Tar Puglia, Sez. Staccata, 8 maggio 2014, n. 205

Testo completo:
Tar Puglia, Sez. Staccata, 8 maggio 2014, n. 205
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M.C. Edil Srl in persona del legale rappr.te p.t. Gironda Filippo, rappresentato e difeso dall’Avv. Ivana Calcopietro, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato sito in Reggio Calabria, via Reggio Campi, A/3;
contro
Prefettura di Reggio Calabria, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall’Avv. Emidio Morabito, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via S.Anna II Tronco – Pal. Cedir;
nei confronti di
Ditta Stelitano Pellegrino Giovanni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele D’Ottavio, Gabriele D’Ottavio, Giuseppe D’Ottavio, con domicilio eletto presso i medesimi suddetti avvocati in Reggio Calabria, via Zecca, 7;
Cesme Srl, N.& G. Geologia Srl n.q. di Capogruppo dell’Ati N&G Geologia Srl ed Algieri Francesco;
per l’annullamento
a) dell’informazione interdittiva a firma del Prefetto di Reggio Calabria, Prot. N°. 3540 del 18.01.2013, emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. 252/98, nei confronti della società ricorrente, notificata a seguito di accesso agli atti il successivo 01.03.2013 per mezzo della quale veniva dichiarato sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose nella medesima società ricorrente ;
b) della determina Dirigenziale del Comune di Reggio Calabria – Settore Progettazione ed esecuzione LL.PP. – N. 69 del 01.02.2013, in pari data pubblicata all’albo pretorio del Comune di Reggio Calabria, non notificata, a firma del Responsabile del Servizio Arch. F. Cammera e con la quale si è revocato il verbale di gara del 19.06.2012 di aggiudicazione alla MC EDIL s.r.l. dell’appalto dei lavori di costruzione del 3° lotto nuovo monumentale nel Cimitero di Condera ampliamento “;
e) della determina dirigenziale del Comune di Reggio Calabria – Settore Progettazione ed esecuzione LL.PP. – N. 152 dell’ 08.02.2013, non notificata, in pari data pubblicata all’albo pretorio del Comune di Reggio Calabria a firma del Responsabile del Servizio Arch. F. Cammera e con la quale si è revocata la determina dirigenziale del Comune di Reggio Calabria – Settore Progettazione ed esecuzione LL.PP. – n. 2873 del 09.11.2012 di aggiudicazione definitiva alla MC EDIL s.r.l. dell’appalto dei lavori di costruzione del 30° loculario nel Cimitero di Modena;
d) della determina dirigenziale del Comune di Reggio Calabria – Settore Progettazione ed esecuzione LL.PP. – N. 154 dell’ 08.02.2013, in pari data pubblicata all’albo pretorio del Comune di Reggio Calabria, non notificata, a firma del Responsabile del Servizio Arch. F. Cammera e con la quale si è revocata la determina dirigenziale del Comune di Reggio Calabria – Settore Progettazione ed esecuzione LL.PP. – n. 2573 del 10.10.2012 che autorizzava l’ATI N & G. Geologia s.r.l. ed Algieri Francesco a concedere in subappalto alla MC EDIL s.r.l. le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6 consistenti nell’esecuzione di scavi, rinterri, realizzazione condotte idriche e ripristino pavimentazione stradale in seno ai lavori di “attivazione delle reti idriche nuove e dismissione di quelle obsolete razionalizzazione allacci relativi nel territorio delle circoscrizioni 14° e 15°”;
e) della nota del Comune di Reggio Calabria –Settore Progettazione ed esecuzione LL.PP.- n. prot. 11514 datata 24.01.2013 a firma del dirigente del Servizio Arch. F. Cammera, trasmessa per racc. a.r. alla A.T.I. N & G. Geologia s.r.l. ed Algieri Francesco e da questi ultima notificata alla ricorrente con racc. a.r. del 12.02.2013, e con la quale si comunicava l’avvenuta revoca dell’autorizzazione a detta ATI N & G. Geologia s.r.l. ed Algieri Francesco a concedere in subappalto alla M.C. Edil s.r.l. le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6 in seno ai lavori di “attivazione delle reti idriche nuove e dismissione di quelle obsolete razionalizzazione allacci relativi nel territorio delle circoscrizioni 14° e !%°;
f) incidentalmente dell’atto di risoluzione, comunicato dal capogruppo dell’ATI con racc. a.r. del 12.02.2013, del contratto di subappalto datato 04.05.2012, corrente tra detta ATI N & G. Geologia s.r.l. ed Algieri Francesco e la M.C. EDIL s.r.l., avente ad oggetto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6 in seno ai lavori di “attivazione delle reti idriche n uove e dismissione di quelle obsolete razionalizzazione allacci relativi nel territorio delle circoscrizioni 14° e 15° e previamente autorizzato con determina n. 2573 dirigenziale del Comune di Reggio Calabria – Settore Progettazione ed esecuzione LL.PP. – del 10.10.2012”;
