E' partita la procedura UNI per definire gli standards in Italia per le bare

L’UNI (ente di normazione italiano) informa che ha lanciato una inchiesta pubblica preliminare in vista della emanazione di due distinte norme tese a definire gli standards delle bare e dei relativi accessori. L’inchiesta preliminare è in corso e termina l’8 giugno 2011. Di seguito si riportano i dettagli delle due norme che sono allo studio dell’UNI:

Codice progetto proposto: U40005940
Titolo: Cofani funebri – Casse di legno – Requisiti e metodi di prova
Sommario: La norma definisce requisiti prestazionali e programmi di prova per l’attitudine all’uso di casse di legno per cofani funebri destinati al trasporto di cadaveri, nonché alla inumazione, tumulazione o cremazione.
Giustificazioni: Mancano in Italia norme tecniche riguardanti i Cofani funebri di legno; il riferimento di legge nazionale attualmente vigente è il Regolamento di polizia mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285) che prevede per il trasporto, l’inumazione e la tumulazione l’utilizzo di una cassa di legno, salvo diversa autorizzazione del Ministero della sanità, che, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire l’uso di casse di materiali diversi prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro. Le disposizioni di legge e regolamentari vigenti seguono in genere il vecchio approccio prescrittivo, cercano cioè di stabilire nel modo più dettagliato come un cofano funebre deve essere costruito allo scopo di svolgere al meglio le sue funzioni. Tale approccio “congela” lo stato dell’arte, rende difficile l’innovazione e lascia di fatto privo di qualsiasi garanzia il consumatore finale riguardo alle prestazioni effettive del manufatto, che non vengono controllate in quanto date per garantite. Un approccio più moderno, attualmente utilizzato per la maggior parte delle normative tecniche, è quello prestazionale, per cui si specificano nel dettaglio i requisiti funzionali che il prodotto deve garantire, si indica come misurarli oggettivamente e poi si lascia libero il mercato di sviluppare le soluzioni più efficienti. Aderendo a quest’ultima impostazione (che non demonizza in assoluto alcun materialo o procedimento costruttivo) un cofano funebre, in estrema sintesi, deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti essenziali: – deve salvaguardare il decoro e la dignità del defunto (opacità, forma, dimensioni minime) – deve assicurare adeguata solidità, resistenza meccanica e rigidezza fino al termine delle operazioni funerarie – deve assicurare un’adeguata tenuta ai liquidi per il tempo desiderato – non deve rilasciare sostanze inquinanti nell’ambiente
Benefici attesi: – Armonizzazione delle regole e delle procedure su base nazionale, tramite l’eliminazione degli ostacoli tecnici derivanti dall’eterogeneità delle regolamentazioni attualmente vigenti e dall’impostazione eminentemente prescrittiva di queste ultime – Sviluppare la base tecnica per assicurare la progettazione e la fabbricazione di cofani sicuri, rispettosi dell’ambiente e in grado di fronteggiare le prevedibili tendenze future, quali ad esempio il verticale incremento della cremazione, sia come sistema di servizio funebre primario, sia come metodologia per il dignitoso e igienico trattamento dei resti al momento delle esumazioni ed estumulazioni previste dalla legge – Ottimizzare il rapporto clienti/fornitori, tramite l’obbligo di specificare informazioni chiare e tecnicamente motivate sulle caratteristiche e prestazioni dei singoli cofani, nonché sulle loro modalità ottimali di impiego, con conseguente semplificazione nella stipula dei contratti e delle garanzie ad essi collegate – Fornire al mercato metodi di prova unificati e riconosciuti come efficaci nell’accertamento e garanzia delle prestazioni minime dei cofani – Contribuire con un documento adeguato alla realtà e alla sensibilità italiana allo sviluppo di una normativa europea del settore
Organo tecnico di riferimento: Legno
Data di inizio inchiesta preliminare: 24/05/2011
Data di fine inchiesta preliminare: 08/06/2011

