessionario (o i concessionari in caso di pluralità) hanno, in ogni momento, la possibilità di retrocedere una concessione cimiteriale (di norma, nelle forme e modi individuati dal Regolamento comunale di polizia mortuaria https://www.funerali.org/cimiteri/la-rinuncia-nelle-concessioni-cimiteriali-modi-forma-e-natura-dellatto-45953.html).
Tale atto unilaterale, recettizio, o forse no (L’amministrazione, comunque, ha sempre e solo facoltà di accettare e non è mai obbligata) ed abdicativo comporta come, venendo a cessare il rapporto giuridico intercorrente tra il concessionario (o, i concessionari) e il Comune, titolare della demanialità dell’area cimiteriale, quest’ultimi debbano riconsegnare l’oggetto della concessione (= il sepolcro) al Comune in condizioni di piena e libera fruibilità e possesso, con tale logica conseguenza: precondizione per la rinuncia è che il concessionario (o, i concessionari) provvedano, a totale loro onere, cura e diligenza a liberare il sepolcro da ogni feretro od ogni altra spoglie mortale (quali potrebbero essere, ad esempio, cassette ossario od urne cinerarie ), ad eventuali opere di riadattamento dello stesso in modo da renderlo immediatamente utilizzabile altrimenti, inclusa la sostituzione delle lapidi contenenti iscrizioni od elementi decorativi e il successivo smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti.

mulher-surtou-e-desenterrou-o-maridoPer quanto riguarda la traslazione o, in termini più ampi, la determinazione di una differente collocazione delle spoglie mortali ivi tumulate, il concessionario (o, i concessionari) deve procedere motu proprio ad intervenire, acquisendo il consenso informato di chi abbia titolo a disporre delle spoglie mortali, fermo restando come spetti a questo ultimo soggetto (si ricorda che in caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo, occorre sempre l’unanimità) decidere la nuova allocazione delle stesse.

Tra l’altro, va pure osservato come chi abbia titolo a disporre del de cuius (o di quanto ne residui, in senso ampio ed estensivo) non possa opporsi più di tanto, nel senso che non può impedire al concessionario (o, concessionari) di rinunciare, in quanto ciò comprimerebbe la potestà di rinunzia di terzi, ledendo il diritto di questi ultimi sancito dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

E’ evidente che può ben sussistere la situazione dilacerante di potenziale conflitto nella quale chi sia legittimato a disporre delle spoglie mortali ritenga di rifiutare, in assoluto, ogni destinazione alternativa, rigettando conseguentemente sia l’idea di prestare il proprio consenso, sia di porre in essere le azioni necessarie per lo spostamento dei defunti, con assunzione relativa degli oneri derivanti da questa scelta.

Chi dunque, ha potere di disporre delle spoglie mortali non sempre ha automaticamente titolo sulla concessione, né può vantare una qualche pretesa all’immutabilità del sepolcro nell’eventualità che la concessione venga ad estinguersi naturalmente o per causa disfunzionale (è importante sottolineare tale diritto alla stabilità delle sepolture possa essere esercitato fino a che la concessione sia in essere). Di fronte alla manifestazione di volontà degli aventi titolo sulla concessione, i congiunti più stretti dei defunti da estumulare, non potranno che attivarsi per individuare le possibili diverse soluzioni esperibili, altrimenti procederà d’ufficio il Comune (solitamente campo indecomposti per i resti mortali, ossario e cinerario comune rispettivamente per ossame e ceneri), con imputazione degli oneri derivanti alle persone obbligate ex lege.

In caso di assenza di accordo bonario e ragionevole composizione in limine litis della controversia tra i soggetti coinvolti nelle due differenti visioni del problema (con reciproche pretese e doglianze che impingono non poco tra loro!), il concessionario (o, i concessionari) potranno avvalersi degli ordinari strumenti del diritto privato idonei a tutela dei propri diritti soggettivi, come quello di invocare l’azione di manutenzione (art. 1170 Cod. Civile), in modo da ottenere un provvedimento giudiziale, eseguibile dopo il passaggio in giudicato, che autorizzi loro a provvedere, anche in difetto di un atto volitivo in tal senso di chi abbia titolo a decidere delle spoglie mortali.
In ogni caso, le contese tra il concessionario (o, i concessionari) e chi abbia diritto di disporre delle spoglie mortali attengono a rapporti di ordine inter-privatistico che lasciano del tutto estranea l’amministrazione comunale sia in quanto parte terza, sia in quanto parte priva di interesse, sia attivo sia passivo, nella materia oggetto del contendere ex art. 100 Cod. Proc. Civile.