g) nonché di ogni qualsivoglia atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, nell’ambito dei sopradetti tutti procedimenti amministrativi in questione;
nonché per l’annullamento previa sospensiva:
h) del rapporto informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria – Reparto Operativo datato 04.01.2013 n. prot. 0303750/1-8 avente ad oggetto esito informazione antimafia ex art. 10 d.p.r. 252/1998 sul conto degli appartenenti alla società MC EDIL S.R.L. avente sede in Reggio Calabria frazione Pellaro Via Cartisano n. 52;
i) nonché ad ogni e qualsivoglia atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, sebbene non espressamente censito nell’ambito dei sopradetti tutti procedimenti amministrativi in questione.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Ditta Stelitano Pellegrino Giovanni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con articolati motivi dedotti a mezzo di ricorso principale e di ricorso per motivi aggiunti, notificati rispettivamente in data 08.03.2013 e 24.04.2013, la società M.C.EDIL srl impugna tutti gli atti indicati in epigrafe, chiedendo all’adìto Tribunale di voler dichiarare la illegittimità degli atti stessi e per l’effetto annullarli e/o revocarli e/o dichiararli nulli, previa concessione della tutela cautelare. Più in particolare la ricorrente assumeva: – di aver partecipato a due gare di appalto di lavori indette negli anni 2011/2012 dal Comune di Reggio Calabria, meglio specificate in atti, risultando aggiudicataria di entrambe; – di aver stipulato contratto di sub-appalto con la ATI N & G. Geologia srl ed Algieri Francesco, giusta autorizzazione rilasciata dal Comune, al fine di effettuare le lavorazioni della categoria OG6, relative ad ulteriore appalto indetto nel 2010 dal Comune e aggiudicato alla detta ATI; – di aver appreso, a seguito di una missiva inviata dall’ATI sub-appaltante, dell’esistenza di una certificazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria nei propri confronti; – che a seguito della interdittiva, la medesima ATI risolveva immediatamente il contratto di sub-appalto in essere con la istante; – di aver quindi, acquisito solo “on line” in data 13.02.2013, notizia delle determine n. 69 del 01.02.2013, n. 152 dell’8.02.2013 e 154 dell’8.02.2013, a mezzo delle quali il Comune aveva disposto la revoca dei due appalti aggiudicati in favore della ricorrente, nonché la revoca dell’autorizzazione a stipulare il sub-appalto con la ATI predetta; – di aver dunque preso conoscenza ed identificato il provvedimento interdittivo originario, posto alla base degli atti summenzionati, adottato effettivamente dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 18.01.2013 n. prot. 3540. La ricorrente impugnava dunque nel ricorso principale l’interdittiva menzionata, deducendo l’illegittimità derivata di tutti gli atti pregiudizievoli successivi e contestando vari profili di illegittimità, meglio indicati in atti ed in particolare: – “1) eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, derivante dal rilievo motivazionale attribuito a situazioni di fatto preesistenti e non ritenute ostative al rilascio di precedenti o connesse certificazioni antimafia; – 2) eccesso di potere per insufficiente motivazione sul punto della specificazione dei cd. “elementi acquisiti ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, nel senso della insufficiente o omessa esplicitazione dei contenuti concernenti tali “elementi acquisiti” e tali “accertamenti disposti”; – 3) violazione di legge in relazione all’art. 10 del DPR 3 giugno 1998 n. 252 per carenza dei presupposti previsti dal paragrafo 7 lettera C della norma, costituiti dagli accertamenti asseritamente posti a corredo del provvedimento interdittivo per la valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa; sotto altro profilo, tale carenza di presupposti costituisce. Eccesso di potere per insufficiente motivazione nell’adozione del provvedimento interdittivo; – 4) travisamento dei fatti abnormità ed illegittimità, vizio di motivazione sotto diverso ed autonomo profilo stante la evidente contraddittorietà dell’impianto probatorio sotteso alla certificazione; 5) illegittimità per vizio di motivazione sotto diverso ed autonomo profilo. Difetto di istruttoria.”