Codice progetto proposto: U40005950
Titolo: Cofani funebri – Casse di legno – Componenti, tipologia costruttiva, marcatura
Sommario
: La norma definisce la nomenclatura delle parti principali , le modalità di costruzione e di marcatura di casse di legno per cofani funebri destinati al trasporto, sepoltura o cremazione di cadaveri. La norma prende inoltre in considerazione, per i soli aspetti pertinenti, anche altri componenti, obbligatori o facoltativi, che nel loro complesso costituiscono il feretro (cassa metallica interna o esterna, materiali assorbenti, imbottiture, sudario, abbigliamento della salma, decorazioni, ecc.).
Giustificazioni
: Mancano in Italia norme tecniche riguardanti i Cofani funebri di legno; il riferimento di legge nazionale attualmente vigente è il Regolamento di polizia mortuaria (DPR 10 settembre 1990, n. 285) che prevede per il trasporto, l’inumazione e la tumulazione l’utilizzo di una cassa di legno, salvo diversa autorizzazione del Ministero della sanità, che, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire l’uso di casse di materiali diversi prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l’impermeabilità del feretro. Le disposizioni di legge e regolamentari vigenti seguono in genere il vecchio approccio prescrittivo, cercano cioè di stabilire nel modo più dettagliato come un cofano funebre deve essere costruito allo scopo di svolgere al meglio le sue funzioni. Tale approccio “congela” lo stato dell’arte, rende difficile l’innovazione e lascia di fatto privo di qualsiasi garanzia il consumatore finale riguardo alle prestazioni effettive del manufatto, che non vengono controllate in quanto date per garantite. Un approccio più moderno, attualmente utilizzato per la maggior parte delle normative tecniche, è quello prestazionale, per cui si specificano nel dettaglio i requisiti funzionali che il prodotto deve garantire, si indica come misurarli oggettivamente e poi si lascia libero il mercato di sviluppare le soluzioni più efficienti. Aderendo a quest’ultima impostazione (che non demonizza in assoluto alcun materialo o procedimento costruttivo) un cofano funebre, in estrema sintesi, deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti essenziali: – deve salvaguardare il decoro e la dignità del defunto (opacità, forma, dimensioni minime) – deve assicurare adeguata solidità, resistenza meccanica e rigidezza fino al termine delle operazioni funerarie – deve assicurare un’adeguata tenuta ai liquidi per il tempo desiderato – non deve rilasciare sostanze inquinanti nell’ambiente
Benefici attesi: – Armonizzazione delle regole e delle procedure su base nazionale, tramite l’eliminazione degli ostacoli tecnici derivanti dall’eterogeneità delle regolamentazioni attualmente vigenti e dall’impostazione eminentemente prescrittiva di queste ultime – Sviluppare la base tecnica per assicurare la progettazione e la fabbricazione di cofani sicuri, rispettosi dell’ambiente e in grado di fronteggiare le prevedibili tendenze future, quali ad esempio il verticale incremento della cremazione, sia come sistema di servizio funebre primario, sia come metodologia per il dignitoso e igienico trattamento dei resti al momento delle esumazioni ed estumulazioni previste dalla legge – Ottimizzare il rapporto clienti/fornitori, tramite l’obbligo di specificare informazioni chiare e tecnicamente motivate sulle caratteristiche e prestazioni dei singoli cofani, nonché sulle loro modalità ottimali di impiego, con conseguente semplificazione nella stipula dei contratti e delle garanzie ad essi collegate – Fornire al mercato metodi di prova unificati e riconosciuti come efficaci nell’accertamento e garanzia delle prestazioni minime dei cofani – Contribuire con un documento adeguato alla realtà e alla sensibilità italiana allo sviluppo di una normativa europea del settore
Organo tecnico di riferimento: Legno
Data di inizio inchiesta preliminare: 24/05/2011
Data di fine inchiesta preliminare: 08/06/2011

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12 thoughts on “E' partita la procedura UNI per definire gli standards in Italia per le bare