E’ evidente che chi ha titolo a disporre delle spoglie mortali potrebbe anche sostenere – in sede giudiziale – come il fondatore del sepolcro avesse originariamente voluto assicurare, a quel determinato defunto, una sistemazione perpetua, magari rafforzata dal divieto di estumulazione (è la fattispecie della cosiddetta “tomba chiusa”: formula contrattuale molto in voga soprattutto in passato; specie se collegata con il regime del sepolcro a tempo indeterminato, ma ciò deve esser espressamente menzionato nell’atto concessorio ), questo momento volontaristico costitutivo dello stesso jus sepulchri in sede di stipula dell’atto di concessione potrebbe essere apprezzato dal giudice adito quando oggetto di dimostrazione con mezzi idonei propri delle prove in sede giudiziale, caso nel quale il giudice dovrebbe anche considerare, con prudente valutazione, come questa destinazione vincolata e rafforzata potrebbe incidere pesantemente sui diritti di gestione sulla tomba tipici del concessionario (o, dei concessionari), ponderando attentamente le due posizioni in giuoco.

Ancora una volta, va ricordato come ogni operazione (smuratura, estrazione dei feretri e loro apertura per una ricognizione sull’avanzamento dei processi di scheletrizzazione) sia integralmente a carico dei privati (art. 93 D.Lgs n. 267/2000 sul danno erariale per i mancati introiti da attività cimiteriale, per giunta su sepolcro privato) , ivi compresa l’eventuale sepoltura in campo ad inumazione ex art. 58 comma 2 D.P.R. n. 285/1990 che sia richiesta ai sensi dell’art. 86, commi 2 e ss. d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo e che la rinuncia potrà esplicare appieno tutti i suoi effetti (tra cui la manleva a proposito dei persistenti obblighi manutentivi di cui all’art. 63 D.P.R. n. 285/1990), solo dopo che il sepolcro sia stato reso del tutto idoneo ad un’immediata assegnazione a soggetti terzi secondo modalità, tempistica e procedure di trasparenza dettate dal regolamento municipale di polizia mortuaria.

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Carlo Ballotta

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6 thoughts on “Estumulazione sì o no? Quando il concessionario litiga con i parenti del defunto.

  1. Gentilissimi,
    a breve mia madre verra’ estumulata per successiva cremazione. Mi e’ stato detto (dall’impresa di pompe funebri) che io non posso portare via con me la lapide perche’ “e’ di proprieta’ del cimitero” e che al massimo possono darmi la fotografia.
    E qui mi sto arrovellando : io ho pagato quella lapide. Marmo, iscrizione, decori, etc. E davvero non posso portarla via?
    Ho cercato molto in rete, ma non ho trovato alcuna dichiarazione specifica in merito.
    Il cimitero in questione e’ il Maggiore di Milano.
    Potete chiarirmi le idee?
    Grazie.

      1. Grazie.
        La vostra risposta e’ stata dettagliata, precisa e chiarificatrice.
        AAA+++

        (fossero tutti come voi …… ma magariiiii !!!!!!!!!!!!!)

  2. X Biagio Generali,

    dal 10 febbraio 1976 (data storica per i cultori della polizia mortuaria), cioè da quando entrò in vigore il D.P.R. n. 803/1975 le concessioni cimiteriali debbono avere durata certa (max. 99 anni, salvo facoltà di eventuale rinnovo alla naturale scadenza, cioè non per causa patologica, come ad esempio potrebbe esser la pronuncia di decadenza), sono pertanto vietate le concessioni perpetue o a tempo indeterminato. L’atto concessorio stipulato nel 1989 è, pertanto soggetto a questa disciplina, confermata anche dall’attuale regolamento nazionale di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Se, come recita l’art. 86 D.P.R. n. 285/1990 l’estumulazione si esegue all’estinguersi del rapporto concessorio instauratosi, nel Suo caso 30 anni fa, è del tutto legittimo provvedere d’ufficio a liberare il loculo occupato.
    Questa è la Legge!

  3. UNA DITTA APPALTATRICE DEL COMUNR DI gUIDONIA MI A AVVISATO CON RACCYA CHE MIA MADRE SEPOLTA IN UN LOCULO TRENTA ANNI FA VERRA ESTUMATA AD OTTOBRE,FACENDOMI OPTARE PER UNA SCELTA DI UN NUOVO LOCULO ,PERO’ DI RECENTO O TROVATO IL CONTRATTO FATTO ALL’EPOCACHR REPLICA PREZZO DELL’OCULO UN MILIONECENTO PIU IVA 19 PER CENTO SUL VALORE DELL’AREA,SUL PREZZO DEL LOCULO,E SUL FONDO PERDUTO A LUCE PERPETUA ,POSSONO ESEGIURE LA ESTUMAZIONE”’GRAZIE PER LA RISPOSTA CHE MI DARETE

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