La ricorrente, in forza dei detti motivi di impugnativa, chiesto chiede, dunque , l’annullamento degli atti in questione, instando preliminarmente per la tutela cautelare, con riserva di azione risarcitoria autonoma.
Si sono costituiti in giudizio sia la Prefettura di Reggio Calabria, tramite controricorso e documentazione allegata, sia l’Ente Comunale, a mezzo di memoria con documentazione allegata, chiedendo entrambi il rigetto del ricorso.
Con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24.4.2013 , la M.C. EDIL srl impugna altresì il rapporto informativo del Comando Provinciale dei C.C. di Reggio Calabria – Reparto Operativo – datato 04.01.2013 n. prot. 0303750/1 – 8 – avente ad oggetto esito informazione antimafia ex art. 10 DPR 252/1998 sul conto degli appartenenti alla società M.C. Edil srl, chiedendone l’annullamento sulla base degli articolati motivi di cui in atti.
Con ordinanza resa in data 22.05.2013, il Collegio, in accoglimento della domanda cautelare, ha sospeso gli effetti degli atti impugnati con obbligo di riesame, fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 6 marzo 2014.
A tale ultima udienza, previo deposito di documenti e memoria conclusiva a cura della parte ricorrente e della Prefettura, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2) Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, deve darsi atto che l’ordinanza cautelare adottata dal Tribunale non risulta essere stata appellata nè dalla Prefettura né dal Comune.
Quest’ultimo ha invece adottato le determine n. 2179 del 18.09.2013 e n. 2642 del 24.10.2013 (depositate in copia dalla difesa dalla ricorrente in data 23.01.2014), a mezzo delle quali ha revocato gli atti impugnati, aggiudicando definitivamente in favore della ricorrente sia i lavori relativi alla costruzione del 30° loculario del cimitero di Modena sia quelli riguardanti la costruzione del 3° lotto monumentale nel cimitero di Condera, revocando altresì contestualmente l’aggiudicazione in favore della ditta controinteressata.
Quanto al primo appalto attinente al cimitero di Modena, risulta stipulato anche il relativo contratto in data 10.01.2014 n. rep. 36346 (anch’esso depositato in atti dall’istante).
Deve quindi rilevarsi come, posteriormente alla emissione dell’ordinanza cautelare, la Prefettura abbia reso nuova informativa, con nota del 27.08.2013 n. prot. 0052540, dichiarando che “…non sono emersi nuovi elementi rispetto a quelli ritenuti inidonei dall’Organo di Giustizia Amministrativa, nel prendere atto dell’intervenuta sospensione degli effetti dell’informazione antimafia nr. 3540 emessa da questa Prefettura il 18/1/2013, per effetto di quanto sopra, si comunica che ad oggi non risultano motivi ostativi di cui all’art. 91 del d.lgs. 159 nei confronti della società in oggetto”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, anche all’esito delle rideterminazioni di cui sopra da parte dei soggetti preposti, permanga l’interesse della società ricorrente sia alla pronuncia di illegittimità che all’annullamento degli atti impugnati. Infatti, da una parte, è dubbio che le determine n. 2179 e 2642, sopra citate, in virtù del loro tenore letterale, sostanzino revoche in senso proprio dei provvedimenti gravati e non piuttosto si atteggino quali adempimento dell’ordinanza cautelare; d’altra parte residua sicuramente l’interesse della società alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati di cui alle lettere d), e) ed f) indicati nell’epigrafe del ricorso, ai fini di una potenziale iniziativa risarcitoria da intraprendersi in separata sede, come dedotto dalla difesa della istante in sede di memoria conclusionale.
Invero, essendo orami terminata l’esecuzione delle opere di cui al rapporto di subappalto, originariamente autorizzato con determina n. 2573 del 10.10.2012, tra la ATI N & G. Geologia s.r.l. ed Algieri Francesco e la odierna ricorrente, permane comunque l’interesse ad una pronuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 co. 3 c.p.a.
3) Venendo al merito e all’esame dell’informativa prefettizia gravata, posta alla base di tutti gli atti gravati, osserva il Collegio quanto segue.