  1. SALVE, HO BISOGNO DI ALCUNI CHIARIMENTI.MIO PADRE E’ STATO SEPPELLITO IL 27/12/2003 NEL CIMITERO DEL SUO PAESE PER SUA VOLONTA’, IL DECESSO E’ AVVENUTO IN UN’ALTRA CITTA’ E QUINDI IL FERETRO E’ STATO TRASPORTATO IN UNA CASSA DI ZINCO PER PROCEDERE ALLA SEPOLTURA NEL SUO PAESE. QUALCHE SETTIMANA FA,UN CONOSCENTE CI HA AVVISATO CHE, SULLA TOMBA DI MIO PADRE ERA STATO APPOSTO UN BIGLIETTO DOVE SI DICEVA CHE BISOGNAVA PROCEDERE ALL’ ESTUMULAZIONE (PERCHE’ IL TEMPO ERA SCADUTO). LA SEPOLTURA DELLA SALMA SI TROVA IN TERRA MA E’ COME SE FOSSE UN LOCULO PERCHE’ LA BARA DI ZINCO NON E’ A CONTATTO CON LA TERRA MA LA FOSSA E’ TUTTA CEMENTATA. I MIEI FRATELLI SONO ANDATI AL CIMITERO E IL 15/09/18 GLI OPERAI ALLA PRESENZA DEI MIEI FRATELLI E DI MIA MADRE CHE HA ANCHE AVUTO UN MALORE( I MIEI FAMIGLIARI SI SONO FIDATI) HANNO DECISO DI PROCEDERE ALL’ESTUMULAZIONE.
    IO MI CHIEDO: MA NON DOVEVAMO RICEVERE UNA COMUNICAZIONE SCRITTA DA PARTE DEL COMUNE?
    IO ERO CONTRARIA PERCHE’ SECONDO ME ANDAVA TUTTO VALUTATO PER BENE, INFATTI IL CORPO DI MIO PADRE ERA ANCORA TUTTO DA CONSUMARE E HANNO RICHIUSO DICENDO CHE DOVRANNO PASSARE ALTRI 10 ANNI VISTO LE CONDIZIONI DEL DEFUNTO. SI SONO FATTI PAGARE …..MA NON ABBIAMO NIENTE DI SCRITTO E NESSUNA RICEVUTA.VORREI SAPERE LA CORRETTA PROCEDURA PER INFORMARE I MIEI CONOSCENTI ED EVITARE LORO QUELLO CHE E’ SUCCESSO A ME ……MI SENTO TRUFFATA.

    1. X Disgustata (che immagino sia uno pseudonimo dovuto al Suo stato d’animo di profonda angoscia per l’accaduto).

      In realtà Suo padre, nel ormai lontano anno 2003 è stato TUMULATO in una cella sepolcrale ipogea (cioè posta sotto il piano di campagna), si tratta, insomma di una sorta di cripta, invece, del solito loculo ricavato da un blocco murario che sporge verso l’alto, e per la tumulazione è sempre richiesta la doppia cassa di legno e di zinco. Non si tratta quindi di una semplice fossa in campo di terra.

      1) alla scadenza della concessione, per causa naturale o patologica, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 75 comma 2 e 86 comma 2 del regolamento statale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 si estumula d’ufficio il feretro e si rimuovono i coperchi della bara per una ricognizione sullo stato di scheletrizzazione del cadavere, il quale se non mineralizzato (quasi mai succede) può alternativamente esser:

      1) ri-tumulato nelle stessa o in altra sede, dopo aver ripristinato le condizione d’impermeabilità del feretro.
      2) cremato, secondo la procedura ordinaria ed aggravata, perchè non sono ancora trascorsi pienamente 20 anni dalla prima sepoltura in tumulo.
      3) inumato per 10 anni (= completo periodo di rotazione in campo di terra) nella quadra cimiteriale riservata, appunto, ai cadaveri estumulati che non siano ancora considerabili semplici resti mortali (= corpi indecomposti dopo 20 o più anni di tumulazione in loculo stagno). IN questo caso si apriranno squarci nella cassa di metallo per favorire la lisciviazione cadaverica, ossia i normali processi della decomposizione organica, fortemente inibiti dall’ermeticità della bara di zinco.

      IL Comune o il gestore non avrebbero tecnicamente l’obbligo di avvisare i concessionari sull’estinguersi imminente della concessione, gravando questo peso sulla diligenza e buona memoria del concessionario, tuttavia è opportuno avvisare, anche se per mera cortesia istituzionale i parenti del defunto sull’estumulazione ormai prossima, affinchè possano decidere sull’ulteriore destinazione del feretro.

      Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo l’avviso o la pubblicità-notizia sull’avvio di un’operazione cimiteriale (senza dimenticare, però, l’art. 21-bis della stessa Legge n. 241/1990) può esser dato in molte forme (il contatto personale è sempre preferibile), quando una ricerca nominativa dovesse riuscire per gli uffici comunali troppo difficile, gravosa o onerosa la giurisprudenza ritiene che possano bastare pubbliche affissioni all’ingresso del cimitero e la pubblicazione del provvedimento (solitamente un’ordinanza, soprattutto in caso di eesumazzioni/estumulazioni massive) nell’albo pretorio comunale, è quindi rimessa alla piena discrezione del Comune l’adozione dello strumento giuridico con cui comunicare con la cittadinanza il calendario delle operazioni cimiteriali per le tombe in scadenza di concessione.

