Tar Emilia Romagna, Sez. I, 12 maggio 2014, n. 485

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Tar Emilia Romagna, Sez. I, 12 maggio 2014, n. 485
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2013, proposto dal Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari del Traffico (C.I.C.L.A.T.) Soc.Coop., rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Zanetti, Lorenzo Marco Agnoli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bologna, Galleria G.Marconi, 1;
contro
la Formigine Patrimonio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Corrado Orienti, Alessandra Pradella, con domicilio eletto presso Francesca Minotti in Bologna, Galleria Marconi, 2;
per l’annullamento
– del bando di gara, e del relativo disciplinare di gara;
– dell’esclusione della gara, di cui al verbale della seduta della Commissione giudicatrice, nonché della lettera prot. 2122 del 14.10.2013;
– di tutti gli atti connessi, presupposti e o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Formigine Patrimonio S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Consorzio è stato escluso dalla stazione appaltante (Formigine Patrimonio S.r.l.) dalla gara bandita per l’affidamento di servizi cimiteriali, a causa di una asserita anticipazione, nell’offerta tecnica, di elementi relativi all’offerta economica.
Resistente la S.r.l. Formigine Patrimonio, questo Tribunale in sede cautelare ha motivatamente ritenuto che “i valori economici riportati nell’offerta tecnica” non fossero affatto “relativi all’offerta economica ai sensi e per gli effetti del disciplinare di gara”, né consentissero alcuna “previsione anticipatoria” dell’offerta economica stessa, né incidessero “in qualche modo sulla percentuale di ribasso…che sarà l’unico oggetto del confronto economico” (cfr. ordinanza n.548 del 2013 della Sez. I).
Conseguentemente, l’ordinanza citata ha riammesso con riserva il ricorrente alla gara, della quale un’altra impresa era risultata poi vincitrice e aggiudicataria con atti non gravati dal Consorzio.
Benché la giurisprudenza sia pacifica nel ritenere improcedibile l’impugnativa dell’esclusione cui non segua l’impugnativa della graduatoria e della aggiudicazione al terzo, il ricorrente ritiene di avere ancora interesse alla decisione, per ragioni di tutela della sua immagine professionale e/o agli eventuali fini risarcitori, ex art. 30 C.p.a., del danno in ipotesi causatogli dall’esclusione illegittima.
Tuttavia, visto l’esito della gara cui il ricorrente ha partecipato senza contestarlo, il Collegio ritiene che l’unico residuo profilo di danno potenzialmente risarcibile sarebbe, in ipotesi, proprio quello della eventuale lesione all’immagine, azionabile – ove la ricorrente non ritenga a tal fine già satisfattivo l’esito cautelare – ex art. 30 C.p.a. , senza alcuna preclusione ad indagare, in quella sede, unitamente agli altri presupposti dell’azione risarcitoria, anche e comunque quello della dedotta illegittimità dell’esclusione.
Pertanto, il Collegio non ravvisa affatto la sopravvivenza di un autonomo interesse alla decisione della odierna domanda di annullamento (della esclusione), in mancanza di contestuale domanda risarcitoria.
Conclusivamente, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese vanno compensate in via equitativa, avuto riguardo alla natura e all’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del 23 gennaio e 6 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Carlo d’Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)