Il provvedimento interdittivo si basa su tre circostanze fondamentali, menzionate nella motivazione dello stesso: – a) l’essere Gironda Filippo, titolare dell’impresa, gravato da vicende giudiziarie e socio di una Srl in scioglimento e liquidazione, unitamente a persone controindicate, alcune arrestate per associazioni di tipo mafioso e/o ritenute affiliate a consorterie mafiose; – b) l’essere il nipote del succitato titolare dell’impresa e residente nella stessa frazione, indagato in procedimento penale (c.d. operazione Saggezza) per vari reati, riguardanti gli appalti pubblici e le pubbliche forniture, con l’aggravante di aver commesso il fatto con le condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ; – c) esser stato lo stesso titolare Gironda Filippo controllato con persone controindicate.
Orbene ritiene il Collegio che le suddette circostanze, per come risultano all’esito dell’istruttoria e della valutazione dei documenti di causa, non denotano connotati di concretezza ed univocità tali da fondare un giudizio di sussistenza del pericolo paventato dalla Prefettura circa asseriti tentativi di infiltrazione mafiosa nella società ricorrente. E tale considerazione vale per tutti e tre i dedotti presupposti dell’informativa de qua, sia isolatamente che sinotticamente considerati.
a) Circa il primo presupposto di fatto a base dell’informativa, deve rilevarsi innanzi tutto come il Gironda Filippo non risulta gravato da vicende giudiziarie rilevanti ai fini della prognosi di pericolosità dedotta nel provvedimento gravato. Invero tali non possono essere considerate né il coinvolgimento nel procedimento giudiziario n.r.g. 14//98 dal quale è andato esente per non aver commesso il fatto giusta sentenza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria del 6 giugno 2001, in atti, né i due procedimenti n.5943/2010 e n. 9719/2010, dalla natura dei quali non è dato inferire alcun giudizio negativo in funzione della intedittiva de qua, riguardando gli stessi l’uno una contravvenzione edilizia l’altro una asserita falsa presentazione di DIA.
Ciò precisato, il Collegio evidenzia che la società Ecologia ed Ambiente srl, di cui il Gironda risulta esser stato socio, è soggetto praticamente non più operante sin dal 2004, emergendo dagli atti come la detta srl sia stata posta in liquidazione in data 30.06.2004, data in cui è stato approvato il bilancio finale depositato il successivo 30 luglio. La società è stata cancellata in data 14.01.2013 a seguito di domanda presentata in data 26.11.2012.
E’ altresì emerso, trovando conferma negli atti, che l’appartenenza del Gironda a tale compagine societaria sia oltremodo risalente (sin dall’anno 1990), né essa sia mai stata contestata o considerata rilevante dall’organo prefettizio in passato, avendo peraltro l’istante intrattenuto diversi rapporti contrattuali con la P.A., circostanze queste non contestate dalle Autorità resistenti.
Ugualmente incontestata è la dedotta incongruenza dell’atto gravato, evidenziata dalla difesa del ricorrente, laddove risulterebbe che altri soci della Ecologia e Ambiente srl hanno stipulato contratti di appalto con il Comune, sulla base evidentemente di informative positive, nelle quali mai è stato valorizzato quel dato (l’esse socio della detta compagine) invece contestato all’istante.
Da tutto quanto esposto consegue come la circostanza evidenziata dalla Prefettura nell’ informativa gravata abbia scarsa consistenza, non essendo supportata da congrue motivazioni sul perché il dedotto status di socio possa produrre gli effetti negativi di cui si verte.
Inoltre non può non evidenziarsi che la circostanza in questione è priva del requisito dell’attualità, avendo la Prefettura fatto derivare immotivatamente e automaticamente dal mero status di socio, risalente nel tempo, la conseguenza pregiudizievole di cui è causa.
b) La seconda circostanza posta a base della informativa, dalla quale la Prefettura fa derivare il pericolo di infiltrazione e di condizionamento, è il legame di parentela esistente tra Gironda Filippo, titolare dell’impresa ricorrente, e l’omonimo Gironda Filippo (classe 75), nipote del primo. A tal riguardo il Collegio ricorda l’orientamento consolidato della Sezione e del Consiglio di Stato, secondo cui il pericolo di infiltrazione mafiosa non può essere desunto dal mero vincolo parentale, atteso che lo stesso è un fatto oggettivo, esterno e totalmente incolpevole, essendo necessari anche altri elementi, tali che nel loro complesso possano fornire un serio fondamento al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali del parente o esserne in qualche modo condizionato (cfr. TAR Calabria – Reggio Calabria 20 aprile 2011 n. 350; 23 agosto 2011 n. 682; TAR Lazio – Roma sez. III 10 febbraio 2010 n. 1938; Cons. Stato sez. VI 2 maggio 2007 n. 1916 e recentemente TAR Calabria – Reggio Calabria sentenza n. 163/2014 e Cons. Stato n.930/2014).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, rileva il Collegio come non vi sia in effetti alcuna prova in ordine a asserite frequentazioni, cointeressenze o colleganze di sorta tra lo zio e il nipote.