      1. LA RINGRAZIO MOLTO PER LE INFORMAZIONI, HO ANCORA UN DUBBIO, SIAMO TENUTI A SOSTENERE LE SPESE DELL’ESTUMULAZIONE E RI-TUMULAZIONE? IL COMUNE DEVE RILASCIARE UNA RELAZIONE O UN DOCUMENTO DOVE CI INFORMA DELLA PROCEDURA ESEGUITA?IL COMUNE DEVE PREDISPORRE IL CONTRATTO DI NUOVA CONCESSIONE CON RELATIVA SCADENZA?LA SCADENZA DI 10 ANNI E’ UN’INFORMAZIONE VERBALE AVUTA DAGLI OPERAI CHE HANNO ESEGUITO L’ESTUMULAZIONE E RI-TUMULAZIONE, COME FACCIAMO AD AVERE LA CERTEZZA SULLA SCADENZA? GRAZIE MILLE

        1. X Disgustata (suvvia, un po’ di… dolcezza funeraria non guasta!)

          1) tutti gli oneri delle operazioni cimiteriali svolte in sepolcro privato (quali sono le tumulazioni tutte a prescindere dalla tipologia del sepolcro, dalla sua durata concessoria o dalla sua conformazione) sono SEMPRE a carico del concessionario, dei suoi aventi causa (nell’evenienza di una voltura nell’intestazione della concessione) o, in alternativa sorgono in capo ai più stretti congiunti del defunto estumulato, ossia su coloro che vantano sul de cuius un potere di disposizione in termini di pietas, ma anche di obbligo a provvedere. In difetto per il Comune, se si accollasse in prima persona le spese, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale per danno erariale ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000.

          2) di solito tutte le estumulazioni con apertura del feretro per la verifica sullo stato di scheletrizzazione del defunto sono soggette ad una verbalizzazione da parte del personale (sanitario o cimiteriale) che sovrintende all’operazione, proprio per attestare o meno l’avvenuta mineralizzazione dei tessuti organici. (la salma è ancora indecomposta? Per converso si può procedere alla raccolta delle ossa?) Esempio ulteriore: potrebbero rinvenirsi nella bara oggetti preziosi o di valore, una sorta di corredo funerario con cui il de cuius fu sepolto il giorno del funerale. Questo “verbalino” resta agli atti in cimitero, e normalmente detta documentazione viene allegata alle registrazioni d’ufficio negli appositi libri cimiteriali di cui all’art. 52 comma 2 lett.d) del regolamento statale di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) il quali ex art. 10 D.Lgs n. 267/2000 sono pubblici e liberamente consultabili.

          3) Il “rinnovo” di una concessione ormai scaduta è una facoltà (non un obbligo!) che sorge in capo all’Amministrazione Cittadina, alla quale il vecchio concessionario può o meno aderire a propria discrezione, esso consiste nella costituzione tra le parti contraenti di un rapporto giuridico del tutto nuovo, avente, però come oggetto fisico la medesima tomba. La futura scadenza sarà decisa in base alle regole comunali. IL rinnovo presuppone sempre il pagamento del canone/tariffa concessorio, in base alla declaratoria tariffaria statuita dal comune. Attenzione però: alcune normazioni locali, affinchè si compia il periodo legale di sepoltura in loculo stagno, pari, almeno ad anni 20 cominciano saggiamente ad ammettere un semplice prolungamento del rapporto concessorio, in quest’evenienza esso è già perfezionato e non richiede alcuna novazione, semplicemente prosegue nella sua durata, previo il versamento delle somme stabilite per il godimento dello jus sepulchri sino alla definitiva scadenza. Le concessioni cimiteriali, infatti, sono sempre a titolo oneroso per il cittadino utente dei servizi cimiteriali.

          4) Per Legge una concessione cimiteriale deve avere durata certa, sicuramente modulabile nel tempo, sino ad un massimo di 99 anni, le concessioni a tempo indeterminato, ossia perpetue sono state abrogate ufficialmente dal 10 febbraio 1976, quando entrò in vigore il D.P.R. n. 803/1975, il primo regolamento nazionale di polizia mortuaria dell’epoca repubblicana, le cui disposizioni sono state perfettamente trasfuse nell’attuale art. 92 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

  2. Buonasera vorrei sapere se, assodato che il concessionario debba risarcire il comune, per quel che concerne le spese relative ad eventuali nuovi feretri di stagno da dover acquistare post estumulazione e sanificazione del loculo, le stesse dovrebbero essere a carico dell’impresa funebre (visto e considerato che dalla sepoltura del caso in questione sono passati solamente 7 anni e che la corrosione dello stagno dell’originale feretro sono starai ossidati dai liquidi del corpo). L’impresa funebre è coperta da garanzia che di contro potrebbe garantire il concessionario? La ringrazio molto