Lo stesso elemento della residenza comune in Pellaro (a parte la considerazione che il deducente risulta oramai domiciliato a Reggio Calabria a far data dalla separazione dalla moglie avvenuta nell’anno 2009), non è di per sé solo elemento significativo ma anzi fisiologico e normale per i membri di una stessa famiglia di origine comune e dunque poco aggiunge al mero rapporto di parentela di cui si è già rilevata l’insufficienza, rappresentandone un mero corollario.
Pertinente appare al Collegio la deduzione difensiva svolta dal ricorrente, laddove osserva che l’elemento contestato di cui si verte non è mai stato considerato in senso negativo nei confronti della impresa edile N & G Geologia srl, di cui sono titolari al 50% i fratelli del ricorrente, affidatari tra l’altro proprio dell’appalto per i lavori di attivazione delle reti idriche nuove e dismissione di quelle obsolete razionalizzazione allacci relativi nel territorio delle circoscrizioni 14 e 15, appalto in relazione al quale il Comune aveva autorizzato il subappalto alla ricorrente società per le lavorazioni della categoria OG6. Il che colora l’informativa impugnata di una evidente contraddittorietà, laddove da una parte il legame col Gironda Filippo (classe 75) viene apoditticamente valorizzato nei confronti del ricorrente e dall’altra viene del tutto omesso nei confronti di fratelli che versano in identiche situazioni lavorative e parentali.
Anche sotto tale profilo dunque l’informativa di cui è causa si rivela affidata ad una motivazione non adeguata ed insufficiente.
c) Quanto poi alle “frequentazioni con persone controindicate”, anche qui il Collegio ricorda il consolidato orientamento secondo cui la mera e occasionale frequentazione di soggetti malavitosi, in mancanza di una loro specifica significatività e pregnanza quanto alla finalizzazione al condizionamento mafioso dell’attività imprenditoriale, devono essere corroborati da ulteriori elementi anche indiziari, quali il carattere plurimo e stabile delle frequentazioni, la loro connessione con vicende dell’impresa che depongano nel senso di un’attività sintomaticamente connessa a logiche e interessi malavitosi ecc. (TAR Calabria sezione di Reggio Calabria n. 1324/2010, 60/2011; Cons. St. sez. VI n. 6193/2009 e n. 6380/2009).
Nulla di tutto ciò è dato inferire né dall’informativa impugnata della né dalla nota dei CC di Reggio Calabria del 04.01.2013 n. 0303750/1-8, gravata con motivi aggiunti dalla società ricorrente.
In quest’ultimo atto vengono menzionati sporadici episodi (n.6), taluni invero risalenti nel tempo ( anni 2001, 2003, 2006, 2007 e 2009), tre dei quali per altro riferentesi a frequentazioni di parenti appartenenti alla cerchia dei Gironda; frequentazioni dalle quali non è dato evincere l’esistenza di contiguità tali da determinare un concreto pericolo di condizionamento nei riguardi della società ricorrente, in quanto del tutto non circostanziate.
Rileva il Collegio che neppure può attribuirsi particolare rilevanza ad una ipotetica frequentazione dei soci appartenenti alla compagine di Ecologia e Ambiente srl. A parte quanto sopra già esposto circa la risalenza nel tempo e la non operatività di fatto del soggetto giuridico de quo, gli è che non vi è alcuna prova di frequentazioni recenti e significative tra il Gironda Filippo e i detti soci, fatta eccezione per i contatti con il nipote Gironda Filippo (cl.75) su cui già si è sopra detto.
Per tutto quanto sopra esposto, l’informativa e l’atto gravato con motivi aggiunti devono essere ritenuti illegittimi in quanto inficiati dai vizi dedotti in ricorso. Ne consegue l’illegittimità e l’invalidità derivata degli atti susseguenti impugnati che devono essere annullati in ogni loro parte ed effetto.
La complessità della fattispecie e le circostanze indicate in motivazione, inclusa la pronta esecuzione delle misure cautelari da parte delle Amministrazioni resistenti, costituiscono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Francesca Romano, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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