    1. In altri Paesi, dove parimenti è diffusa la tumulazione stagna non mancano precise disposizioni di Legge che individuano una responsabilità dell’Impresa di onoranze funebri che ha provveduto, a suo tempo, al confezionamento del feretro per un certo periodo, in analogia alla la responsabilità del costruttore negli edifici (di cui, in Italia, art. 2053 Cod. Civile) Nella normativa italiana non è – espressamente – preveduta una specifica individuazione della responsabilità per questa fattispecie e, pertanto, occorre fare riferimento ai principi di ordine generale, ad esempio agli artt. 128 e segg. del codice del consumo sulla garanzia del prodotto acquistato della durata di due anni.

      Da un lato, si deve considerare come il confezionamento del feretro sia posto in essere, di norma, dall’impresa di onoranze funebri commissionata dalla famiglia del defunto, che la deve eseguire non solo “a norma”, cioè impiegando materiali che per materia e caratteristiche (quali lo spessore) siano rispondenti alle prescrizioni del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 30 (nella specie, art. 30, per il rinvio fattone dal successivo art. 77), ma altresì eseguita a regola d’arte (ad es.: le saldature devono essere continue ed estese su tutta la zona perimetrale di contatto; art.30, comma 3 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), e ciò conduce alle fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2049 e 2050 Cod. Civile.

      Oltretutto, le operazioni di chiusura del feretro sono soggette ad una verifica da parte di figure tecniche specializzate giusta quanto ricordato dal punto 9.7) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, anche se tali riscontri non sempre sono effettuati puntualmente oppure proprio non avvengono (in certe realtà locali) o ancora sono demandati all’impresa funebre titolare del servizio esequiale con il bel risultato di far coincidere il controllore con il controllato!

      Dal punto di vista del Comune o del gestore del cimitero, se il servizio è dato in affidamento, deve essere considerata la fattispecie dell’art. 2051 Cod. Civile, in relazione al fatto che il feretro è collocato in un sepolcro privato (in quanto in concessione), rispetto al quale i concessionari hanno, per l’intera durata della concessione, gli obblighi che sorgono dall’art. 63 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oneri che non hanno riguardo unicamente alla manutenzione del manufatto sepolcrale, ma si estendono anche alle modalità del suo uso (dato che la concessione conferisce principalmente un diritto d’uso, sotto il profilo civilistico ex art. 1021 Cod. Civile ), il quale va esercitato in relazione al suo fine (tumulazione del feretro), ma altresì in modo tale da non determinare danni (in cui rientrano anche le emissioni di odori e/o liquidi) a terzi rispetto al concessionario, cioè sia nei confronti di altri concessionari (per il pregiudizio che la fuoriuscita dei liquidi può avere determinato sugli altri loculi in prossimità di quello direttamente interessato dai fenomeni percolativi, specie se allocati in posizione inferiore) e dei fruitori, in generale, e visitatori (per gli odori) del cimitero, sia nei confronti del comune o del gestore del cimitero. In ultima istanza verso l’amministrazione è responsabile sempre il concessionario il quale se riterrà opportuno potrà rivalersi sull’impresa funebre. Attenzione, però: non è così semplice dimostrare il vizio (occulto?) della doppia bara di legno e zinco consegnata per il funerale.
      I feretri tumulati possono “scoppiare” anche dopo molti anni, e non solo a causa della corrosione della lamiera di zinco dovuta all’intrinseca acidità dei liquidi cadaverici in essa contenuti che il cadavere sviluppa nella fase colliquativa propria della decomposizione: essa inibita dall’ambiente ermetico in cui il corpo si trova può durare decenni.

  3. uscita di liquame dopo 3/4 anni , la cassa di legno all’esterno e la cassa zincata all’interno .
    fra le due casse non c’è nessun rivestimento,la cassa di zinco non ha una valvola di sfogo.
    il liquame ha macchiato le lapide di alcuni loculi vicini,occorre intervenire per riportare il tutto
    alla normalità.
    chi paga i lavori?

    1. X Marcello,

      Dal punto di vista cimiteriale, deve essere considerata la fattispecie dell’art. 2051 Cod.Civile: difatti il feretro da tumulazione è collocato in un sepolcro privato (in quanto in concessione), rispetto al quale i concessionari hanno, per l’intera durata della concessione, gli obblighi che sorgono dall’art. 63 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l’approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria, oneri che non hanno riguardo unicamente alla manutenzione del manufatto sepolcrale, ma si estendono anche alle modalità del suo uso (dato che la concessione conferisce principalmente un diritto d’uso), il quale va esercitato in relazione al suo fine (tumulazione del feretro), ma altresì in modo tale da non determinare alterazioni all’assetto della tomba (in cui rientrano anche le emissioni di odori e/o liquidi ammorbanti ex art. 674 Cod. Penale) verso terzi rispetto al concessionario, cioè sia nei confronti di altri concessionari (per il pregiudizio che la fuoriuscita dei liquami post mortali può avere determinato sugli altri loculi in prossimità di quello direttamente interessato dai fenomeni percolativi, specie se allocati in posizione inferiore) e dei fruitori, in generale, e visitatori (per gli odori) del cimitero, sia nei confronti del comune o del gestore del cimitero.

      Ne discende che il concessionario risponde civilmente, per l’intera durata della concessione, del buon stato del manufatto e delle normali condizioni d’uso, nonché della idoneità del feretro, con questa conseguenza: il Comune, o il gestore del cimitero, quando sia stato chiamato a far fronte alle lesioni alle parti comuni del camposanto derivanti dal cattivo (o non conforme) uso, o dall’impiego di materiali non a norma, senza osservare le modalità atte a prevenire il sorgere futuro (per tutta la durata della concessione) di problemi di qualsivoglia natura (senza qui entrare nel merito della “qualità” del confezionamento del feretro o dell’impiego di dispositivi opportuni, quali le c.d. valvole di neutralizzazione dei gas prodotti dal cadavere), agisce nel quadro delineato dagli artt. 2028 – 2032 cod.civile. (c.d. “gestio negotii”).

      Pertanto, il servizio cimiteriale sia stante la presumibile urgenza ed indifferibilità a provvedere, sia per la tipologia stessa delle operazioni richieste (sanificazione del loculo e rifascio della cassa ex art. 88 D.P.R. n. 285/1990) dall’intervento che la situazione di grave anomalia verificatasi ha reso necessarie, non può che rivolgersi al concessionario, in quanto soggetto responsabile, per la durata della concessione, dell’uso del manufatto e della “regolarità” del feretro.

      Resta salva in capo al concessionario la possibilità di rivalersi nei confronti di terzi (l’impresa funebre) che egli assuma essere stati responsabili di comportamenti, od omissioni, o cattive prestazioni di attività precedenti alla tumulazione, tale azione risarcitoria attiene ad una fase successiva all’adempimento da parte del concessionario delle obbligazioni che sorgono con la concessione stessa.

  4. X Simone,

    Le norme tecniche di riferimento sono contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Cofani e recipienti per la movimentazione dei cadaveri nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria (eccetto, ad oggi, la sola Regione Lombardia, per la quale valgono i requisiti di cui all’Allegato 3 del Reg. Reg. n.6/2004) sono quelli descritti da:
    – Art. 30 D.P.R. 285/90 (casse da tumulazione, per trasporti oltre i 100 KM, per trasporti internazionali e di infetti)
    – Art. 75 commi 3 e seguenti D.P.R. 285/90 (bare di solo legno per inumazione o cremazione).

  5. Buonasera, vorrei sapere se ci sono delle norme per costruire dei cofani in legno “dimensioni,spessore delle tavole”. Dove posso vedere il tutto.
    Grazie,rimango in attesa di una vostra risposta.

  6. La Legge (Artt. 75 e 77 DPR n. 285/1990) sia per i cofani destinati ad inumazione, sia per quelli da avviare a tumulazione, prevede solo l’impiego di una targhetta metallica identificativa, ma non si sofferma sulle modalità di lavorazione, ragion per cui vi è la massima libertà di forme, anche per l’industria funeraria, la quale potrà sviluppare nuove tecniche di incisione da proporre al mercato delle imprese, l’importante è che sia il materiale sia la scritta riportante gli estremi identificativi del de cuius siano inossidabili e non alterabili, al fine di consentire nel tempo la perfetta tracciabilità delle spoglie mortali.

  7. Salve, vorrei sapere se la targhetta metallica, che va applicata sul cofano, riportante nome, cognome, data di nascita e di morte deve essere esclusivamente incisa oppure può essere, come va di “moda” adesso, stampata a caldo col sistema di foto impressione a caldo. Non riesco a trovare nessun articolo che specifica questa differenza.
    Grazie

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